Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima l'imposizione di un canone ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto, per consentirgli di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa, disponendo di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2015, n. 27809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27809 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 05/06/15
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1182
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA M. M. - rel. Consigliere - N. 49716/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AR LE, nato a [...] il giorno 5/10/1960;
avverso il decreto n. 260/14 in data 16/7/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il decreto e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. ALMA Marco Maria.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 16/7/2014 il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - a scioglimento della riserva sull'incidente di esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento emesso in data 21/2/2014 dal Giudice Delegato che aveva respinto l'istanza formulata dal proposto AR LE volta ad ottenere la concessione a titolo gratuito dell'immobile adibito ad abitazione familiare ed oggetto di sequestro e confisca, recante la contestuale prescrizione agli amministratori di invitare l'istante o il coniuge a formalizzare entro 10 giorni dalla comunicazione un contratto di locazione al canone mensile di Euro 600,00 pena lo sgombero.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del proposto, deducendo:
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art.
2-sexies, comma 4, (oggi integralmente riproposto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2, c.d. codice antimafia) e alla L.F. n. 267 del 1942, art. 47; con richiesta di devoluzione alla Sezioni Unite della questione - controversa tra le differenti sezioni della Corte di legittimità - riguardante la circostanza se l'assegnazione al proposto della casa coniugale, successivamente alla confisca di primo grado, possa comportare per lo stesso il pagamento di un canone di locazione o di una indennità di occupazione o se, piuttosto il diritto ad una abitazione dignitosa, dello stesso e dei suoi familiari, prevalga sull'esigenza prospettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011 di aumentare la redditività dei beni sottoposti alla misura di prevenzione.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il Tribunale di Reggio Calabria non ha ravvisato nei confronti del proposto i presupposti per applicare i provvedimenti di cui all'art. 47 L.F. non ritenendo che l'AR, in ragioni delle condizioni economico- finanziarie della propria famiglia si trovasse nello stato di "emergenza abitativa" richiesto dalla predetta disposizione di legge. Così operando il Tribunale di Reggio Calabria sarebbe giunto ad una non condivisibile ricostruzione sistematica dei rapporti tra la L. n. 575 del 1965, art.
2-sexies, comma 4, e l'art. 47 L.F..
Infatti secondo la ricostruzione ermeneutica operata dai Giudici del merito le condizioni per l'accoglimento dell'istanza del proposto si realizzerebbero solo allorquando questi si trovi privo di altri immobili di proprietà da poter adibire a casa familiare o di altre adeguate risorse economico-finanziarie da poter destinare alla soluzione del problema abitativo. Tale soluzione secondo la difesa del ricorrente non sarebbe corretta in quanto:
a) l'art. 47 L.F. stabilisce che la casa familiare del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione dello stesso e della di lui famiglia non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività e non prevede che il Giudice possa imporre al fallito il pagamento di qualche canone;
b) alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo alla misura di prevenzione in quanto il codice antimafia non contiene alcuna disposizione idonea ad addivenire ad un situazione interpretativa differente limitandosi ad indicare che il beneficiario provvede a sua cura e spese agli oneri inerenti l'unità immobiliare;
c) il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali sia in forza della nostra Carta Costituzionale sia in forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce della Corte EDU con la conseguenza che deve escludersi che il proposto debba corrispondere il canone di locazione relativamente alla propria abitazione, ancorché bene fruttifero, indipendentemente dal fatto se sia in grado di far fronte con il proprio patrimonio o con il proprio reddito a tale spesa, non potendo comunque, ex art. 47, comma 2, L.F. essere privato della propria abitazione;
d) la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 5, che demanda all'amministratore il compito di aumentare la redditività dei beni sottoposti a sequestro o confisca non risulta dirimente a risolvere il problema giuridico de qua in quanto non consente di superare il paradosso dell'imposizione di un canone di locazione ad un soggetto che del bene continua ad essere il formale proprietario fino al momento della definitiva confisca dello stesso, paradosso che diverrebbe ancora più evidente nel momento in cui la procedura si concludesse con la revoca della misura stessa;
e) il diritto all'abitazione proprio per la sua natura di diritto fondamentale non può comunque trovare soccombenza nel bilanciamento con le esigenze pubbliche di incremento della redditività dei beni sottoposti a sequestro ai fini di confisca connesse all'esecuzione del provvedimento di prevenzione.
In ogni caso il contrasto degli orientamenti giurisprudenziali in materia imporrebbe la rimessione della questione giuridica alla Sezioni Unite al fine di addivenire ad un'unitaria soluzione della questione giuridica de qua.
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), nella parte in cui si assume che "non sono in alcun modo supportate le spese mensili del nucleo familiare asseritamente pari alla retribuzione della moglie" omettendo di valutare la documentazione prodotta all'udienza del 30/4/2014 dal difensore del proposto. Si duole, come detto, la difesa del ricorrente del fatto che il Tribunale avrebbe completamente pretermesso quanto dalla difesa al riguardo dedotto in udienza omettendo di valutare la documentazione prodotta e di motivare al riguardo.
In data 29/5/2015 la difesa del proposto ha depositato nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria (con allegata documentazione) nella quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già oggetto del ricorso principale replicando alle osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La questione giuridica sottoposta a questa Corte dalla difesa del ricorrente può essere riassunta nei seguenti termini: "se nel corso del procedimento di prevenzione sia legittima l'imposizione al proposto che ne sia il proprietario del pagamento di un canone di locazione relativo alla casa destinata ad abitazione familiare sottoposta a sequestro ai fini di definitiva confisca". Le norme che regolano la materia sono:
- il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2, (già L. n. 575 del 1965, art.
2-sexies, comma 4) che così dispone: "il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal comma 2 del citato art. 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso";
- il R.D. n. 267 del 1942, art. 47, comma 2, e succ.modif. (Legge Fallimentare) che così dispone: "La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività";
- il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 5, che così dispone:
"L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi".
Sulle doverose premesse che le norme del c.d. "Codice Antimafia" e della Legge Fallimentare rispondono a finalità diverse in quanto mentre nella procedura fallimentare il fallito è privato della disponibilità di tutti i propri beni, per contro nel procedimento di prevenzione il proposto è temporaneamente privato della disponibilità dei soli beni che si sospettano provenire da fonti illecite, che diversa è la finalità alla quale deve asservire l'attività dell'amministratore e che diversa è altresì la finalità della sottoposizione a cautela reale dei beni atteso che nel procedimento di prevenzione quello che deve essere perseguito non è l'interesse del proposto ma quello dello Stato ad attrarre al proprio patrimonio un bene del quale deve esserne sfruttata la redditività, va però detto che è noto al Collegio che la giurisprudenza di questa Corte Suprema non ha raggiunto un orientamento univoco in ordine all'applicazione del combinato disposto delle disposizioni di legge sopra riportate. Secondo un primo filone giurisprudenziale "È legittima la richiesta - formulata, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt.
2-ter e segg. - del pagamento di un canone locativo, a fronte di regolare stipula contrattuale, per unità immobiliare avuta in custodia e adibita ad abitazione dei familiari del suo proprietario, in quanto, tra le possibilità di incrementare la redditività dei beni di cui all'art.
2-sexies, comma 1, della citata legge, rientra quella di concedere in locazione un immobile, così da poter ricavare un corrispettivo dalla sua utilizzazione" (Cass. Sez. 1, sent. n. 41690 del 15/10/2003, dep. 31/10/2003, Rv. 226479).
Con la citata sentenza la Corte, nel rispondere al quesito se rientri nei poteri dell'amministratore giudiziario, espressamente autorizzato all'uopo dal giudice delegato, di richiedere un canone, dietro regolare stipula di un contratto di locazione, per gli immobili avuti in custodia ed adibiti ad uso di abitazione da parte dei familiari del loro titolare vi ha risposto affermativamente evidenziando che nell'ambito della procedura di sequestro e confisca di beni di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ex L. 31 maggio 1965, n. 575, l'art.
2-septies arriva financo a consentire l'alienazione di immobili, come il compimento di altri atti di amministrazione straordinaria, richiedendo soltanto che l'amministratore sia autorizzato per iscritto dal giudice delegato (cfr. Cass. Sez. 1, 5 giugno 1995, Giuliano, in Cass. pen. mass. ann., 1996, n. 949, p. 1600). Da ciò ne deriverebbe con tutta evidenza che tra le possibilità di incrementare se possibile la redditività dei beni rientra sicuramente quella di concedere in locazione un immobile, così da poter ricavare un canone dalla sua utilizzazione, atteso che il legislatore, nel prevedere il conferimento all'amministratore giudiziario di poteri di gestione, ha inteso rapportare l'esercizio di tali poteri alle necessità del singolo caso. Non appare, infine, sostenibile che tale modalità di gestione del bene sia possibile solo per i beni confiscati, in quanto la confisca diventa esecutiva soltanto con la definitività della relativa pronuncia (L. n. 575 del 1965, art.
3-ter, comma 2), alla quale consegue la devoluzione del bene allo Stato (L. n. 282 del 1989, art. 4, comma 1) e la cessazione delle funzioni del giudice delegato, poiché la direzione passa al direttore generale delle entrate.
Detto orientamento risulta poi contemperato da una più recente pronuncia di questa Corte in base alla quale "In tema di misure di prevenzione, è legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto, per consentirgli di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa in quanto, disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà" (Cass. Sez. 1, sent. n. 51458 del 19/11/2013, dep. 19/12/2013, Rv. 257658). All'orientamento giurisprudenziale di cui si è detto se ne contrappone un altro secondo il quale "È illegittima la richiesta rivolta dall'amministratore giudiziario dei beni in sequestro di prevenzione al proposto di pagamento, previa stipula di un contratto di locazione, di un canone per l'immobile avuto da quest'ultimo in custodia e adibito ad uso di abitazione per sè e per la famiglia, perché la casa di abitazione resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non può dirsi che sia da questi posseduta "sine titulo" come se fosse divenuta di proprietà dell'amministrazione dei beni" (Cass. Sez. 2, sent. n. 9908 del 24/02/2011, dep. 11/03/2011, Rv. 249672).
Secondo detta pronuncia gli interessi e i principi sottesi al riconoscimento del diritto di abitazione del proposto o del fallito e della loro famiglia sono simili sia in relazione alla normativa antimafia che in relazione alla normativa in materia fallimentare. È inoltre da considerarsi legittima, in via generale, l'iniziativa di pretendere un canone per gli immobili in custodia, previa stipula di un contratto di locazione, al fine di incrementare la redditività dei beni.
Tuttavia tali considerazioni, in base alla decisione in esame non valgono per il proprietario dell'appartamento e per i componenti della sua famiglia, per tali dovendosi intendere il coniuge, i figli e gli ascendenti, quest'ultimi se conviventi nel medesimo nucleo familiare del figlio. Deve, infatti, ritenersi non consentito, in forza della interpretazione letterale e costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 47, che possa essere richiesto un canone di locazione per l'immobile avuto in custodia ed adibito ad uso di abitazione da parte del proprietario dell'appartamento o della sua famiglia, gravando sul diritto di abitazione dei predetti che l'ordinamento, con interpretazione sistematica, costituzionalmente e comunitariamente orientata, pone a titolo di gratuità a favore del proposto o fallito, in nome di principi costituzionali che non soffrono limitazioni nemmeno in caso di misure di prevenzione reali. La casa di abitazione è e resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non può essere ritenuta posseduta "sine titulo", come se fosse divenuta di proprietà dell'amministrazione dei beni. Contravviene quindi a tali principi un ordinanza che intenda gravare il proposto del canone locativo per il riconoscimento del diritto alla abitazione dell'immobile. L'art. 47, L. Fall., non prevede testualmente la possibilità di richiedere un canone di locazione al proprietario dell'appartamento che non può ritenersi ricompreso, nella logica dell'incremento, tra i beni del patrimonio del proposto che devono essere "gestiti" dall'amministratore. Trattandosi di norma di favore, l'interpretazione sistematica porta a ritenere, unitamente alla interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, che il proposto/fallito abbia il diritto, unitamente alla sua famiglia, di abitare l'immobile di sua proprietà, senza la corresponsione di alcun canone. Il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, in forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che delineano i rapporti tra ordinamento interno e diritto sovranazionale.
In forza di tale interpretazione il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli individuabili ex art. 2 Cost., la cui tutela "non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana..." (Cass., SS.UU civ., 11.11.2008 n. 26972/75 cit.). Il diritto all'abitazione è, quindi, protetto dalla Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. (Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 217; Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404; Corte
cost. 14 dicembre 2001, n. 410; Corte cost. 21 novembre 2000, n. 520;
Corte cost. 25 luglio 1996, n. 309). Alla luce di tali considerazioni, ha concluso la Corte nella pronuncia de qua, deve escludersi che il proposto debba corrispondere il canone di locazione relativamente alla propria abitazione, ancorché bene fruttifero, indipendentemente se sia in grado di far fronte con il suo patrimonio o con il suo reddito a tale spesa, non potendo, ex art. 47, comma 2, L. Fall., essere privato della propria abitazione, senza che possa essere imposto allo stesso il pagamento di un canone locativo, indipendentemente dalla sua solvibilità. Ritiene l'odierno Collegio di aderire al primo dei due orientamenti giurisprudenziali così come contemperato e precisato nella sopracitata e più recente sentenza n. 51458/2013 della quale appare doveroso riportare i condivisibili passi salienti. Dalla lettura del testo della L. Fall., art. 47, si evince che le "condizioni" richieste perché il Giudice della prevenzione "possa", discrezionalmente, adottare, nei confronti del proposto (o dei terzi intestatari dei beni per suo conto, attesa l'identità di ratio) o il provvedimento di concessione di un "sussidio" alimentare o l'autorizzazione ad abitare nella casa in sequestro sono costituite, rispettivamente, dalla mancanza dei mezzi di sussistenza, nel primo caso, e dalla "necessità" abitativa, nel secondo.
È utile rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sulla concessione del sussidio alimentare al fallito ha escluso che costui vanti un "diritto soggettivo agli alimenti", essendone rimessa la concessione alla decisione discrezionale del giudice del merito, anche in ordine alla relativa entità e durata nel tempo, con provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione dell'interessato (la relativa istanza è legittimamente reiterabile), e sempre che sussistano le seguenti condizioni: che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza;
che nella massa attiva vi siano disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio;
che sulla richiesta del fallito venga sentito il comitato dei creditori. Concorre, inoltre, ad escludere la configurabilità di un "diritto soggettivo" del fallito agli alimenti l'espressione utilizzata "può concedere", invero diversa da quella dell'art. 433 c.c., che sancisce il diritto agli alimenti di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 2755 del 25/2/2002, Bianchi
contro
Fall. Edil Serr Sas di Bianchi IO e C, Rv. 552539; Sez. 1, sent. n. 3664 del 14/3/2001, Santandrea
contro
Fall. Kruis Trading Srl, Rv. 544730). Quanto al tema abitativo, una ormai più che risalente pronuncia (sent. n. 2070/1959), che affermava il diritto soggettivo del fallito alla conservazione del godimento dell'alloggio di sua proprietà fino alla vendita, è parsa superata dalla dottrina e dalla prassi che, a proposito del contenimento del vincolo di destinazione dell'abitazione al fallito nei limiti della "necessità" di costui e della sua famiglia, legittimano provvedimenti del Giudice delegato volti ad alienare o locare la parte esuberante e, in via generale, giustificano il potere dell'Ufficio fallimentare di liquidare la casa di proprietà del fallito anche prima della fase terminale della procedura, ove sia presente un preciso interesse in tal senso e si provveda in altro modo a carico della massa all'abitazione del fallito, fino al momento in cui il rilascio sarebbe stato legittimo. Giurisprudenza, dottrina e prassi accreditano, dunque, un'interpretazione della L. Fall., art. 47, nel senso di subordinare la concessione del sussidio alimentare e dell'autorizzazione ad abitare la casa di proprietà, oltre che a un provvedimento di natura discrezionale, a condizioni e limiti nei termini sopra precisati. Tali condizioni e limiti, salvo adattamento alla specificità della procedura di prevenzione, devono essere - com'è ovvio, atteso il richiamo normativo espresso - tenuti presenti dal Giudice delegato chiamato ad adottare nei confronti del proposto i provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2. Se è vero, da un lato, che l'esplicito raccordo voluto dal legislatore tra la norma di prevenzione e quella fallimentare sottende una indubbia relazione analogica tra la posizione del "proposto" e quella del "fallito", è altrettanto vero, dall'altro, che detta relazione appare pienamente giustificata solo nel caso in cui al primo con il sequestro di prevenzione vengano sottratti tutti i beni, cosicché la sua situazione si trovi realmente a coincidere con quella del "fallito" espropriato del suo patrimonio. Non può dimenticarsi, infatti, a giustificare l'esclusione di una automatica e rigida analogia (si potrebbe parlare di analogia "temperata") tra le due figure, che, a differenza del fallito, il proposto viene privato solo di quei beni che siano riconducibili ad una provenienza illecita e che, quindi, può, in ipotesi, conservare nel suo possesso tutti i beni per i quali tale provenienza non sia stata dimostrata. A escludere, sotto altro profilo, un'analogia piena tra le due posizioni, soccorrono ragioni di carattere sistematico che implicano l'inserimento della L. n. 575 del 1965, art. 2 sexies, comma 4, (oggi D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2) in un corpo normativo, quello che disciplina le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, il cui obiettivo finale è la restituzione alla collettività, attraverso la loro destinazione a scopi di utilità sociale, dei beni di provenienza delittuosa confiscati (obiettivo tutt'affatto diverso, all'evidenza, dalla tutela delle ragioni dei creditori che caratterizza la procedura fallimentare) e che, in attesa del provvedimento di confisca (art. 20, D.Lgs. cit.), prevede il ricorso allo strumento provvisorio del sequestro di prevenzione (ordinario, anticipato o urgente: artt. 20, 21 e 22, stesso D.Lgs.) che, per un verso, assicura l'immissione in possesso e l'apprensione dei beni da parte dello Stato (anche attraverso lo sgombero forzato previsto, per i beni immobili, dall'art. 21, del D.Lgs. cit.), e, per altro verso, demanda allo Stato medesimo, attraverso la collaborazione del Giudice Delegato con l'Amministratore Giudiziario, di provvedere "alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati... anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi" (D.Lgs. n. 159 del 1911, art. 35, comma 5, che riproduce la L. n. 575 del 1965, previgente art. 2 sexies, comma 8). Funzionale alla evocata ottica di incremento della redditività dei beni è, senza dubbio, l'imposizione di un canone di locazione o di un'indennità di occupazione nei confronti del proposto o del terzo intestatario formale dell'immobile soggetto a sequestro di prevenzione.
Orbene, poiché come si è sopra evidenziato non sussiste un rapporto analogico pieno tra la figura del proposto e quella del fallito e poiché la massima coincidenza tra le due figure si verifica solamente nel caso in cui al proposto per una misura di prevenzione (o al terzo intestatario per conto del proposto) vengano sottratti con il sequestro tutti i beni, così come accade al fallito alla data di dichiarazione di fallimento, è solo in questo caso, dunque, in cui la situazione del proposto è sovrapponibile a quella del fallito e la relazione analogica è completa, che il Giudice delegato alla procedura di prevenzione, in base al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2, e L. Fall., art. 47, potrà valutare l'applicabilità, sino alla definizione del procedimento, di uno dei provvedimenti di favore previsti dall'art. 47, citato, autorizzando, per tornare al tema oggetto del caso di specie, il proposto o il terzo intestatario del bene ad abitare l'immobile in sequestro, senza corrispondere alcun corrispettivo all'Amministratore Giudiziario, una volta preso atto dell'indisponibilità, da parte del soggetto interessato, di altri immobili di proprietà da destinare ad abitazione o di risorse economico-finanziarie adeguate a risolvere il problema abitativo, (requisito della "necessità" abitativa previsto dall'art. 47, comma 2, cit.). Viceversa, nel caso in cui il proposto/terzo intestatario non si trovi in condizioni di emergenza abitativa, in quanto disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà, dovrà escludersi l'assimilabilità della sua situazione a quella del fallito e, dunque, l'applicabilità dei provvedimenti di cui alla L. Fall., art. 47, con la conseguente legittima possibilità - giustificata dal fine normativamente previsto di incrementare la redditività dei beni in sequestro (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 5) - di imporre nei suoi confronti, per continuare ad abitare nel bene in sequestro, un canone di locazione ovvero, se tale soluzione si ritenga inopportuna per la incompatibilità della qualità del proposto con quella di un ordinario fruitore del bene, una congrua indennità di occupazione, che abbia la funzione di compensare medio tempore per la durata della indisponibilità del bene il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento (sull'indennità di occupazione, vedi Cass. civile, sent. n. 13060/2008). La enunciata soluzione ermeneutica si appalesa, per quanto detto sopra, coerente con la lettera, la ratio e l'inquadramento sistematico della normativa esaminata, ne' può suscitare dubbi di costituzionalità o di conformità ai principi comunitari e internazionali quanto alla tutela del diritto all'abitazione, ormai annoverato - come ricorda la citata decisione n. 9908/2011 di questa Corte - tra i diritti fondamentali dell'uomo come consacrati nell'art. 2 Cost., (cfr. sent. C. Cost. nn. 217 e 404/88, n. 209/09 e n. 61/11, nelle quali si è, tra l'altro, affermato che "il diritto all'abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione"), nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16.12.1966 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15.9.1978).
Ed invero, attraverso tale interpretazione il diritto all'abitazione viene sempre ad essere tutelato anche in favore del proposto per una misura di prevenzione: solo che, in un caso, quello in cui l'interessato dimostri la "necessità" del bene in sequestro per soddisfare le esigenze abitative proprie e della propria famiglia (vedi, ancora, la L. Fall., art. 47, comma 2: "La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia..."), non altrimenti realizzabili, egli fruirà del suo diritto ad abitare senza dover corrispondere alcun corrispettivo all'Amministratore Giudiziario;
viceversa, nel caso diverso in cui venga dimostrato, in base ad elementi di cui il Giudice delegato alla procedura dispone, che il proposto/terzo intestatario possa addivenire a soluzioni abitative alternative, anche attraverso l'impiego di proprie risorse economico-finanziarie, egli, se vorrà continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro fino alla confisca, potrà legittimamente essere onerato del pagamento di un canone di locazione o di un'indennità di occupazione. Ciò posto, deve rilevarsi come il qui gravato decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice delle misure di prevenzione - nel momento in cui ha evidenziato che le condizioni economico-finanziarie del nucleo familiare del proposto AR LE (il quale dispone di fonti di reddito da lavoro dipendente della moglie) sono tali per la loro entità da consentirgli di provvedere agevolmente ad un'adeguata sistemazione abitativa anche in relazione al congruo canone di locazione indicato in Euro 600,00 mensili - sia conforme, sul piano logico- interpretativo, al principio qui riaffermato da questo Collegio, laddove reputa in astratto legittima l'imposizione di un'indennità di occupazione a carico del proposto titolare del bene in sequestro nel caso in cui non sia dato ravvisare i presupposti per applicare i provvedimenti di favore previsti dalla L. Fall., art. 47. Alla luce di quanto evidenziato non ritiene l'odierno Collegio che ricorrono le condizioni per rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Contrariamente al contenuto dell'assunto difensivo sul punto, risulta dal testo del provvedimento impugnato che il Tribunale ha debitamente preso in considerazione le produzioni documentali del ricorrente circa la situazione reddituale dello stesso ma le ha ritenute non idonee a supportare la tesi difensiva secondo la quale il nucleo familiare del proposto non verserebbe in condizioni economiche idonee a far fronte all'imposizione del canone di locazione de qua. A ciò si aggiunga che la questione relativa alla valutazione della situazione economico-finanziaria del proposto sulla base della valenza degli elementi messi a disposizione del Giudice è questione di puro merito e quindi non sottoponibile a questa Corte e che, infine, nel momento in cui ci si trova in presenza di un provvedimento - come quello in esame - congruamente motivato sul punto e non manifestamente illogico non v'è spazio per provvedere all'annullamento dello stesso.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2015