Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
La relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione.
Commentario • 1
- 1. Estrapolazione del profilo genetico ripetibile o irripetibile? (Cass., 18246/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019
I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, qualificabili come rilievi tecnici e delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive. Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico- fattuale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2008, n. 34685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34685 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
34685 /08
ITALIANA REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Presidente NARDI Dott. DOMENICO
del 08/05/08 Consigliere CARROZZA 1. Dott. ARTURO
SENTENZA Consigliere 2. 17 GIULIANA FERRUA
N.2122 Cons.Relatore OLDI 3. "1 PAOLO
Consigliere R.G. N. 03989/08 SCALERA 4. VITO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 09/07/1974 TA GIOVANNI
avverso la SENTENZA del 12/11/2007
di ANCONA CORTE DI APPELLO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. En-
rico Delehaye
che ha concluso per il rigetto del ricorso ch. 1
Con sentenza in data 12 novembre 2007 la Corte d'Appello di Ancona, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto GI
LA responsabile del delitto di furto di un furgone e di merce ai danni della s.n.c. Executive Trasporti di Pieroni F;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge.
Il giudice di merito ha individuato la prova della riconducibilità al Cata- lano dell'azione criminosa nell'impronta palmare rinvenuta sul nastro adesivo usato dagli autori del furto per neutralizzare i sensori dell'impianto di allarme: la comparazione con l'impronta dell'imputato aveva evidenziato la corrispondenza di oltre 16 punti caratteristici.
Ha proposto ricorso per cassazione il LA, affidandolo a un solo mo- tivo. Con esso eccepisce la violazione dell'art. 431 c.p.p. per essere stata illegit- timamente acquisita dal giudice del dibattimento, senza il consenso della difesa, la relazione della polizia scientifica di Roma riguardante la comparazione delle impronte. Eccepisce l'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e denuncia violazione dei diritti della difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzio-
ne.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
In relazione ad atti d'indagine ripetibili al cui novero indubbiamente appartiene la relazione riguardante la comparazione fra le impronte digitali del-
l'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto l'acquisizione al fascicolo del L
dibattimento richiede il consenso di tutte le parti interessate. Nulla vieta, peral- tro, che tale consenso possa essere prestato tacitamente, quando il comportamen- to processuale della parte sia incompatibile con la volontà orientata in senso contrario. Nel caso di specie la difesa dell'imputato, nell'opporsi alla lettura del- la denuncia presentata dalla persona offesa, esigendo l'audizione del denuncian- te quale teste, nulla ha invece eccepito in ordine all'acquisizione agli atti della relazione della polizia scientifica riguardante la comparazione delle impronte.
Nelle circostanze descritte l'opposizione manifestata in ordine ad una so- la delle iniziative prospettate, accompagnata dal silenzio nei confronti dell'altra, assume il significato di un tacito consenso nei confronti di quest'ultima, renden- do legittima l'acquisizione dell'atto d'indagine.
2 Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di inutilizzabilità
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.
Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2008.
IL PRESIDENTE
Коженісо кал IL CONSIGLIERE EST.
Paulo ofl.Patr
Depositata in Cancelleria
- 5 SET 2008 Roma, li
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
24. E
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