Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
È ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento; tale accertamento sulla effettiva volontà del decidente è, peraltro, interdetto in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto demandata al giudice di merito(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni di conversazioni svoltesi all'interno di un'autovettura, a seguito di decreto del G.i.p. emendato, in sede di procedura di correzione materiale, nella parte in cui autorizzava " intercettazioni telefoniche" anzichè-come richiesto dal P:M:nell'istanza richiamata dallo stesso decreto- "conversazioni tra presenti all'interno dell'auto indicata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2016, n. 29353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29353 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
29 35 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - - Consigliere - 1713/2016- N. Dott. ANGELA TARDIO N. 6528/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EL N. IL 01/11/1996 avverso l'ordinanza n. 1752/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 30/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. wari's Prelli c h chieb e rigelb del ricorso. Udit i difensor Avv. to Aupe Forumso che ha ind ste to for l'accoglimento del NG15 up Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2016 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza emessa il 14 dicembre 2015 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, che aveva sottoposto LE IN alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di concorso nell'omicidio aggravato di SA TA, nel tentato omicidio di ON IZ e nel porto illegale di armi da fuoco, di cui una clandestina ed oggetto di ricettazione.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale, riscontrata nell'ordinanza applicativa della misura la presenza di motivazione effettiva ed autonoma rispetto alla richiesta del p.m., così respingendo l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, rilevava l'acquisizione di un quadro indiziario grave a carico dell'indagato, ritenuto organizzatore ed esecutore, unitamente al padre AN, ad ON RO e EN RD, dell'uccisione di SA HI e del ferimento di NT IZ, avvenuto in Palermo il 3 ottobre 2015 alle ore 19.42, mediante una spedizione armata, compiuta da tre individui giunti a bordo di un'autovettura Fiat Panda rossa nei pressi dell'agenzia di scommesse "Better", quale ritorsione dopo l'agguato che la prima vittima, unitamente a AN SO, aveva compiuto
contro
GI ON, attinto da plurimi colpi di pistola al piede sinistro ed alla gamba destra mentre lo stesso giorno si era trovato davanti al suo esercizio commerciale. In particolare, avuta notizia del ferimento del ON, le videoriprese effettuate mediante impianti collocati nei pressi della friggitoria "Na za' Nunzia" avevano filmato incontri tra TA BI e SA RO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Santa MA di Gesù, durante i quali si riteneva fosse stata organizzata la spedizione alla quale avevano preso parte ON RO, EN RD e AN IN, padre di LE, mentre quest'ultimo aveva partecipato ai preparativi dell'agguato e poi alla sua attuazione: in conversazione registrata alle ore 18.41 il BI ed il RO, -che durante l'esecuzione dell'azione erano rimasti a distanza di circa cento metri ed erano stati intercettati, permettendo di registrare pure il rumore degli spari-, avevano suggerito al IN come agire, scendendo da un veicolo e sparando prima alle cosce, come in effetti si era poi verificato in danno dello TA e dell'IZ. A carico di LE IN veniva considerato quanto emerso dalla conversazione intercettata alle ore 19.34 all'interno dell'autovettura intestata ad ON RO, ma in quel frangente condotta dalla di lui moglie OS D'MO con a bordo la madre e la sorella dello stesso IN, nel corso della quale, dopo che le donne avevano consegnato a EN SC le chiavi chieste da AN IN, giunte presso l'abitazione di questi e del figlio LE e constatata la presenza della Panda parcheggiata in modo da ostacolare la 1 : sistemazione del veicolo sul quale le donne avevano viaggiato, EN SC, nuovamente incontrato sul luogo, aveva risposto che di lì a poco se ne sarebbero andati e le donne avevano commentato che avrebbero utilizzato appunto la Panda. Nelle successive conversazioni captate la convivente di LE IN, avvicinatasi all'autovettura con le congiunte a bordo, aveva loro riferito in modo concitato ed allarmato di avere visto gli altri pronti per recarsi da qualche parte tanto da avere parcheggiato all'interno anche i ciclomotori, quindi, dopo che tali soggetti erano scesi e si erano allontanati a bordo della Panda, le donne avevano osservato la presenza all'interno di tale veicolo sul sedile anteriore di LE e su quelli posteriori del di lui padre AN e di ON RO, reiterando i loro timori. Ebbene, la corrispondenza per modello e colore con l'autovettura dalla quale, secondo ON IZ, erano scesi gli esecutori dell'omicidio e del suo ferimento, la presenza a bodo di quel mezzo di AN IN, al quale il BI ed il RO avevano suggerito come realizzazione l'azione criminosa, la stretta consecuzione temporale tra i preparativi e la partenza dall'abitazione dei IN e l'esecuzione dell'aggressione, l'esplicito riferimento agli occupanti la Panda rossa erano considerati elementi univocamente indicativi della partecipazione anche dell'indagato. Inoltre, successivamente all'agguato, GI ON in data 2 novembre 2015 alle ore 13.38 aveva incontrato AN e LE IN, ON RO e EN SC, ai quali aveva offerto due bottiglie di champagne ed un pranzo al ristorante, comportamento valutato quale manifestazione di gratitudine nei confronti di coloro che avevano vendicato il delitto da lui subito ad opera proprio dello TA, mentre la responsabilità dell'IZ era stata ravvisata per avere prestato il proprio ciclomotore col quale la vittima e l'SO si erano presentati dal ON e lo avevano ferito. In punto di esigenze cautelari l'ordinanza riteneva che sussistessero tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. per le modalità violente e spietate, il contesto di commissione e le finalità dei delitti posti in essere per riaffermare il predominio mafioso sul quartiere, tanto che l'organizzazione criminosa in essi coinvolta potrebbe favorire la fuga ed assicurare all'indagato la latitanza altrove qualora non sottoposto alla massima misura coercitiva.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del suo difensore per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi: a) erronea applicazione della legge penale e mancata o manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto dell'art. 273 cod. proc. pen. quanto a tutti i reati configurati;
sebbene specificamente contestato dalla difesa, il Tribunale ha respinto l'eccezione sollevata con la memoria del 30 dicembre 2015 con vuote clausole di stile prive di riferimenti concreti senza riuscire a dimostrare che l'ordinanza applicativa era delle dotata di autonoma valutazione in ordine agli elementi indiziari emersi nel corso 2 indagini preliminari;
a tal fine non è sufficiente considerare l'avvenuta trascrizione del decreto di fermo e la sintesi degli elementi indiziari, poiché prive di personali considerazioni, mentre in realtà il g.i.p. si era limitato a riportare pedissequamente l'informativa dei Carabinieri modificando soltanto il carattere. b) Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 266, comma 2, 267, comma 2, 273 cod. proc.pen. Il Tribunale non ha rilevato l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in forza del decreto n.386/15 int., oggetto dapprima della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti emesso in data 9/3/2015 dal p.m. nell'ambito del procedimento penale n.370672015 R.G.N.R., avente ad oggetto attività da effettuare all'interno dell'autovettura Mercedes Classe B con targa CT273KJ, quindi del decreto del g.i.p., che però riguardava operazioni di intercettazione telefoniche di cui alle utenze specificate nella richiesta, quindi un diverso oggetto, mancando di correlazione con la richiesta. c) Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56, 575, 577 comma 10 n.3 cod.pen., 7 D.L.152/91, 273 cod. proc. pen.. L'ordinanza, muovendo dal presupposto che i delitti oggetto del presente procedimento sarebbero stati commessi quale forma di reazione decisa da esponenti apicali del "mandamento" di Santa MA di Gesù al ferimento di GI ON, ritiene il ricorrente "contiguo" ad esponenti apicali di "cosa nostra", senza indicare specifici e concreti elementi dai quali poter trarre tale convincimento. E, pur avendo preso atto che il riferimento alla sua persona, contenuto nella conversazione ambientale intercettata in data 17/10/2015 tra AN SO, la moglie e la nonna di questi, è equivoco e non può fondare un indizio di colpevolezza certo, ha egualmente ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ragione di altri elementi. In realtà le espressioni pronunciate nel corso della conversazione captata all'interno del veicolo Mercedes classe B alle ore 19.37 sono incerte sulla presenza all'interno del veicolo che le donne avevano visto partire dell'indagato e nessun altro elemento convince della sua partecipazione come esecutore e non quale mero connivente ai delitti ascrittigli. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Il primo motivo contesta il rigetto dell'eccezione preliminare incentrata sul difetto di autonoma valutazione da parte del giudice cautelare dei presupposti applicativi della misura coercitiva senza in realtà contraddire i puntuali rilievi esposti nell'ordinanza impugnata, con la quale si è riscontrata l'esistenza nell'ordinanza genetica della considerazione da parte del giudice degli elementi indiziari indicati nella domanda e delle ragioni di affermata sussistenza dei pericoli cui la misura ha posto Bezzi cautela. In particolare, il g.i.p. ha condotto l'analisi dei dati probatori offerti dai 3 di prova acquisiti, ricostruendo cronologicamente la sequenza dei movimenti degli indagati nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive all'agguato compiuto in danno dello TA e dell'IZ, ne ha vagliato il significato e la concludenza al fine di ritenere acquisito un compendio probatorio utilizzabile, ha argomentato in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e ha selezionato anche le singole posizioni, tanto da aver respinto la richiesta di applicazione della misura custodiale nei confronti di IZ AN Gino.
1.1Il giudizio positivamente espresso dal Tribunale sulla sussistenza dei presupposti di legge per sottoporre il ricorrente a misura coercitiva riposa dunque su dati fattuali concreti, desunti dalla comparazione tra il testo della domanda del p.m. e quello dell'ordinanza gravata di riesame e sulla compiuta selezione delle misure da applicare, il che di per sé implica, non soltanto l'assolvimento dell'onere di esposizione degli elementi rilevanti ed integranti i presupposti per l'emissione del provvedimento, ma anche l'esercizio in funzione critica del controllo di legalità su tali condizioni e sull'adeguatezza alle situazioni individuali delle forme coercitive imposte. Sul punto può richiamarsi il condivisibile principio di diritto, secondo il quale "La diversificazione, a fini cautelari, delle singole posizioni degli indagati rispetto anche alle richieste del pubblico ministero, è circostanza dalla quale non irragionevolmente può trarsi il convincimento che il giudice abbia effettuato un'autonoma valutazione del quadro indiziario-cautelare sottoposto alla sua valutazione" (Cass. sez. 3, n. 31944 del 19/3/2014, Germinelli, non massimata). Inoltre, si ricorda che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, pretesa dall'attuale formulazione dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1 lett. c), non ha carattere innovativo e non esige la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettivo apprezzamento della vicenda da parte del giudicante (Cass. sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, Cosentino, rv. 265951; sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, rv. 266050; sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Belsito, rv. 266428).
2. La seconda eccezione preliminare verte sull'inutilizzabilità delle conversazioni, intercettate in base al decreto n. 386/15 int., per avere detto provvedimento riguardato attività captativa differente da quella in concreto svolta, che, pertanto, sarebbe stata condotta in assenza dell'imprescindibile autorizzazione giudiziale.
2.1 Va premesso che la tematica non era stata dedotta nella fase del riesame, sicchè alcuna censura può muoversi al Tribunale per non avervi dedicato la dovuta attenzione sotto il profilo del difetto о dell'insufficienza della motivazione dell'ordinanza qui impugnata;
le contestazioni difensive si appuntano piuttosto sul profilo dell'omesso rilievo della violazione delle disposizioni processuali che disciplinano il legittimo ricorso alle intercettazioni, artt. 266 e 267 cod. proc. pen., 4 if comma 2, che i giudici del riesame avrebbero dovuto riscontrare in via pregiudiziale in quanto verifica attinente la rituale acquisizione dei relativi esiti informativi e condizionante la possibilità di avvalersene per l'emissione del titolo cautelare. La prospettazione in tali termini dell' "error in procedendo" rende ammissibile la questione ancorchè sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, tanto più che la difesa ha prodotto in allegato al ricorso il decreto autorizzativo censurato, assolvendo all'onere di autosufficienza e ha dedotto l'assoluta rilevanza dei dati conoscitivi acquisiti per il tramite dell'attività intercettativa nel ragionamento valutativo condotto dai giudici di merito. E' dunque riferibile al caso in esame il principio di diritto, secondo il quale la ritualità delle intercettazioni sotto il profilo della esistenza e dell'efficacia dei decreti di autorizzazione integra questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere riscontrata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza al fine di garantire, tramite il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse, la legalità della prova per il suo utilizzo anche per quanto richiesto dal giudizio cautelare.
2.2 Rileva questo Collegio che effettivamente il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 13 marzo 2015 è stato redatto mediante il riempimento manoscritto di un modulo prestampato, recante nell'epigrafe l'indicazione di "intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche", ha richiamato nella premessa la richiesta del p.m. pervenuta in data 10 marzo 2015 come riguardante l'autorizzazione a svolgere intercettazioni telefoniche su "utenze telefoniche meglio indicate in detta richiesta" e nel dispositivo ha autorizzato operazioni di quella tipologia. Al contrario, il p.m. aveva chiesto di procedere ad intercettazione delle conversazioni tra presenti che si sarebbero svolte all'interno dell'autovettura Mercedes classe B tg. CT273KJ, dal che discende l'effettiva divergenza tra le operazioni specificate nell'istanza e quelle autorizzate dal giudice e poi in concreto eseguite.
2.3 Il Procuratore Generale presso questa Corte all'udienza di discussione ha prodotto copia dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha provveduto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. alla correzione del decreto in questione mediante eliminazione dal suo testo della parola "telefoniche" e sostituzione dell'indicazione "sulle utenze telefoniche" con l'inserimento in loro luogo dell'indicazione che l'attività si sarebbe dovuta svolgere all'interno del veicolo specificato nella richiesta. Si tratta dunque di verificare, a fronte delle obiezioni difensive che negano validità a tale intervento, se l'ordinanza di rettifica sia idonea allo scopo e quindi consenta di superare la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
2.3.1 Osserva questa Corte che in linea generale e secondo il proprio pacifico orientamento, alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti "inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una 5 modificazione essenziale dell'atto", il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad imprecisioni o alla carenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l'espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione dati necessari, non ricavati dall'esercizio postumo di un potere discrezionale. Non è consentito, invece, apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella "ratio decidendi" e tali da alternare il contenuto essenziale della decisione già adottata (Cass. sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, rv. 232939; Sez. U., n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, rv. 238426). In ogni caso l'errore deve essere "materiale", ossia non attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento, ma soltanto alla sua manifestazione all'esterno e, come tale, deve presentarsi come di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, con la precisazione che in questo secondo caso l'emenda sarà consentita soltanto se i dati inseriti siano in rapporto di stretta dipendenza logico- giuridica con il contenuto della decisione e corrispondano ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato, perché soltanto a questa condizione l'integrazione mantiene intangibile il contenuto essenziale del giudizio, lo rende coerente con i parametri normativi di riferimento e non trasforma il rimedio della correzione in un anomalo mezzo d'impugnazione, che surrettiziamente consenta di pervenire ad una diversa modulazione della decisione compiuta.
2.3.2 Il caso di specie non si presta agevolmente ad essere risolto alla luce del meccanismo di eliminazione degli errori materiali in relazione al fatto che il provvedimento nella sua interezza presenta coerenza di riferimenti, quanto all'oggetto dell'autorizzazione concessa, a conversazioni e comunicazioni telefoniche in difformità dalla richiesta. Si tratta dunque di verificare se l'intervento correttivo sul decreto sia ammissibile per avere fatto semplicemente emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato senza intaccarne la natura e la statuizione assunta, e, nella conduzione di tale indagine, diviene essenziale poter considerare gli atti investigativi compiuti ed il tenore e la quantità delle istanze di autorizzazione di intercettazioni, rivoltegli dal magistrato inquirente in quel procedimento e sino a quel momento. In altri termini, si pongono due alternative possibili: può essere accaduto che per trascuratezza del g.i.p. sia stato semplicemente impiegato nella redazione del decreto uno stampato precompilato afferente a diversa tipologia di attività intercettativa, ma che l'intento del giudice fosse quello di aderire alla domanda, unica di quel tenore, rivoltagli nella ravvisata sussistenza di tutti i presupposti di legge per consentire l'attuazione concreta di quel mezzo di ricerca della prova ed in tal caso dovrebbe essere consentito il ricorso alla procedura di correzione di errore non concettuale, perché non incidente sul procedimento volitivo e valutativo seguito;
6 seguito;
diversamente, il g.i.p. potrebbe aver inteso consentire attività investigativa da espletarsi con uno strumento diverso da quello richiesto, perché individuato in via autonoma, oppure in conseguenza di una lettura inadeguata e travisante del contenuto dell'istanza rivoltagli, ipotesi in cui l'errore avrebbe investito l'attività cognitiva e percettiva, non emendabile nel suo risultato decisorio, per la nullità del provvedimento, emesso in difformità dallo schema legale dettato dall'art. 267 cod. proc. pen., comma 1. Siffatta disposizione pretende, infatti, che per procedere ad intercettazione il p.m. debba rivolgere una richiesta motivata al g.i.p., al quale sono consentite soltanto due opzioni decisorie, ovvero accogliere o respingere l'istanza, in assenza di qualsiasi margine discrezionale di apprezzamento per disporre attività differente quanto all'oggetto o alle modalità esecutive, la cui individuazione appartiene alle scelte esclusive del magistrato che conduce le indagini.
2.3.3 Ebbene, l'esito della verifica postulata dall'ordinanza di correzione implica il possesso di un dato conoscitivo -l'unicità o meno della richiesta di autorizzazione a condurre intercettazioni nel procedimento nr. 3706/2015 R.G.-, nonché l'interpretazione della volontà del g.i.p. di aderire esattamente alla richiesta di cui era uit investito, informazione cui questa Corte non ha accesso ed operazioneda condurre in base a dati fattuali, quindi interdettale per i limiti intrinseci del proprio potere cognitivo;
sebbene la costante lezione interpretativa ammetta che, a fronte della deduzione di questione di natura processuale, il giudice di legittimità è giudice del fatto e quindi può procedere alla lettura degli atti presupposto per l'applicazione della disposizione di legge processuale in conformità alla previsione dell'art. 187 cod. proc. pen., comma 2, quando la verifica richiesta riguardi un fatto storico oggettivo, accaduto nel corso del procedimento e la sua valutazione, tale operazione deve essere condotta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha, infatti, la possibilità di esaminare direttamente gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione di legge denunciata, ma non può spingersi sino ad interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, oppure a farlo direttamente, i fatti storici posti alla base del dato processuale, se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
2.3.4 L'applicazione di tali principi al caso di specie induce a ritenere che la produzione dell'ordinanza di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto n. 386/2015 R.G. int. in sé non consenta di superare le doglianze difensive sull'illegittima conduzione di attività captativa in esecuzione di provvedimento non afferente a conversazioni o comunicazioni ambientali, ma telefoniche e ciò, non tanto per l'inammissibilità in linea teorica di un intervento postumo di eliminazione di errori o omissioni da un decreto di autorizzazione di intercettazioni, non ravvisandosi alcun ostacolo normativo al riguardo, quanto per la difficoltà di rintracciare nel 7 provvedimento stesso il reale pensiero ed intento del decidente, questione di fatto che deve essere demandata al giudice a ciò preposto. Per il rilievo dirimente che assume la questione in relazione all'elevata capacità rappresentativa delle conversazioni captate, dalle quali sono stati desunti indizi di reità alla base dell'emissione del titolo custodiale, l'ordinanza gravata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo, che, previa verifica con gli atti trasmessigli, dovrà accertare se le intercettazioni siano state validamente compiute in base a provvedimento autorizzativo e se lo stesso sia stato ritualmente emendato con l'ordinanza del 10 maggio 2016. In caso di esito negativo di tale accertamento, in sede di rinvio dovrà essere altresì riscontrato se le specifiche conversazioni registrate il 3 ottobre 2015 all'interno dell'autovettura Mercedes classe B tg. CT273KJ siano state legittimamente captate in esecuzione del decreto di proroga delle operazioni già consentite e se detto ultimo provvedimento possa essere inteso ed operare effetti quale autonomo decreto autorizzativo. Si richiama a tal fine l'interpretazione già offerta dalla Suprema Corte, secondo la quale "In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza" (Cass. sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, rv. 265746; nei termini vedi altresì sez. 5, n. 10090 del 21/1/2002, Allegra, rv. 221832; sez. 1, n. 668 del 26/01/1999, Rasciale, rv. 212593). A favore di tale affermazione di principio milita la considerazione, per la quale, analogamente a quanto accade ad un provvedimento di proroga intempestivo, inidoneo a consentire la protrazione in continuità dell'attività intercettativa, anche nel caso in cui il decreto originario sia nullo ed inefficace, quello formalmente volto a disporre la prosecuzione delle operazioni, senza essere in grado di offrire titolo per il valido compimento delle captazioni passate, che restano inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., può legittimare quelle future, sempre che possieda i requisiti di forma e sostanza pretesi per una valida autorizzazione ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., ossia riveli un autonomo apparato giustificativo che, anche mediante richiamo "per relationem" al contenuto di altri atti, dia conto dell'avvenuto apprezzamento dei gravi indizi di reità in ordine alle fattispecie criminose indicate dagli artt. 266 e 266 bis cod.proc.pen. e della assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. All'esito di tale ordine graduale di accertamenti ed in caso di risposta negativa agli stessi, il Tribunale dovrà impegnarsi nell'eventuale prova di resistenza, ossia nella considerazione dei dati indiziari previa espunzione da tale compendio delle 8 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 1.2 Lub. 2016 Roma, lì 你 fine di individuare se le residue risultanze indiziarie siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, cui dispone trasmettersi integralmente gli atti. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente MonicaВорз MA Siotto Marca Ciottime to DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA a