Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza del giudice ha non ha disposto nè la confisca nè la restituzione del presunto profitto del reato non può essere impugnata con ricorso per cassazione, essendo, invece, onere dell'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione il quale, qualora accerti che effettivamente il bene in sequestro vada qualificato come profitto del reato, non può disporre la restituzione, trattandosi comunque di provento conseguente a negozio illecito per contrarietà a norme imperative. (Fattispecie in cui il Gip non aveva disposto nè la confisca nè la restituzione del denaro trovato in possesso di un soggetto nei cui confronti era stata applicata la pena su richiesta per il delitto di spaccio di stupefacenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2013, n. 46217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46217 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1711
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 21565/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AR, nato a [...] il [...], alias ME JE, nato in [...] il [...], alias MA JE, nato in [...] il [...], alias NG CH, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. CONTI Giovanni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Tribunale di Torino, applicata all'imputato AR IA la pena concordata tra le parti in ordine al reato continuato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina, contenute in vari ovuli termosaldati occultati nell'intestino), ritenuta la ipotesi attenuata di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (capo 1), e di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., (capo 2) - reati accertati in Torino dal 18 al 23 gennaio 2013 - disponeva, con motivazione contestuale ex art. 544 c.p.p., comma 1, "la confisca e la distruzione di quanto in sequestro".
In motivazione si precisava: "Quanto in sequestro costituisce corpo del reato e quindi va confiscato e distrutto".
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Debora Lazzaro, che con un unico motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di confisca del denaro in sequestro (complessivamente euro 1.305, rinvenuto in varie quantità in diversi luoghi dell'appartamento occupato dall'imputato), di cui non era stata dimostrata la relazione pertinenziale con l'attività delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che la sentenza, come precisato, ha ordinato "la confisca e la distruzione di quanto in sequestro", e che nella parte motiva si osserva che "quanto in sequestro costituisce corpo del reato", occorre preliminarmente accertare su quali res incida l'ordine di confisca affermato dal Giudicante.
2. Sono corpo del reato, come recita dell'art. 253 c.p.p., comma 2, non solo le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ma anche quelle che "ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".
Rientrano dunque nella nozione di corpo di reato, come profitto di esso (v. per tale nozione, Sez. U, n. 9149, del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707) le somme percepite dallo spacciatore di sostanze stupefacenti per effetto della illecita transazione. Non è dubbio, poi, che anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il provvedimento del giudice che ne ordini la confisca debba mettere adeguamento in luce il nesso che lega le stesse all'attività delittuosa (vedi per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711).
3. Va tuttavia considerato che la sentenza impugnata, sia nella parte dispositiva sia in quella motiva, non si è limitata a ordinare (del tutto genericamente) la confisca delle cose in sequestro, ma ne ha anche ordinato la "distruzione".
Ora, mentre il comando di distruzione è pienamente corretto con riferimento alle sostanze stupefacenti in sequestro, essendo imposto dalla legge (v. art. 87, comma 4, T.U. stup.), esso non lo è per le entità nummarie, per le quali, anzi, in quanto ne sia accertato il collegamento con l'attività di spaccio, è prevista, previa confisca, una specifica destinazione (v. art. 101 del predetto T.U.). Se ne ricava logicamente, dunque, che, al di là della sua generica formulazione, il comando di confisca contenuto nella sentenza impugnata, al quale è legato sintatticamente quello di distruzione, non può che riferirsi alle sole sostanze stupefacenti, e che nulla, invece, sia stato specificamente disposto dal Giudicante circa la destinazione delle somme di denaro in sequestro.
È dunque applicabile il disposto dell'art. 263 c.p.p., comma 6, secondo cui l'interessato può adire ai fini della restituzione di quanto in sequestro il giudice della esecuzione, cui, è il caso di precisare, è inibito il potere di confisca, trattandosi nella specie di confisca del profitto del reato, e quindi facoltativa, in base all'art. 240 c.p., (v. tra le altre Sez. 1^, n. 17546 di 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888; Sez. 1, n. 18343 di 23/02/2011, Andreano, Rv. 250234; Sez. 1^, n. 5409 del 06/10/1999, Andolina, Rv. 214435); ferma restando, con riferimento al caso di specie, la valutazione circa la inammissibilità della richiesta di restituzione per mancanza di interesse, una volta accertato che il denaro sia effettivamente il profitto dell'attività di spaccio, con conseguente mancanza di un diritto in capo all'autore del reato a rientrare nella disponibilità di esso, trattandosi di un provento conseguente a un negozio illecito per contrarietà a norme imperative (v. in tal senso Sez. U, n. 9149, Chabni Samir, cit., Rv. 205708).
4. In conclusione, non essendo contenuto nella sentenza impugnata il provvedimento censurato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013