Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2011, n. 9908
CASS
Sentenza 24 febbraio 2011

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È illegittima la richiesta rivolta dall'amministratore giudiziario dei beni in sequestro di prevenzione al proposto di pagamento, previa stipula di un contratto di locazione, di un canone per l'immobile avuto da quest'ultimo in custodia e adibito ad uso di abitazione per sè e per la famiglia, perchè la casa di abitazione resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non può dirsi che sia da questi posseduta "sine titulo" come se fosse divenuta di proprietà dell'amministrazione dei beni.

Commentari3

  • 1Sequestro di prevenzione ex art. 2 sexies co. 4 l. 575/65 e diritto
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Sicurezza pubblica, sequestro beni, membro associazione mafiosaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2011

  • 3Diritto all’abitazione è un diritto inviolabile: parola della CassazioneAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 24 agosto 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2011, n. 9908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9908
Data del deposito : 24 febbraio 2011

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