Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, in tanto si può invocare l'esimente putativa del diritto di cronaca, in quanto l'agente abbia assolto l'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone con diligenza la attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi. Lo stesso deve inoltre offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia. (Fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonte anonima, la quale riferiva circa il comportamento di un medico condotto operante in un piccolo centro. La Suprema corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha osservato che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale nel quale i fatti si sarebbero verificati, l'autore dell'articolo avrebbe potuto agevolmente effettuare i controlli cui era tenuto).
Commentari • 4
- 1. Art. 595 - Diffamazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, 22119/2022). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono (Sez. 5, 6062/1995). Il delitto di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …
Leggi di più… - 4. Diffamazione medico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 12024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12024 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco MARRONE Presidente del 31.3.1999
1. " Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH Cons. rel. N.697
3. " Pasquale PERRONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe SICA Consigliere N.27769/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA UI, nato a [...] il [...]; imputato come in narrativa;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione III, del 27 gennaio 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. L. Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Bruno Leuzzi, del Foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20.5.1997 il Tribunale di Roma dichiarava LU IB colpevole del reato di cui agli artt. 595, 3^ comma, C.P. e 13 Legge n. 47 del 1948 per avere, in qualità di autore dell'articolo intitolato "Inviato un esposto contro il medico di Roccaraso" sul quotidiano "il Tempo" del 22.10.1994, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di UR LU, medico condotto di Roccaraso, divulgando un esposto ad apparente firma di un albergatore di quel comune, sconosciuto, nel quale si attribuiva all'UR un'attività di sfruttamento della propria funzione di medico condotto al fine di coartare la libertà elettorale dei propri assistiti in relazione alla elezione ad amministratore comunale (in Roma, alla data indicata). Il Pretore, ritenuta la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di un mese di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separata sede, disponendo nel contempo una provvisionale di lire 10.000.000. A seguito di gravame del prevenuto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27.1.1998, in parziale riforma della decisione appellata, riduceva la pena inflitta, sostituendola inoltre con la pena pecuniaria di L.
1.500.000 di multa. Confermava nel resto. Avverso la sentenza della Corte d'Appello il IB ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quali motivi: 1^) la violazione di legge per non essere stata riconosciuta nella fattispecie la sussistenza dell'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, data la veridicità della notizia della presentazione di un esposto alle autorità avente il contenuto di cui all'articolo pubblicato sul quotidiano;
2^) il difetto di motivazione circa l'ammontare della provvisionale. I motivi del ricorso sono infondati. Ed invero occorre osservare che in linea di diritto è del tutto corretta l'argomentazione della Corte di merito, in ordine alla non sussistenza dell'esercizio del diritto di cronaca, neppure a titolo putativo.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello è pienamente condivisa da questo Collegio, laddove si ricorda che in tanto può invocarsi l'esimente putativa in quanto l'agente abbia assolto l'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, di esaminare attentamente la loro attendibilità, di controllare e verificare i fatti appresi ed abbia altresì offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità della notizia. Ed è conseguente la proiezione di tale principio giurisprudenziale nel caso di specie, ove si dimostra come il IB non abbia effettuato i controlli cui era tenuto, malgrado si trattasse di controlli agevoli per la ristrettezza dell'ambiente sociale e la conseguente facilità di verificare l'anonimità dell'esposto e il disconoscimento della sua paternità da parte di colui cui veniva apparentemente attribuita, tale NO, noto albergatore della zona. L'anonimità della fonte obbligava in sostanza il giornalista a fare indagini accurate per controllare l'attendibilità della fonte stessa.
Nè miglior pregio ha la censura relativa alla misura della provvisionale, trattandosi di una valutazione discrezionale di carattere equitativo, sorretta da sufficiente motivazione. Da quanto premesso discendono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del IB al pagamento delle spese della presente fase di giudizio sostenute dalla parte civile, che si reputa equo determinare in lire 2.300.000, delle quali lire 2.000.000 per onorari da avvocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla parte civile LU UR, che liquida in lire 2.300.000
(duemilionitrecentomila), delle quali lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999