Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 2
È legittima la richiesta - formulata, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi dell'art. 2-ter e seguenti della legge n. 575 del 1965 - del pagamento di un canone locativo, a fronte di regolare stipula contrattuale, per unità immobiliare avuta in custodia e adibita ad abitazione dei familiari del suo proprietario, in quanto, tra le possibilità di incrementare la redditività dei beni di cui all'art. 2-sexies, comma primo, della citata legge, rientra quella di concedere in locazione un immobile, così da poter ricavare un corrispettivo dalla sua utilizzazione.
I provvedimenti assunti, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, dal giudice delegato e dall'amministratore giudiziario dei beni sequestrati, nel periodo intercorrente tra il sequestro e la confisca, possono essere contestati mediante opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza pubblica, sequestro beni, membro associazione mafiosaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 41690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41690 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
3. Dott. VANCHERI ANGELO "
4. Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL ANTONIA;
2) RO ANTONIA N. IL 05/06/1959;
3) RO TERESA N. IL 03/02/1961;
4) RO CATERINA N. IL 21/10/1934;
avverso ORDINANZA del 04/07/2001 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
I. A AL ANTONIA in RO e a RO ANTONIA, RO TERESA e RO CATERINA, rispettivamente nuora e figlie del proprietario di un immobile adibito per destinazione di quest'ultimo ad uso di abitazione a titolo gratuito il giudice delegato e l'amministratore giudiziario di detto immobile sottoposto a sequestro hanno imposto il pagamento di un fitto a titolo di locazione pena lo sfratto, allo scopo di rendere fruttifero il bene, almeno fino alla declaratoria della confisca definitiva.
Le quattro donne hanno proposto incidente di esecuzione al tribunale di Reggio Calabria - Sezione misure di prevenzione, il quale, con il decreto ora impugnato (che è del 4 luglio 2001), ha rigettato l'istanza da esse proposta, con la quale si lamentavano dell'iniziativa assunta dai predetti organi istituzionali, perché frutto di un travalicamento dei compiti di gestione e di controllo loro imposti.
Il tribunale, nel rigettare l'istanza, faceva osservare che l'art.
2-sexies della legge antimafia (l. n. 575/65), tra i compiti che l'amministratore giudiziario è tenuto a svolgere sotto la direzione del giudice delegato, annovera anche di quello di "incrementare", se possibile, la redditività dei beni" sottoposti a sequestro. Proseguiva il decreto che l'iniziativa dell'amministratore giudiziario di pretendere un fitto per gli immobili avuti in custodia dietro regolare stipula di un apposito contratto di locazione doveva considerarsi perfettamente lecita, non avendo il legislatore inteso limitare gli interventi imposti dalla necessità di incrementare la redditività dei beni in direzione delle sole aziende.
Ricorrono per cassazione le RO e la AL a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale deduce, sotto il profilo della violazione dell'art.
2-sexies della legge antimafia n. 575/65, che l'incremento di redditività cui fa riferimento la legge non può riguardare beni statici per destinazione come sono degli immobili destinati ad uso di abitazione a titolo gratuito, pregiudicando una situazione giuridica consolidata in assoluta buona fede in capo a terze persone, peraltro familiari del proprietario, e in ogni caso modificandola prima della loro confisca definitiva, e cioè prima della acquisizione di quegli immobili al patrimonio dello Stato. II. Il ricorso non è fondato.
L'art.
2-sexies della l. 31 maggio 1965 n. 575, introdotto dall'art.1 del d.l. 14 giugno 1989 n. 230, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 1989 n. 282, ha previsto, con una tecnica mutuata dalla legge sul fallimento, quali organi dell'amministrazione dei beni sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso nel periodo intercorrente sino al momento della definitiva confisca, la figura del giudice delegato e dell'amministratore, con compiti e procedure analoghi a quelli stabiliti nel procedimento fallimentare.
Ora, fermo restando che i provvedimenti adottati da tali organi possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione come è esattamente avvenuto nel caso in esame (cfr. sul punto Cass. Sez. I, 3 aprile 2000, n. 2498, Nicoletti, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 155, p. 284), si tratta di stabilire se rientri nei poteri dell'amministratore giudiziario, espressamente autorizzato all'uopo dal giudice delegato, di richiedere un canone, dietro regolare stipula di un contratto di locazione, per gli immobili avuti in custodia ed adibiti ad uso di abitazione da parte dei familiari del loro titolare.
E si deve rispondere di sì, atteso che, nell'ambito della procedura di sequestro e confisca di beni di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ex l. 31 maggio 1965 n. 575, l'art.
2-septies arriva financo a consentire l'alienazione di immobili, come il compimento di altri atti di amministrazione straordinaria, richiedendo soltanto che l'amministratore sia autorizzato per iscritto dal giudice delegato (cfr. Cass. Sez. I, 5 giugno 1995, Giuliano, in Cass. pen. mass. ann., 1996, n. 949, p. 1600).
È fin troppo evidente che, tra le possibilità di incrementare se possibile la redditività dei beni rientra sicuramente quella di concedere in locazione un immobile, così da poter ricavare un canone dalla sua utilizzazione, atteso che il legislatore, nel prevedere il conferimento all'amministratore giudiziario di poteri di gestione, ha inteso rapportare l'esercizio di tali poteri alle necessità del singolo caso.
Non appare sostenibile che tale modalità di gestione del bene sia possibile solo per i beni confiscati, in quanto la confisca diventa esecutiva soltanto con la definitività della relativa pronuncia (art.
3-ter comma 2 l. n. 575/65), alla quale consegue la devoluzione del bene allo Stato (art. 4 comma 1 l. n. 282/89) e la cessazione delle funzioni del giudice delegato, poiché la direzione passa al direttore generale delle entrate.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 31 OTTOBRE 2003.