Sentenza 11 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del P.M., la concorde volontà delle parti deve essere espressa in modo positivo e non equivoco attesa la natura eccezionale della norma che costituisce deroga alle regole fondamentali sulla acquisizione della prova ai fini del giudizio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'espressione "il difensore non si oppone" non costituisce tale inequivoca manifestazione di consenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2005, n. 12881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12881 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 189
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 042939/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA LU (ALIAS), N. IL 03/06/1973;
avverso SENTENZA del 11/05/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. ARICÒ Giovanni e STELLATO Giuseppe, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17 giugno 2003 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava alla pena di nove anni di reclusione CI UM, riconosciuto colpevole di quadruplice tentato omicidio, detenzione e porto illegale di una pistola.
Il giudizio di responsabilità nei confronti del CI veniva confermato dalla Corte di Appello di Napoli, che, con sentenza dell'11 maggio 2004, accogliendo l'impugnazione del P.G., rideterminava la pena in undici anni di reclusione.
Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, la sera del 19 luglio 1998 in San Tammaro erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un gruppo di cittadini albanesi, all'interno della baracca ove alloggiavano, ad opera di alcuni loro concittadini, giunti a bordo di due autovetture;
DO EL e HV AL erano stati attinti il primo al volto e il secondo alla regione lombare, mentre UK AL e AT CI erano rimasti illesi. Questi ultimi, il DO, DA AL, KO HV e OR IN avevano riferito che a sparare era stato soltanto uno degli aggressori, che tutti - ad eccezione del DO - avevano riconosciuto in fotografia nella persona dell'imputato, dopo averne descritto le fattezze e indicato il nome CI.
La Corte territoriale riteneva legittima l'acquisizione dei verbali delle anzidette dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici, sul rilievo che essa era stata disposta, ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p., con il consenso del difensore, mentre non doveva essere interpellato l'imputato, il quale, peraltro, essendo presente ed assistito da un interprete, era in grado di seguire lo svolgimento del dibattimento e di togliere effetto, volendo, al consenso prestato dal difensore. Veniva, quindi, respinta l'eccezione di nullità e dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dall'appellante sul punto. Veniva acquisita, a norma dell'art. 603 c.p.p., documentazione prodotta dalla difesa, che, tuttavia, la Corte considerava inidonea a dimostrare che al momento del fatto il CI prestava servizio militare ed era ricoverato in un ospedale in Albania, non essendo coincidenti i dati anagrafici relativi al nome, alla data e al luogo di nascita del soggetto di riferimento.
Il Giudice di secondo grado ribadiva la positiva valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e dei testimoni, che avevano riscontro nelle risultanze di natura generica (lesioni subite dalle vittime, rinvenimento di un bossolo nel luogo della sparatoria); per contro, era irrilevante il mancato accertamento del movente, poiché tutte le modalità del fatto denotavano univocamente la volontà omicida dello sparatore, individuato ritualmente, ai sensi dell'art. 231 c.p.p., nella persona del CI.
Riteneva conclusivamente la Corte distrettuale di accogliere la richiesta del P.G. di aumento della pena, avuto riguardo alla gravità del fatto, alle sue specifiche modalità, al contegno processuale dell'imputato, improntato ad assoluta negazione di responsabilità e alla mancanza di ogni segno di resipiscenza. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, denunciando:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 493 co. 3 c.p.p. e inutilizzabilità dei verbali acquisiti, per inosservanza degli artt. 99 e 143 c.p.p., poiché il difensore si era limitato ad una non opposizione, non equivalente ad una manifestazione di consenso all'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, comunque, l'imputato avrebbe dovuto essere interpellato, potendo rendere inefficace la scelta operata dal difensore;
2) violazione dell'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione, per essere stata illegittimamente disattesa la richiesta di accertamenti circa la presenza in Italia dell'imputato alla data del fatto;
3) violazione degli artt. 530, 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, rese da soggetti sedicenti e non più identificati e della assenza di un movente;
4) violazione degli artt. 56, 575, 582 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che non è compatibile in modo esclusivo con l'ipotesi del tentato omicidio;
5) violazione degli artt. 62 bis, 81, 133 c.p. e vizio di motivazione riguardo all'aumento di pena per effetto della continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.
Con riferimento al primo motivo di gravame il ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 co. 3 c.p.p. - per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che l'imputato, qualora presente, debba esprimere personalmente il consenso all'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
La questione di legittimità costituzionale è meramente reiterativa di quella già sottoposta a scrutinio della Corte Costituzionale, che la ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 182 dell'8 giugno 2001 (essenzialmente sul rilievo della ontologica disomogeneità degli istituti del rito abbreviato e dell'accordo sulla prova, che giustificava una diversa disciplina con riferimento al consenso dell'imputato) ed è, comunque, irrilevante, per le ragioni che di seguito si espongono.
Risulta dagli atti (presi in esame da questa Corte, dato il tenore della censura proposta dal ricorrente) che all'udienza del 30 maggio 2003 il difensore dell'imputato dichiarò di non opporsi all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni e di individuazioni fotografiche contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Tale esternazione non è idonea a configurare la situazione processuale contemplata dal terzo comma dell'art. 493 c.p.p., testualmente compendiata nella locuzione "le parti possono concordare l'acquisizione", che evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione della prova ai fini del giudizio, deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il "non opporsi" al "concordare".
Sussiste, dunque, il denunciato vizio di legittimità, che comporta, con effetto assorbente di ogni altra questione, l'annullamento della sentenza gravata, con rinvio al Giudice di merito, il quale procederà al nuovo giudizio uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, potendo, comunque, rivalutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 512 c.p.p.. Andrà, altresì, riesaminata la questione concernente l'alibi prospettato dal CI, atteso che la motivazione sul punto della sentenza gravata non è univoca ed esaustiva, giacché, per un verso, affida ad una mera congettura, destituita di supporto probatorio, la possibilità che l'imputato abbia fruito durante il servizio militare di un periodo di congedo, in coincidenza con la data del fatto per cui si procede e, per altro verso, esprime dubbi (non certezze in senso negativo) circa la riferibilità della documentazione sanitaria prodotta alla persona dell'appellante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005