Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 2
Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; peraltro, anche ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili pure nell'ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese, oltre alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch'esse di proprietà della stessa P.A..
Commentari • 9
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L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015) (1). Ai sensi dell'art.2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Il caso fortuito atto ad escludere …
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ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11366 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato ROSA PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE LO, in persona del Sindaco pro-tempore Giovanni Casagrande, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 87, presso l'Avvocato MARINO SERRA, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LE AD, LE GI, PI AN IN, SO ER, MO ER, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 13149/99 proposto da:
LE AD, LE GI, SO ER, MO ER, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che li difende unitamente all'avvocato DE CARNERI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SI CO, PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, COMUNE DI LO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 15116/99 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAGLIVI 8 presso l'Avvocato SERGIO LEONARDO, difeso dall'avvocato SILVA FRONZA, con procura speciale del dott. Tommaso Sussarellu, Dirigente del Sezvizio Affari Generali della Provincia Autonoma di Trento, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante Trento 9/7/1999, Rep. n. 23448;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
COM LO, LE AD, LE GI, PI ANIN, SO ER, MO ER, SI CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 101/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 16/2/1999, depositata il 09/03/99;
RG.17/98 + 38/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l'avvocato SERGIO DE CARNERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso LE;
inammissibile il ricorso della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23/11/1988 ER MO, AD LE, GI LE, AN IN PI E ER SO avevano convenuto davanti al Tribunale di Trento la Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) al fine di conseguire il ristoro dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi in data 2/9/1986, in cui aveva perso la vita PR LE, rispettivamente figlio, fratello, nipote e cugino degli attori, ed aveva riportato gravi ferite il SO stesso, assumendo che:
- l'evento dannoso si era verificato sulla S.P. 83 in località Valletti del COMUNE di LO, allorché la vettura condotta dal SO con a bordo PR LE, in transito su detta strada, era stata colpita da un masso distaccatosi dalla ripida scarpata esistente a fianco della carreggiata;
- sussisteva la responsabilità della Provincia, proprietaria della strada, per non aver garantito la sicurezza nella transitabilità della stessa, nonostante lo stato di palese degrado dei numerosi muretti a secco esistenti lungo la scarpata e l'avvenuto distacco nei giorni precedenti di piccoli sassi, segnali univoci della natura franosa della scarpata.
Si era costituita la convenuta per contestare ogni sua responsabilità e per sostenere quella esclusiva dell'SI proprietario del fondo dal quale era caduto il masso in base al disposto dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 13 R.D. 1740/33. In particolare. aveva precisato che:
- il muretto dissestato delimitante la proprietà SI non poteva essere considerato pertinenza della strada, dato che era arretrato di parecchi metri rispetto al margine della carreggiata e coperto da folta vegetazione;
tre giorni prima del sinistro, nella zona, si era verificato un terremoto del 60 grado della scala Merealli, senza che fosse stata segnalata alcuna situazione di pericolo;
- nessuna segnalazione di pericolo era pervenuta agli uffici provinciali al fine di consentire un intervento preventivo;
- in ultima analisi, la responsabilità poteva gravare sul COMUNE DI LO, che, in base agli artt. 16 e 22 LL.PP. 20/3/1865 n. 2248, era proprietario del tratto di strada in cui si era verificato l'incidente ed era quindi tenuto agli eventuali interventi di manutenzione.
Pertanto aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa sia l'OS sia il COMUNE di LO, contestando comunque il quantum preteso dagli attori perché eccessivo in rapporto al vincoli di parentela con il defunto GA ed alla reale entità delle lesioni patite dal SO.
Si erano costituiti in giudizio sia l'SI che il COMUNE di LO, contestando l'avversa domanda. In particolare, il primo aveva fatto presente che il fondo da cui si era distaccato il masso. pur essendo tavolarmente intestato a lui, era stato sempre nel possesso di tale NO VA ed, inoltre, che stando alla perizia espletata in sede penale, la caduta del masso era stata determinata da movimenti di terzi, nella specie operai della ditta ZÀ o della ditta EL. Dal canto suo il COMUNE aveva contestato di essere proprietario della strada in cui si era verificato il sinistro, dato che, in virtù dell'art. 7 lett. c della l. 126/58, la titolarità dei tratti di strada statale o provinciale che attraversano il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, quale quello di LO, rimaneva comunque in capo allo Stato o alla Provincia;
in ogni caso, aveva rilevato che non poteva rientrare negli obblighi di manutenzione della sede stradale anche quella dei vari muretti di proprietà privata esistenti oltre i margini della stessa;
aveva poi aggiunto che la zona nei giorni antecedenti il fatto dannoso era stata interessata da un terremoto e da abbondanti piogge;
infine, in caso di affermazione di una sua responsabilità, aveva chiesto di essere manlevato dagli eventuali altri corresponsabili ed aveva contestato la congruità del risarcimento richiesto dagli attori.
Era stata autorizzata la chiamata in causa anche del VA, il quale, costituendosi, aveva negato qualsiasi responsabilità. In esito all'istruttoria svolta con espletamento di due consulenze tecniche ed assunzione di prove orali, il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande attorce nei confronti solo dell'SI, rigettandole ne.; confronti della P.A.T. e degli altri chiamati in causa, e conseguentemente aveva condannato l'SI a corrispondere:
- L. 160.000.000 a ciascuno dei genitori conviventi di PR LE e L. 65.000.000 al fratello GI, a titolo di danno morale, con gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
- L. 10.659.700, maggiorate di rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese funerarie, agli credi del LE;
- L. 46.076.000 A ER SO a titolo di ristoro del danno biologico, da temporanea e da permanente, e del danno morale, maggiorata degli interessi legali;
- L.
3.026.877 a ER SO per le spese di riparazione della vettura, oltre a rivalutazione ed interessi legali. Aveva inoltre respinto le restanti domande, compensando le spese di lite tra gli attori da un lato ed il VA, la P.A.T. ed il COMUNE di LO dall'altro; aveva invece condannato l'SI a rifondere le spese liquidate in favore degli attori e quelle liquidate in favore del VA, nonché la P.A.T. a rifondere le spese in favore del COMUNE di LO.
Proponeva gravame l'SI al quale resistevano le parti lese, la P.A.T., il COMUNE di LO ed il VA, i primi due proponendo anche appello incidentale e la Corte trentina, con sentenza 9 marzo 1999, li rigettava tutti e compensava parzialmente le spese del grado, affermando, per quanto ancora possa interessare:
- che l'estensione della domanda risarcitoria degli originari attori nei confronti dell'SI, ancorché formalizzata solo in sede di precisazione delle conclusioni, era ammissibile;
- che il COMUNE di LO era esente da qualsiasi responsabilità, essendo la strada interessata dall'incidente di proprietà della Provincia;
- che era pienamente condivisibile la statuizione di attribuzione della colpa, in via presuntiva e concreta, all'SI, con esclusione di qualsiasi addebito alla Provincia, cui non poteva essere attribuito alcun obbligo di manutenzione del muro di proprietà dell'SI;
- che quest'ultimo era responsabile sia in via presuntiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053, sia in concreto ai sensi dell'art. 20413 c.c.;
- che la misura del danno morale riconosciuto agli eredi del LE e quella del danno biologico (da temporanea e da permanente) e del danno morale a favore del SO erano giustificate, essendo in sintonia per difetto con le tabelle applicate dal Tribunale di Milano.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'SI, affidandolo a 5 motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il COMUNE di LO, i LE e la P.A.T., questi ultimi proponendo a loro volta ricorso incidentale, sulla base rispettivamente di sette ed un motivo. L'SI ed i LE hanno depositato, rispettivamente, due ed una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i tre ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. RICORSO PRINCIPALE dell'SI.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 106 c.p.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che sia stata accolta la domanda risarcitoria - inizialmente proposta dai LE contro la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO (P.A.T.) - anche nei suoi confronti, benché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni senza accettazione del contraddittorio. La censura non è fondata. Essa è già stata vanificata dal giudice di appello, osservando che la chiamata in causa dell'SI, così come quella del COMLTNE di LO "... non è scaturita da un rapporto di garanzia propria o impropria ... ma risulta giustificata dalla pretesa del chiamante di individuare l'unico soggetto tenuto a soddisfare la domanda attorea, con esclusione di qualsiasi obbligo a suo carico".
Così statuendo, il suddetto giudice si è uniformato al principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 13 aprile 1995 n. 4259; 24 gennaio 1997 n. 722 ex plurimis).
Il primo motivo va, pertanto rigettato.
Con i successivi quattro mezzi l'SI contesta radicalmente l'affermazione della sua responsabilità e denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051, 881 e 882 c.c. nonché il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la Corte trentina: abbia travisato le conclusioni della C.T.U. (secondo motivo); abbia ritenuto che il sasso si fosse staccato direttamente dalla proprietà di esso SI (terzo motivo); abbia escluso l'intervento determinante del fatto di terzi nella caduta del masso (quarto motivo); abbia ritenuto che il muro divisorio tra la sua proprietà e quella sottostante del fondo BORTOLOTTI fosse di sostegno e non di mera recinzione (quinto motivo).
I quattro motivi, che per la stretta connessione delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Già dalla mera elencazione emerge trattarsi di questioni di solo merito. Ed infatti sono state già neutralizzate dal giudice del gravarne, affermando:
- che dalle indagini tecniche, espletate sia in sede penale che civile, era emerso che il masso apparteneva al muro a secco di sostegno della proprietà SI e che la sua caduta non poteva essere addebitata ai lavori di escavazione effettuati nella zona all'epoca del sinistro;
- che la natura di sostegno del muro dipendeva dalla funzione di contenimento, sia pure precaria, della proprietà SI, posta ad un livello superiore a quella del BORTOLOTTI;
- che detto muro era in accertate condizioni di notevole dissesto;
- che ne' le scosse telluriche verificatesi alcuni giorni prima, ne' l'ipotizzato transito di terzi avrebbero potuto "autonomamente determinare l'incidente";
- che l'SI si era completamente disinteressato dello stato del muro.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il suddetto giudice ha concluso, conformemente a quello di primo grado, che dovesse escludersi qualsiasi responsabilità a carico della P.A.T. ed attribuirsi l'esclusiva colpa, in via presuntiva ex artt. 2051 e 2053, ed in concreto ex art. 2043 c.c., all'SI. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che, pertanto, risolvendosi in apprezzamenti di fatto articolati, congrui e logici, risulta incensurabile in cassazione.
Il ricorso dell'SI va, pertanto, integralmente rigettato. RICORSO INCIDENTALE DEI LE - SO - MO. Con tutti e sette i motivi, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. (sotto molteplici profili), 16 r.d. n. 1740 del 1933,4 reg Pres. Giunta Prov. Trento 9/12/1980 n. 19/40, 2697 c.c., 101, 61, 116 e 245 c.p.c., nonché il vizio della motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito), i suindicati ricorrenti contestano la statuizione di esclusione della responsabilità della P.A.T. addebitando al giudice del gravame di non avere considerato:
- che alla Provincia doveva essere attribuito un obbligo di vigilanza e di controllo dello stato di manutenzione del muro di proprietà dell'SI (primo motivo);
- che tale obbligo doveva essere espletato dal personale avente il compito di percorrere giornalmente le strade provinciali (secondo motivo);
- che la caduta di sassi era iniziata parecchi giorni prima e ciò avrebbe dovuto allarmare il personale di sorveglianza (terzo e quarto motivo);
- che nel breve lasso di tempo tra il terremoto e l'incidente de quo avrebbero potuto effettuarsi i necessari controlli (quinto motivo);
- che, peraltro, il suddetto personale era intervenuto precedentemente anche su aree private per cementare i sassi mobili sul terreno sesto motivo);
- che lo stato di generale dissesto dell'intera arca, risultante dalla C.T.U., evidenziava incontestabilmente la necessità che la Provincia vi ponesse riparo (settimo motivo).
Tutti gli esposti motivi evidenziavano un duplice aspetto comune: di essere sostanzialmente collegati e di investire non tanto affermazioni di diritto, quanto accertamenti di fatto. Ne discende quindi l'esame cumulativo che conduce ad un integrale rigetto;
e valga il vero.
Richiamate tutte le considerazioni svolte esaminando il ricorso principale, va rilevato che il giudice di appello ha escluso qualsiasi responsabilità della P.A.T. poiché "a tale ente, benché proprietario della strada su cui transitava la vettura del SO, non può essere individuato alcun obbligo di vigilanza e controllo in ordine allo stato di manutenzione del muro di proprietà dell'SI" in quanto "le funzioni di vigilanza e di intervento attribuite al personale provinciale dalla legge ... non possono operativamente e logicamente avere estensione illimitata, potendo essere utilmente svolte con riferimento alle zone di proprietà pubblica limitrofe alla sede stradale" ... alle zone private poste ai margini della sede stradale, laddove invece il muro di proprietà dell'SI "era situato nella parte alta della scarpata, ad una distanza di parecchi metri dalla strada ed era coperto dalla vegetazione". Ha aggiunto tale giudice che non erano risultate provate la caduta di altri massi in precedenza, ne' l'omissione di intervento della P.A.T. benché a conoscenza della situazione di pericolo e che non era dato sapere "a quanto risalivano le tracce rinvenute dal C.T.U. sulla sede stradale". Infine lo stesso giudice ha ritenuto irrilevante che dopo l'incidente fossero stati eseguiti lavori di sistemazione della scarpata da parte della Provincia, e che "nella zona esistessero fonti di rischio", trattandosi di circostanze estranee alla dinamica del sinistro de quo.
Trattasi di motivazione che fa buon governo delle norme applicabili nella fattispecie (art. 16 r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740 che riguarda i "muri di qualunque genere fronteggianti la strada), alla luce della giurisprudenza di questa Corte (secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici ogni qualvolta il bene demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche, estensione e modalità di uso formi oggetto di un'obbligazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa: Cass. 10 giugno 1998 n. 5990 ex plurimis); e che per il resto si risolve in apprezzamenti di fatto, devoluti in via esclusiva al giudice del merito ed insindacabili in cassazione ove, come nella specie, raggiungano un sufficiente grado di ragionevolezza e di completezza.
Anche il ricorso incidentale 13149/99 va pertanto rigettato. È invece inammissibile il ricorso incidentale della P.A.T. che, con unico motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 e 22 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F in relazione all'art. - 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il COMUNE di LO sia stato ritenuto esente da qualsiasi responsabilità in ragione del mero fatto che la strada ove sì era verificato l'incidente era di proprietà provinciale. Non si vede, infatti, quale interesse possa avere la Provincia ad una declaratoria di corresponsabilità del Comune, una volta assolta essa stessa da qualsiasi responsabilità. A ben vedere un interesse potrebbe ravvisarsi nella condanna alla rifusione delle spese del grado di appello per avere chiamato in causa il suddetto Comune, ma sul punto non esiste una specifica censura. Concludendo, i primi due ricorsi vanno rigettati ed il terzo va dichiarato inammissibile.
La particolarità della vicenda e l'esito della stessa costituiscono giusti motivi per compensare in loto le spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e quello incidentale proposto dai LE - MO - SO;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO e compensa interamente, fra tutte le parti, le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 16 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002