Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2011, n. 13525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13525 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 25/01/2011
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 249
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 38440/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
FE RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ripatransone in data 16.6.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata FE RA veniva condannato alla pena di Euro 300 di multa per il reato di percosse commesso in Cupra Marittima il 28.12.2005 colpendo ES EL DA con uno schiaffo al volto.
Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. in ordine all'acquisizione quali prove del verbale di querela reso dalla parte offesa e del verbale di sommarie informazioni reso dal teste Ibra Julian.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente rileva che la parte offesa veniva ritenuta irreperibile senza un formale provvedimento in tal senso e senza disporre ricerche anagrafiche, necessarie trattandosi di persona regolarmente residente in Italia;
e che il consenso della difesa all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali dell'Ibra era illegittimo e fronte della mera mancata comparizione del teste a seguito della citazione.
Come tuttavia osservato nella sentenza impugnata e del resto dato atto dallo stesso ricorrente con riguardo al verbale della dichiarazioni rese dal teste Ibra, dall'esame del verbale dibattimentale risulta che non l'atto da ultimo menzionato, ma anche la querela della persona offesa venivano acquisiti con il formale consenso delle parti, ed in particolare dell'imputato legittimamente rappresentato e difeso. Posto che tale consenso è validamente prestato dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle funzioni di partecipazione alla definizione delle prove da acquisire allo stesso conferite (Sez. 6, n. 7061 dell'11.2.2010), tanto supera i rilievi del ricorrente;
i quali sono pertanto manifestamente infondati. Segue da quanto sopra la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011