Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 41690
CASS
Sentenza 15 ottobre 2003

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È legittima la richiesta - formulata, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi dell'art. 2-ter e seguenti della legge n. 575 del 1965 - del pagamento di un canone locativo, a fronte di regolare stipula contrattuale, per unità immobiliare avuta in custodia e adibita ad abitazione dei familiari del suo proprietario, in quanto, tra le possibilità di incrementare la redditività dei beni di cui all'art. 2-sexies, comma primo, della citata legge, rientra quella di concedere in locazione un immobile, così da poter ricavare un corrispettivo dalla sua utilizzazione.

I provvedimenti assunti, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, dal giudice delegato e dall'amministratore giudiziario dei beni sequestrati, nel periodo intercorrente tra il sequestro e la confisca, possono essere contestati mediante opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione.

Commentario1

  • 1Sicurezza pubblica, sequestro beni, membro associazione mafiosaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 41690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41690
Data del deposito : 15 ottobre 2003

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