Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., che per la pena dell'ammenda è di lire sei milioni, è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 cod. pen., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Commentari • 4
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 2302 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2302 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: AMOROSO GIOVANNI SENTENZA sul ricorso proposto da Mastrangelo Luigi nato a Piedimonte Matese (CE) il 3/09/55, avverso la sentenza del 21 dicembre 2011 del tribunale di Pisa, Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso; Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la Corte osserva: Data Udienza: 06/12/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Mastrangelo Luigi, nato a Piedimonte Matese (CE) il 3/09/55, era imputato : a) della contravvenzione di cui all'art. 36 bis, comma 1, del d.lgs. n. 626 del 1994 perché, nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/1998, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 12.3.1998
Dott. Umberto PAPADIA Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 882
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 29136/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Campobasso, nel procedimento penale
contro
VI IA VA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 29.1.1997 dal tribunale di Campobasso. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Bruno Ranieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Larino;
1 - Con sentenza del 29.1.1997 il tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere
contro
IA VA AN in ordine al reato di cui all'art. 1, comma 2, n. 1 e 2, legge 516/1982, perché estinto per oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p.. Il reato era stato ascritto alla AN perché, quale titolare della ditta "Soluzioni De Camillis", al fine di evadere l'imposta sui redditi e l'i.v.a., aveva omesso di annotare nelle scritture contabili obbligatorie ricavi per lire 137.133.781, superiori al 2% dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione (in Campobasso nell'anno 1991).
La AN, dopo aver presentato apposita istanza e versato la somma di lire 2.000.000, pari alla metà del massimo dell'ammenda, era stata ammessa dal tribunale alla oblazione ai sensi del citato art. 162 bis c.p.. 2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale di Campobasso, deducendo violazione di legge penale. Premette che i fatti ascritti all'imputata sono stati commessi nel corso dell'anno 1991, e quindi dopo l'entrata in vigore del D.L. 16.3.1991 n. 83, convertito con legge 15.5.1991 n. 154, che ha modificato la norma di cui all'art. 1 legge 516/1982, sicché dovevano applicarsi il comma 2, lett. a) e b), e il comma 3 della stessa norma come sopra modificata. Aggiunge che peraltro essi integravano due distinti ipotese di reato, sicché la somma per l'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p. doveva essere calcolata in lire 2.000.000 (ex art. 1, comma 3, citato) per ogni ipotesi, e quindi complessivamente in lire 4.000.000.
3 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 - È anzitutto esatta la sussunzione della fattispecie contestata alla imputata nel reato previsto e punito dal comma 3 dell'art. 1 legge 516/1982, così come modificato dal D.L. 16.3.1991 n. 93,
convertito con legge 15.5.1991 n. 154. Invero l'omessa annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili riguarda tutto l'anno 1991, sicché al momento in cui è cessata la permanenza della condotta omissiva era già in vigore e doveva essere applicata la novella della legge 154/1991. Questa ha aumentato le pene edittali (sia detentive che pecuniarie) per le ipotesi più gravi, ora previste nelle lettere a) e b) del secondo comma del novellato art. 1 lege 516/1982; ma ha conservato le precedenti pene edittali (arresto fino a due anni o ammenda fino a lire 4.000.000) per la ipotesi meno grave, prevista nel terzo comma, in cui l'ammontare dei corrispettivi non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire (e al 2% dell'ammontare risultante dall'ultima dichiarazione) o comunque a cento milioni di lire, ma sempre inferiore alla soglia di lire centocinquanta milioni prevista nel secondo comma. Per conseguenza - considerato che i corrispettivi non annotati ammontavano a lire 137.133.781 - la AN poteva essere ammessa alla oblazione c.d. discrezionale di cui all'art. 162 bis c.p., versando la metà della somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista in alternativa all'arresto (lire 4.000.000). 3.2 - Peraltro, alla imputata era stata contestata l'omessa annotazione dei corrispettivi sia nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, sia nelle scritture contabili obbligatorie ai fini della imposta sul valore aggiunto, rispettivamente prevista nella lettera a) e nella lettera b) del secondo comma, e richiamate entrambe nel terzo comma dell'art. 1 della legge 516/1982 succ. mod..
Al riguardo non era applicabile la norma di cui all'art. 8 della legge 7.1.1929 n. 4, sia perché non era stata contestato il vincolo psicologico di una medesima risoluzione criminosa, sia soprattutto perché ad esser violate erano due diverse disposizioni di legge, non già la stessa disposizione di legge (come prevede detto articolo). Doveva quindi applicarsi l'art. 81, primo comma, c.p., secondo cui chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo (concorso formale di reati). Tuttavia, per effetto del terzo comma dello stesso art. 81, la pena finale, determinata secondo questo criterio c.d. del cumulo giuridico, non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile secondo il criterio del cumulo materiale, stabilito per la fattispecie dall'art. 73 c.p., col temperamento di cui all'art. 78 c.p.. In termini specifici, la pena pecuniaria massima applicabile all'imputata era (non già mal l'ammenda di lire 12.000.000 ex art.81 c.p.), ma l'ammenda di lire 4.000.000 per ogni disposizione violata ex art. 73 c.p., e quindi l'ammenda complessiva di lire 8.000.000.
Va infatti osservato che il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda è quello di lire 6.000.000, secondo la giurisprudenza di questa corte, è inapplicabile alle sanzioni penali previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale e alla novellazione dell'art. 78 introdotta dalla legge 24.11.1981 n. 689 (cfr. Cass. Sez. III, n. 9775 del 21.9.1995, ud. 27.6.1995, Pinter, rv. 202951; v. anche per l'analoga limite quantitativo posto dall'art. 26 c.p. Cass. Sez. III, n. 11751 del 23 10. 1986, ud. 11.7.1986, Rinaldi, rv. 174128).
Concludendo, ne consegue che ai fini dell'oblazione di cui all'art.162 bis c.p. la somma da versare era quella di lire 4.000.000, pari alla metà del massimo edittale. È quindi illegittima e annullabile la ordinanza con cui il tribunale ha ammesso all'oblazione l'imputata, posto che questa aveva versato solo la somma di lire 2.000.000; e per conseguenza va annullata per violazione di legge anche la sentenza che ha dichiarato estinto il reato (rectius i reati) per oblazione.
3.3 - Ai sensi dell'art. 623 lett. c), il giudizio va rinviato al tribunale viciniore, il quale nell'ulteriore corso si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Larino.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 1998