Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di componente del collegio arbitrale esprima, in camera di consiglio, opinioni, ancorché in forma non commendevole, nei confronti di uno dei litiganti, considerato che le deposizioni degli arbitri, sulle opinioni espresse in seno alla camera di consiglio, relative ai fatti oggetto della controversia e preordinate alla formazione della volontà collegiale destinata a sfociare nel lodo arbitrale, non possono essere assunte, essendo tutelate, ex art. 125 cod.proc.pen., dal segreto, previsto dall'ordinamento per la necessità di garantire il libero esercizio della giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2007, n. 34860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34860 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/05/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 01208
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 018289/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI TI N. IL 08/09/1939;
avverso SENTENZA del 01/07/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Salzano, che chiede rigettarsi il ricorso;
udito l'avv. CASELLATO Mario del Foro di Roma, difensore del ricorrente, che chiede la cassazione della sentenza impugnata per i motivi che espone alla Corte.
OSSERVA
IA RI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 1 luglio 2005, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Avezzano per il delitto di diffamazione in danno di SC AR NO. La condotta illecita, secondo il capo di imputazione, era stata posta in essere dall'IA nel corso della Camera di consiglio del collegio arbitrale, di cui faceva parte, che si stava occupando della controversia insorta tra il SC e la S.r.l. Micron Technology Italia, con cui il predetto intratteneva un rapporto di lavoro subordinato, a seguito dell'impugnazione da lui proposta avverso un provvedimento disciplinare adottato dalla società nei suoi confronti.
L'IA era l'arbitro nominato dall'azienda.
Come riferisce la sentenza impugnata, era avvenuto che mentre il Collegio era riunito in camera di consiglio per deliberare, il SC aveva origliato alla porta, percependo l'ingiuria riferita a lui.
Poco dopo aveva avuto conferma dell'esattezza della sua percezione dall'arbitro Tancredi Antonello, che era stato nominato da lui. Il ricorrente deduce sostanzialmente la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
1) omessa valutazione delle discordanze tra loro delle deposizioni degli arbitri, comunque non collimanti con quanto aveva sostenuto lo stesso ricorrente, che aveva ammesso solo di essersi riferito al SC con l'espressione "rompiscatole";
2) errata interpretazione dei fatti, atteso che l'espressione "rompicoglioni" sarebbe entrata ormai nel linguaggio corrente e non avrebbe sicura valenza ingiuriosa, ed anzi talvolta verrebbe usata per indicare in positivo doti di particolare scrupolo e precisione della persona cui si riferisce;
3) omessa considerazione che la condotta doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 598 c.p.;
4) omessa valutazione della circostanza che il SC non molto tempo prima aveva diffuso per posta elettronica espressioni diffamatorie nei confronti dei dipendenti dell'azienda, ed anche dell'IA, che perciò aveva agito perché provocato;
5) l'espressione non aveva univoca direzione ingiuriosa per il contesto e le circostanze.
Il ricorrente censura anche l'immotivata quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, e la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogatagli con la sentenza impugnata.
Con motivi aggiunti deduce infine l'invalidità delle deposizioni rese sui fatti dai membri del collegio, in violazione dell'obbligo del segreto sulla discussione in camera di consiglio, tutelato dall'art. 201 c.p.p.. Il ricorso è fondato sotto due profili, che assorbono l'esame di ogni altra censura:
1) i Giudici del merito erano giunti all'affermazione della penale responsabilità dell'IA essenzialmente sulla base delle deposizioni rese dagli arbitri Tancredi Antonello e Rossi Rita sulle opinioni espresse in camera di consiglio dall'attuale ricorrente: la sentenza impugnata afferma infatti che entrambi avevano sostanzialmente confermato come l'imputato avesse espresso le sue valutazioni sulla materia del contendere nella forma colorita riportata nel capo di imputazione.
Va rilevato allora che gli arbitri non avrebbero dovuto deporre sulle valutazioni espresse da ciascuno di loro in Camera di consiglio, essendo tutelate da segreto, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., le opinioni, espresse dai membri del collegio giudicante sui fatti oggetto della controversia sottoposta al loro giudizio, ai fini della formazione in modo dialettico della volontà collegiale che sfocia nella sentenza, ed in particolare, nella specie, nel lodo arbitrale. L'ordinamento tutela il segreto della camera di consiglio per l'ovvia necessità di garantire il libero esercizio della giurisdizione, perché ciascun giudice possa manifestare senza condizionamenti di sorta, e nella forma che crede, la sua opinione in Camera di consiglio, senza temere reazioni contro la sua persona da parte dell'opinione pubblica, o peggio del litigante risultato soccombente grazie al contributo determinante delle sue argomentazioni. Non può perciò costituire reato la condotta di chi abbia espresso, ancorché in forma certamente poco commendevole, la sua opinione in Camera di consiglio, solo per la forma di immediata popolaresca espressività della sua manifestazione.
2) Del resto nella specie difettano sostanziali elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa, attesocché dalla stessa sentenza impugnata risulta come l'espressione ingiuriosa era stata pronunciata non per offendere la reputazione del SC, ma al ben più limitato fine di esprimere una precisa valutazione sulla controversia che si stava decidendo, e tale momento valutativo non poteva prescindere anche da uno specifico esame della personalità del SC, atteso il tipo di controversia, che aveva per oggetto l'impugnativa di un provvedimento disciplinare irrogato al SC dalla Micron.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007