Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2001, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 A N 8 I 5 O 9 I 1 R . Z / ee 59786 A N 4 A T R / 02 77 8 /0 1 U T S B I I L . 1 G L P R . E A T D R . B L E A A D T A D I I 1 S E R 3 N T 1 E EL POPOL ALIANO E S N . T E I N A S A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEDUCIBILITA SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria SPEAK AVER MATE JA JOURS À CONTROLLED Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 10295/98 Cron. 5771 - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere Ud. 26/10/00 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 ES 5 MAR MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro il IL CANCELLIERDI tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CANCELLERIA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ILVA POLIMERI SOC, in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato PERRONE LEONARDO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANMARCO, giusta procura notarile Notaio 2000 TARDELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1793 LUIGI RONCORONI di DESIO, rep. n. 83626 CAMPIONE CIVILE N. 59786 -1- 15/06/1998; controricorrente avversO la sentenza n. 24/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DAVANZO, che ha chiesto l'accoglimento; udito per il resistente, l'Avvocato TARDELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Ilva Polimeri ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 1987, con il quale l'ufficio ha elevato il reddito dichiarato a fini Irpeg ed flor rispettivamente da lire 1.165:149.000 a lire 2.006.894.000 e da lire 1.390.199.000 a lire 2.231.944.000. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso e l'ufficio ha proposto appello limitatamente alla sola rettifica relativa alle spese di consulenza addebitate dalla controllante IVM Finanziaria s.p.a. per lire 629.250.000, contestando l'inerenza delle spese e sostenendo la natura pluriennale del costo. La Commissione Regionale ha rigettato l'appello. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'Amministrazione delle Finanze sostenendo un unico motivo. La società ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 75 e 76 del d.lgs. n. 917/1986, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360, nn.3 e 5 c.p.c.) sostenendo che per le spese in contestazione vi era stato un accertamento del Tribunale e della Corte di Appello di Milano che, per iniziativa della minoranza, avevano decretato l'effettività dei servizi prestati nonché l'increnza e la congruità degli addebiti effettuati alla controllata, ma che tale accertamento non poteva essere conferente sotto il profilo fiscale senza una adeguata valutazione da operare nel processo tributario. In particolare, ha sostenuto che, essendo il vantaggio della controllata meramente sussidiario per i servizi resi dalla controllante inerenti la definizione e il consolidamento della struttura ad “holding”, la deduzione totale del costo in capo alla controllante non è giustificata. Infine, ha rilevato come la sentenza, dopo avere ritenuto la necessità di accertare una stretta correlazione tra costi e ricavi, ha poi accettato acriticamente le conclusioni del giudizio civile. La società ha innazitutto evidenziato l'inammissibilità del ricorso perché relativo a questione di fatto (increnza dei costi), e poi ha sostenuto la novità e comunque l'infondatezza della doglianza formulata dalla ricorrente. Per ultimo, ha rilevato l'infondatezza del ricorso per mancata prova, anche nel corso del processo, degli elementi e fatti posti a base della pretesa tributaria sul presupposto che, essendo nella specie stato emesso un accertamento analitico, in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal contribuente, spettava pacificamente all'ufficio l'onere di dimostrare che i costi in esame non erano inerenti all'attività d'impresa svolta dalla società Ilva Polimeri, e che pur non essendovi tenuta essa società aveva provato, attraverso le due sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Milano, l'inerenza dei costi ai fini fiscali. Ritiene la Corte che la doglianza formulata dalla ricorrente è infondata poiché la sentenza impugnata, pur se basata sugli accertamenti effettuati dal giudice civile in sede di contestazioni da parte di soci della minoranza, ha posto correttamente il problema della necessità di verificare sul piano tributario le condizioni alle quali i costi e gli oneri siano deducibili, ed ha ritenuto di condividere su questo piano le valutazioni operate in sede civile in tema di esistenza ed effettività delle prestazioni rese dalla controllante, di increnza delle stesse all'attività dell'impresa, e di congruità del loro costo. Trattasi di una valutazione fatta con consapevolezza e con riferimento specifico alle perizie disposte dal giudice civile ed allegate agli atti, e quindi a mezzi di prova utilizzabili legittimamente anche nel processo tributario. In effetti, non c'è stata una accettazione acritica dell'accertamento operato dal giudice civile, ma una accettazione di un risultato di fatto raggiunto dal giudice civile, vagliato alla stregua delle condizioni esplicitate espressamente sul versante tributario e ritenute sussistenti per riconoscere la deducibilità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 26.10.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr Giuseppe Falcon Dr. Enrico IL CANCELLIERE C1 CE TT E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 N A 8 2.6 FEB. 2001Oggi I O 5 9 I 1 R . Z / N A 4 A IL CANCELLIEPE C1 / - T R 6 T 2 CE TT B U S . . I B R L I . G L P R Á . E A D D T R . L B E E A T D T A N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M