Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
E N A L IO L Z E A D R T 9 " 7 IS . 1 T 3 G R E . 'A R N L 7 A L 6 D E REPUBBLICA ITALIANA 3 D 1 E - I T /5 S N 3 N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E S E G " I G A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto Violazione codice SEZIONE PRZTA CIVILE strada01-6 63 /03 Composta dagli Dott. Rosario Presidente DE MUSIS R.G.N. 17444/00 Cron. 3861 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. FELICETTI Consigliere Ud. 16/10/02 Dott. Francesco Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FE CH, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MANTERO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 2002 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope 1877 legis;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 634/00 del Tribunale di ROVIGO, depositata il 19/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1.10.1999 LE RU proponeva opposizione avanti al Tibunale di Rovigo avverso l'ordinanza notificata il 4.9.1999 con cui il Prefetto di Rovigo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di £ 240.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver omesso, in violazione dell'art. 141 C.S., di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale in prossimità di una curva. Al riguardo deduceva che non si era proceduto all'immediata contestazione della violazione, che inoltre non era stato indicato con precisione il luogo in cui essa era avvenuta e che infine erroneamente egli era stato indicato come conducente senza che fosse stato svolto alcun accertamento in merito. Si costituiva il Prefetto che, depositata la relativa documentazione, chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità della successiva contestazione avvenuta nei termini e la corretta indicazione degli estremi dell'illecito alla posizione del anche con riferimento chiamato aricorrente, rispondere quale proprietario del veicolo. 3 Disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta, il Giudice con sentenza del l'opposizione compensando 5-19.7.2000, rigettava integralmente le spese. Relativamente alla questione che sarebbe stata oggetto del ricorso per cassazione, riteneva il giudicante che la mancanza di un'immediata contestazione non comportava l'illegittimità degli atti successivi, non potendo ritenersi violato in tal caso il diritto di difesa, assicurato in ogni tempestivamente caso dalla successiva notifica avvenuta. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LE RU, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Prefetto di Rovigo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso LE RU denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.S., lamentando che il giudice di merito, nel ritenere legittima la successiva contestazione della violazione anche se concretamente possibile nell'immediatezza del fatto, non abbia considerato il diverso orientamento della giurisprudenza e non 4 abbia quindi attribuito rilevanza alla possibilità, verificatasi in concreto, di una immediata contestazione, nè consenguentemente abbia ritenuto pretestuosa la motivazione contenuta nel verbale, secondo cui "1'infrazione non è immediatamente contestata in quanto il personale era impegnato in altro specifico servizio con veicolo di copertura". La censura è inammissibile. disposizione In linea di principio, la dall'art. 14 della Legge 689/81 sulle prevista わ -sanzioni amministrative in generale secondo cui la mancata contestazione immediata della violazione, ancorchè possibile, non comporta l'estinzione della obbligazione sanzionatoria qualora sia effettuata tempestivamente la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi in parte derogata dalla disciplina prevista per le violazioni stradali dagli artt. 200 e 201 del codice della strada nonché dagli artt. 383 e 384 del relativo regolamento di esecuzione. In base a tale diversa normativa infatti la contestazione immediata assume un rilievo decisivo ai fini della legittimità del procedimento se concretamente amministrativo sanzionatorio possibile. 5 I casi di impossibilità di contestazione indicati dal citato immediata sono "di massima" art. 384 del regolamento che contempla, fra 1'altro, non solo l'ipotesi dell' accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza (lett. e), ma anche ildal posto di accertamento......" caso in cui sussista l'"impossibilità di il veicolo lanciato ad eccessivaraggiungere 6 velocità". Sempre in linea di principio si osserva, sulla base anche qui di una giurisprudenza consolidata, che qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata е tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione al codice della consentito al giudice alcun strada, non apprezzamento al riguardo, risolvendosi altrimenti una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della Pubblica Amministrazione, non sindacabile dal giudice ordinario. Gli esposti principi non hanno effettivamente trovato applicazione nell'impugnata sentenza che ha fatto riferimento invece al precedente orientamento che non riteneva motivo di estinzione della obbligazione la mancata contestazione immediata della violazione anche se possibile. Il ricorrente però, nel censurare l'impugnata sentenza, introduce anche un profilo nuovo che riguarda la motivazione contenuta nel verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata e che riporta testualmente per sostenerne la pretestuosità non risultando tale profilo tra i motivi di opposizione dedotti avanti al Tribunale né dalla stessa sentenza. Ora, dalla lettura degli atti giustificata dalla necessaria verifica di un tale aspetto di novità nonché dalle precisazioni contenute nello stesso ricorso risulta che nel verbale redatto dai Carabinieri era stata effettivamente motivata la mancanza della immediata contestazione sul rilievo che il personale era impegnato in altro specifico servizio con veicolo di copertura. In tale diverso e più ampio contesto rispetto a quello prospettato avanti al Tribunale nel applicazione il quale avrebbe potuto trovare 7 principio sopra richiamato circa la insindacabilità da parte del giudice ordinario in ordine alle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione nella organizzazione del servizio rimane preclusa ogni - valutazione da parte di questa Corte in relazione all'intero motivo, essendo strettamente collegata sul piano logico e giuridico tale seconda parte del ricorso con la prima. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Si ritiene comunque che ricorrano giusti motivi per una compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 16.10.2002 Il Consigliere est Mgo Ricardo Il Presidenteente . ebrocy IL CANCELLORE CORTE SUPREMA DI CASUATIONE Prima Se Depositato in Cancelleria - 5 FEB, 2001 il IL CANCELLIERE TE DA REGISTRAZIONE ⚫ SENSI DELL'ART. 9 DELLA GE 3-5-1967 N. 317" 8