Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2016, n. 29353
CASS
Sentenza 11 maggio 2016

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È ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento; tale accertamento sulla effettiva volontà del decidente è, peraltro, interdetto in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto demandata al giudice di merito(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni di conversazioni svoltesi all'interno di un'autovettura, a seguito di decreto del G.i.p. emendato, in sede di procedura di correzione materiale, nella parte in cui autorizzava " intercettazioni telefoniche" anzichè-come richiesto dal P:M:nell'istanza richiamata dallo stesso decreto- "conversazioni tra presenti all'interno dell'auto indicata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2016, n. 29353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29353
    Data del deposito : 11 maggio 2016

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