Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Le controversie instaurate contro la FAO, relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima svoltisi in Italia, esulano dalla giurisdizione del giudice italiano, atteso che la sezione 16 dell'art. VIII del cosiddetto accordo in sede FAO, concluso in Washington il 31 ottobre 1950 e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951 n. 11, sancisce in favore di detta Organizzazione - come risulta dall'interpretazione di tale norma in relazione alla sezione 14 dell'art. VII dello stesso accordo, nonché dai comportamenti tenuti dalle parti nell'applicazione di esso, in particolare, dallo scambio di note tra la FAO ed il Governo Italiano in ordine all'attuazione dell'obbligo contemplato dalla sezione 31 (a) dell'art. IX della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1951 n. 1740) - un'immunità giurisdizionale (rispetto al giudice italiano) non limitata alla sede ed ai beni della FAO medesima, ma estesa anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti (nella specie, impugnazione di un licenziamento), ricomprese, in quanto promosse dai lavoratori, nella giurisdizione del tribunale amministrativo dell'OIL. Tale regime non risulta in contrasto con gli artt. 3,11 e 24 Cost., realizzandosi un sistema che non solo è imperniato su di un giudice terzo rispetto alle parti, ed è esente da limiti che degradano nel processo le posizioni soggettive riconosciute dal diritto sostanziale e non frappone all'attore ostacoli irragionevoli alla tutela del diritto vantato, mentre è ininfluente la circostanza che il giudice stesso sia straniero, in quanto le limitazioni di sovranità, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, sono legittime anche quando gli effetti delle medesime interferiscano con i diritti dei cittadini, purché, come nella specie, dette interferenze non si traducano in lesione di garanzie costituzionali.
Commentari • 2
- 1. Francaviglia RosaFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 3 settembre 2006
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Leggi di più… - 2. Giurisprudenza Commentatahttps://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo Studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA - F.A.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1613/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Francesco FABBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora AN ET adiva il Tribunale del lavoro di Roma chiedendo, in via principale, l'annullamento del licenziamento intimatole il 21 aprile 1993 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), nonché la condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni dovutele ed al versamento dei relativi contributi al Fondo pensioni delle Nazioni Unite. In via subordinata, chiedeva la condanna della FAO al pagamento di somme determinate in relazione a diversi titoli, oltre che al risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale. Il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La ET interponeva gravame, cui resisteva la controparte. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, osservando quanto segue. Premesso che oggetto principale della controversia è la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento, con la conseguente domanda di risarcimento del danno e di versamento dei contributi omessi, mentre oggetto subordinato è la domanda di pagamento, a diversi titoli, di determinate somme di denaro e di risarcimento dei danni anche morali, deve dichiararsi che il giudice italiano è privo di giurisdizione, posto che la decisione su tale controversia, anche se estesa a pretese di natura patrimoniale, presupporrebbe pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ed inciderebbe, quindi, sulla organizzazione pubblicistica o la realizzazione delle finalità dell'ente internazionale. D'altra parte, il rapporto dei dipendenti della FAO è oggetto di un sistema esaustivo ed autonomo di norme che ne disciplinano diversi aspetti, compreso l'eventuale contenzioso, stabilendo la giurisdizione del Tribunale amministrativo dell'organizzazione internazionale del lavoro. Ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo dalla ET, poiché con la convenzione sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati del 21 novembre 1947 (legge 24 luglio 1951 n. 1740) è stato efficacemente garantito il diritto del lavoratore dipendente della FAO ad agire nei confronti di quest'ultima per la tutela dei propri diritti dinanzi a detto Tribunale, e non è configurabile una possibile interferenza sui diritti dei cittadini risolventesi in una lesione di garanzie costituzionali, ne' appaiono rilevanti l'esito negativo della procedura instaurata presso tale organo, l'allegata non conoscenza della relativa procedura da parte della ET, peraltro smentita dai fatti allegati ed accertati, e la brevità dei termini di decadenza dall'azione.
Avverso questa sentenza la ET ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un ampio, articolato motivo di censura. La FAO ha presentato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 382 cod. proc, civ. e delle altre norme in materia di giurisdizione del giudice italiano con riferimento agli atti internazionali resi esecutivi con le leggi 24 luglio 1951 n, 1740, 9 gennaio 1951 n. 11, degli artt. 3, 11 e 24 Cost., con riferimento alle norme relative al Tribunale dell'OIL, nonché vizi della motivazione, assume che la giurisdizione del giudice italiano avrebbe dovuto essere affermata quanto meno in ordine alle domande proposte in via subordinata, siccome afferenti a pretese di natura esclusivamente patrimoniale. Assume, anzi, di aver limitato la sua azione alla pretesa di retribuzioni o ristori meramente patrimoniali, previo accertamento di comportamenti illegittimi del datore di lavoro, senza peraltro avanzare "richiesta di eliminazione di un atto pregiudizievole di presunta natura amministrativa". D'altra parte, l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano comporterebbe l'inammissibile incidenza delle decisioni inappellabili del Tribunale dell'OIL sui diritti fatti valere dalla ET in relazione agli artt 36 e 38 Cost, mentre la previsione della decadenza dall'azione davanti a detto Tribunale e la convenzione resa esecutiva con la legge 24 luglio 1951 n. 1740 e nonché l'accordo di sede reso esecutivo con la legge 9 gennaio 1951 n. 11, così come interpretati dalla Corte d'appello, avrebbero dovuto indurre a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in relazione agli articoli della Costituzione indicati in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare che le controversie instaurate contro la FAO, relative a rapporti di lavoro svoltisi in Italia con cittadini italiani alle dipendenze della stessa organizzazione, esulano dalla giurisdizione del giudice italiano (Cass. SU 18 maggio 1992 n. 5942); che la deroga alla giurisdizione concerne ogni giudizio che implichi statuizioni ricadenti sull'organizzazione pubblicistica o la realizzazione delle finalità dell'ente internazionale (Cass. SU 7 novembre 2000 n. 1150); e che tale deroga si estende ad ogni domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento con le conseguenti domande di reintegrazione e di risarcimento del danno (Cass. SU 3 agosto 2000 n. 531; 12 giugno 1999 n. 331; 12 marzo 1999 n. 120; 28 novembre 1991 n. 12771). Non si ravvisano ne' sono dedotte valide ragioni per un mutamento di questa giurisprudenza, e, d'altra parte, la stessa ricorrente svolge ampie argomentazioni a sostegno delle proprie tesi, valorizzando però l'aspetto patrimoniale della controversia, prospettandolo, anzi, contrariamente al vero, come l'unico dedotto, auspicando così l'operatività dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione del giudice italiano è esclusa in ordine alla domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento ed alle conseguenti domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, mentre sussiste in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive, trattandosi di domanda che ha ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, il cui esame non esige sindacato in ordine ai poteri pubblicistici dell'ente internazionale (Cass. SU 12 marzo 1999 n. 120). Evidentemente non è questo il caso di specie, atteso il contenuto della domanda svolta in via principale.
Orbene, come è affermato nella sent. n, 5942 del 1992 e qui si ribadisce, l'immunità della FAO dalla giurisdizione del giudice italiano, giudice dello Stato ospitante, discende dalla sezione 16, nell'art. 8, dell'accordo fra quell'Organizzazione e il Governo della Repubblica italiana, riguardante la sede della FAO medesima (il c.d. accordo di sede), concluso in Washington il 31 ottobre 1950 e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951 n. 11. La disposizione prevede che "La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione". La genesi pattizia del testo normativo, peraltro, consente di indirizzare l'attenzione non soltanto sulla lettera della previsione normativa in sè, ma anche sui comportamenti spontaneamente tenuti dalle parti nella sua applicazione, quale, in particolare, lo scambio di note tra la FAO e la rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Organizzazione stessa circa "i metodi di soluzione delle controversie adottati dall'Organizzazione, secondo quanto previsto dalla sez. 31 (a) dell'art. 9 della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate", adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1951 n. 1740. Premesso, dunque, che, in attuazione dell'obbligo contemplato dalla sezione 31 (a) dell'art. 9 di questa convenzione la FAO ha disposto, e l'Italia ne ha dato atto, che nessuno degli scopi istituzionali della FAO potrebbe essere perseguito, se l'Organizzazione non fosse dotata di un personale alle proprie dipendenze, secondo rapporti di lavoro disciplinati da apposito regolamento, per quanto riguarda la soluzione delle controversie derivanti da tali rapporti l'Organizzazione accetta la giurisdizione del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con sede in Ginevra, relativamente ai ricorsi dei dipendenti in materia di condizioni di impiego, sicché costoro possono, dopo aver esperito determinate procedure di ricorso interno, presentare ricorso a detto Tribunale indipendente. L'interpretazione dell'accordo "di sede", secondo il criterio letterale e la valutazione del comportamento successivo delle parti, ed anche alla luce dell'attuazione data dall'Organizzazione all'obbligo contemplato nella sez. 31 (a) dell'art. 9 della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, resa esecutiva in Italia con la legge n. 1740 del 1951, consente dunque di affermare l'immunità dell'Organizzazione
dalla giurisdizione del giudice italiano non soltanto nelle controversie concernenti i suoi beni, ma altresì in quelle relative ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, mentre i tribunali della repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede, e cioè in ordine ai rapporti dei quali non sia parte la FAO, non comportando la extraterritorialità la conseguenza che gli atti giuridici compiuti nell'ambito della sede non possano essere considerati compiuti nel territorio della Repubblica italiana e possano essere sottratti alla giurisdizione del giudice italiano. Tale interpretazione consente infine di ritenere assolutamente insospettabile di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 11 e 24 Cost., il sistema di norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti della FAO in modo esaustivo ed autonomo, compreso l'eventuale contenzioso, stabilendo la giurisdizione del Tribunale amministrativo dell'OIL. Risulta invero realizzato un sistema giurisdizionale che non soltanto è imperniato su un giudice - il Tribunale amministrativo dell'OIL - evidentemente dotato di quella terzietà rispetto alle parti che è di ordine pubblico internazionale, ma è anche esente da limiti che degradano nel processo le posizioni soggettive riconosciute dal diritto sostanziale ed è scevro, altresì, dal frapporre all'attore ostacoli irragionevoli alla tutela del diritto vantato. D'altra parte, il carattere straniero del giudice, rispetto al nostro ordinamento, è ininfluente, perché le limitazioni di sovranità sono previste nella Costituzione della repubblica (art. 11) e sono quindi legittime anche quando i loro effetti interferiscano sui diritti dei cittadini, purché, beninteso, come peraltro è nella specie, nella quale i termini di decadenza dal diritto di azione sono assimilabili a quelli validamente posti nel diritto interno, l'interferenza non si traduca in lesione di garanzie costituzionali.
Nella presente causa devesi, dunque, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 3100,00 (tremilacento/00), di cui euro 3000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004