Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 584 cod. pen., nei confronti degli imputati che avevano sottoposto a percosse e calci la vittima, la quale nel disperato tentativo di sottrarsi all'inseguimento degli aggressori urlanti e manifestamente animati dalla volontà di sottoporla ad ulteriori atti di violenza, era precipitata da un parapetto che aveva scavalcato nella fuga).
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La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2012, n. 41017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41017 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/07/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1948
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 41106/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. S.O. , nato a (omesso) ;
2. E.E. , nato ad (omesso) ;
3. P.P. , nato a (omesso) ;
4. L.F. , nato a (omesso) ;
5. Pi.Ge. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 08/03/2011 della Corte d'assise di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili l'avv. MARSANO Valeria sostituto processuale degli avv.ti Silverio Sica e Dario Usanti, che ha richiamato le conclusioni depositate in forma scritta;
udito per gli imputati E. e L. l'avv. Mario Pastorino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per gli imputati S. , P. e Pi. l'avv. Ruggero
Andrea, sostituto processuale dell'Avv. Enrico Giovine, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 marzo 2011 la Corte d'Assise d'Appello di Salerno, in ciò confermando la decisione assunta dalla locale Corte d'Assise, ha riconosciuto O..S. , E.E. , P..P.
, F..L. e Pi.Ge. responsabili, in concorso tra loro e con altri, del delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di F..M. ; al contempo ha confermato il proscioglimento degli imputati per prescrizione in ordine ai reati di violenza privata e danneggiamento;
ha invece riformato la sentenza impugnata nel senso del proscioglimento di F..L. dall'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per mancanza di querela, anziché per prescrizione, moderando inoltre il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati.
1.1. La vicenda culminata nell'evento letale si era sviluppata in quattro fasi, prese distintamente in considerazione nella ricostruzione attuata dai giudici di merito. In una prima fase, definita nella sentenza come "antefatto", si era avuto l'accesso di F..M. e del minore L..P. , provenienti da
XXXXX, in un bar di XXXXX ove i due avevano fatto conoscenza con gli odierni imputati S. , E. , P. , Pi. e con altri giovani del posto, instaurando inizialmente rapporti amichevoli, tuttavia presto degenerati in una discussione;
in una seconda fase ("la prima colluttazione") il M. e il P. , all'epilogo dello scontro verbale, erano stati costretti con l'uso della forza fisica a risalire sull'autovettura del primo, affinché si allontanassero senza farsi più vedere. In una terza fase ("l'incidente stradale") il M. , anziché proseguire nella direzione intrapresa, aveva invertito la marcia e, percorrendo la strada contromano, aveva perso il controllo del veicolo andando a urtare dapprima un lampione e poi l'autovettura, ferma in sosta, di proprietà di F..L. . Era seguita la quarta fase ("la fuga e l'inseguimento") in cui il M. e il P. , al sopraggiungere dei giovani coi quali poco prima avevano avuto l'alterco e del proprietario dell'auto incidentata, vistisi quasi circondati e in preda alla paura, erano usciti a fatica dall'abitacolo attraverso la portiera dal lato passeggero e si erano dati alla fuga in due diverse direzioni;
il M. , vistosi inseguito al grido "prendeteli, prendeteli" e terrorizzato, anche perché già raggiunto da percosse e da un calcio, era stato colto dal panico per cui, giunto alla piazza (omesso) , aveva scavalcato la ringhiera delimitante la terrazza ed era precipitato per dieci metri, cadendo sulla strada sottostante e così trovando la morte.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, O..S. , E..E. , P..P.
, F..L. e Pi.Ge. , ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
3. Il ricorso del S. è affidato a due motivi.
3.1. Col primo di essi il ricorrente denuncia carenza di motivazione per avere il giudice di appello omesso di dare risposta alla doglianza con cui la difesa aveva lamentato essersi tratte errate conclusioni dalle conversazioni intercettate e da talune deposizioni testimoniali.
3.2. Col secondo motivo, articolato in più censure, il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, lamentando innanzitutto che la Corte territoriale abbia tratto conseguenze illogiche dalla fase denominata "antefatto", per non aver tenuto conto del comportamento di sfida e di provocazione tenuto dal M. e dal P.
nella circostanza. Contesta, adducendo le risultanze probatorie, che gli imputati fossero animati dalla volontà di percuotere il M. , essendo stata invece loro intenzione fermare l'autore dell'incidente perché fornisse i propri dati al proprietario del veicolo danneggiato. Nega che il M. sia stato colpito da un pugno, in ciò contrastando le conclusioni del consulente del pubblico ministero e denunciando carenza di motivazione sul punto. Lamenta che si sia omesso di considerare secondo logica la deposizione della teste M..D. , secondo cui il M. si era lasciato cadere oltre la ringhiera mentre si trovava da solo. Contrasta l'affermazione del giudice di merito secondo la quale ad integrare l'omicidio preterintenzionale basta l'intenzionalità dolosa di ledere o di percuotere. Denuncia carenza motivazionale in ordine al comportamento tenuto dal deducente nella circostanza, in particolare sotto il profilo del contributo all'operato dei coimputati.
4. Sulle stesse censure, ugualmente argomentate, si basano i motivi dedotti dai ricorrenti P..P. e Pi.Ge. .
5. Il ricorso di E..E. è articolato in tre motivi.
5.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che si sia disattesa la sua istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, finalizzata a dimostrare che la propria abitazione si trovava in prossimità del luogo dei fatti: il che spiegherebbe la casualità della sua presenza sul posto.
5.2. Col secondo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie e, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Lu..Pe. , M..G. , A..A.
, Ca..Me. ; lamenta non essersi considerato che l'essere presente in un luogo ove si sta consumando un reato non significa concorrere nel reato;
sostiene che, in assenza di un proprio minimo contributo fattuale, unica conclusione logica doveva essere l'assoluzione.
5.3. Col terzo motivo, richiamandosi alla dinamica dell'incidente stradale e ai fatti immediatamente successivi, protesta la propria estraneità alle condotte di accerchiamento ed inseguimento;
sottolinea lo stato di alterazione alcolica in cui si era trovato il M. , che indica come causa determinante e scatenante delle azioni da lui compiute. Contesta la prevedibilità dell'evento, che assume dover essere valutata in concreto e non in astratto;
nega la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento mortale.
6. Il ricorso di F..L. si basa su un unico motivo.
6.1 Con esso l'imputato lamenta non essersi ben valutato il proprio comportamento, dettato dall'intento non di percuotere il M. , ma soltanto di far sì che il responsabile dell'incidente gli fornisse i dati necessari per la richiesta di risarcimento. Adduce, a sua volta, lo stato di alterazione alcolica nel quale si trovava la vittima, indicandola come causa determinante e scatenante delle sue azioni. Contesta la prevedibilità dell'evento letale, conseguito ad un comportamento del M. assolutamente anomalo ed estraneo alla logica comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'approccio ai molteplici temi di discussione prospettati nei motivi di ricorso è necessario premettere che, nel giudizio di legittimità, è preclusa alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò vale anche dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 in base alla quale è possibile denunciare come causa di annullamento della sentenza la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"; con tale disposizione, invero, si è ammessa la deducibilità del cosiddetto "travisamento della prova", riconducibile soltanto all'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse):
mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" ne' fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
1.1. Alla stregua delle suesposte considerazioni devono considerarsi inammissibili, in quanto non consentite in questa sede, tutte quelle censure con le quali i ricorrenti s'indirizzano a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito.
1.2. Le restanti questioni sollevate nei motivi di ricorso, riconducibili a cause di annullamento passibili di denuncia nel giudizio di legittimità, vengono di seguito in osservazione.
2. La doglianza riguardante l'omessa rinnovazione del dibattimento in funzione della prova circa l'ubicazione della dimora di E.E. , da questi elevata col suo primo motivo, merita prioritaria disamina per il suo carattere processuale.
2.1. Essa è, peraltro, infondata. In proposito va ricordato che il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ricorre soltanto nei casi in cui la parte abbia diritto all'ammissione del mezzo istruttorio ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen., infatti richiamato dalla norma invocata. L'acquisizione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello è, invece, regolata dall'art. 603 c.p.p., il quale - al di fuori dell'ipotesi, qui non ricorrente, di prove sopravvenute - subordina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale all'impossibilità, per il giudice, di decidere allo stato degli atti: ipotesi, questa, motivatamente esclusa nel caso di specie, avendo la Corte di seconda istanza chiaramente illustrato l'irrilevanza del fatto dedotto sul rilievo per cui, quand'anche la presenza sui luoghi dell'E. fosse stata casuale, resterebbe comunque accertata la sua partecipazione alla complessiva condotta integrante la violenza privata;
a tanto quel collegio si è indotto valutando, come attendibile, la deposizione del teste Me.Ca. : su questa si è in gran parte fondata la ricostruzione della seconda fase della vicenda, in ordine alla quale - per le ragioni dianzi esposte - non vi è margine per il sindacato in sede di legittimità.
3. La censura che informa il primo motivo del ricorrente S.O. è inammissibile perché inosservante del requisito di specificità. Con essa, invero, si denuncia carenza motivazionale per omessa confutazione delle critiche mosse alla sentenza di primo grado sotto il profilo della errata interpretazione delle conversazioni intercettate e delle deposizioni testimoniali;
senonché si omette di precisare la natura di tali critiche e di indicare in che cosa consista il lamentato deficit motivazionale: il che era tanto più necessario in quanto la sentenza di secondo grado non ha valorizzato, a carico del S. , alcuna prova tratta dalle intercettazioni. L'unica menzione alle conversazioni captate, che si coglie a pag. 9, riguarda la posizione degli imputati E. e L. e ribadisce, comunque, la preminenza quale fonte di prova del teste Me. .
4. Ammissibili invece, ma prive di fondamento, sono le censure con cui lo stesso S. deduce carenza di motivazione in ordine: 1) alla dedotta contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte riguardante l'eziologia della lesione riportata dal M. nella zona occipitale;
2) all'omessa valutazione della deposizione testimoniale resa da M..D. ; 3) alla mancata individuazione delle modalità del concorso del deducente nel reato di omicidio preterintenzionale.
4.1. La linea difensiva basata sulla dedotta inesistenza di lesioni sulla vittima in dipendenza di colpi contundenti ha trovato puntuale risposta nella sentenza di secondo grado, ove la Corte d'Assise d'Appello ha espresso adesione alle valutazioni del perito settore, circa la sussistenza di colpi piuttosto forti (probabilmente pugni o forti schiaffi) subiti al viso. In aggiunta a ciò quel collegio ha osservato che, anche se la circostanza non fosse sorretta da prova, ciò non varrebbe ad escludere la responsabilità degli imputati per essere comunque accertato che il M. precipitò dal parapetto mentre correva, in preda al panico, per sottrarsi all'inseguimento di una torma di persone urlanti, alcune delle quali gridavano "prendeteli, prendeteli" e una delle quali gli aveva sferrato un calcio mentre correva. Così argomentando il giudice di appello ha implicitamente confutato, sotto il profilo della irrilevanza, il motivo di gravame basato sulla contraddittorietà della motivazione di primo grado.
4.2. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la deposizione della teste M..D. è stata presa in considerazione. Di essa tratta la sentenza impugnata nell'ultimo paragrafo di pagina 16, ove non soltanto si presta assenso ai dubbi sollevati dalla Corte di prime cure in ordine all'attendibilità della teste, ma si svolge l'ulteriore considerazione secondo cui l'essersi il M. trovato da solo (in quanto non ancora raggiunto dagli inseguitori), al momento in cui precipitò dal parapetto, non varrebbe comunque a scalfire il convincimento di responsabilità, pacifico essendo che alla sventurata risoluzione di scavalcare la ringhiera il M. fu spinto dalla finalità di sottrarsi all'inseguimento di molte persone urlanti.
4.3. Sebbene la sentenza non si addentri in una specifica descrizione del contributo fornito dal S. all'azione collettiva, durante lo svolgersi delle varie fasi in cui ebbe ad articolarsi la triste vicenda di cui si tratta, è ivi esposto col necessario grado di certezza il convincimento che egli sia stato partecipe del comportamento tenuto dal gruppo di giovani cui apparteneva (ed in particolare dell'inseguimento che diede innesco al nefasto epilogo), a tale conclusione avendo condotto la valutazione della deposizione testimoniale di Ca..Me. e delle dichiarazioni dei coimputati E. , Pi. e V. . La fattiva presenza e l'uniformità
della condotta rispetto agli altri soggetti coinvolti è, di per sè, sufficiente a concretare il concorso nella realizzazione dell'illecito, anche in mancanza della prova concreta del compimento di specifici atti di violenza in danno della vittima.
5. Quanto fin qui argomentato a confutazione dei motivi di ricorso proposti dal S. vale anche, mutatis mutandis, per i ricorrenti P..P. e Ge..Pi. , le cui censure ricalcano pressoché totalmente quelle dedotte dal S. .
6. Proseguendo nella disamina, vengono in osservazione le questioni inerenti alla contestata configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale sotto il triplice profilo del nesso di causalità, della volontà di ledere e della prevedibilità dell'evento letale.
6.1. In ordine al primo tema va ricordato che, secondo la ricostruzione fattuale scaturita dal giudizio di merito, la caduta del M. seguita alla scavalcamento del parapetto posto al limitare della (omesso) fu il risultato di un suo disperato tentativo di sottrarsi all'inseguimento del gruppo di giovani urlanti, manifestamente animati dalla volontà di sottoporlo ad ulteriori atti di violenza, dopo quelli già portati - o quantomeno tentati - contro di lui.
In proposito viene in considerazione il principio, da tempo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ad integrare il reato di omicidio preterintenzionale si richiede che l'autore dell'aggressione abbia commesso "atti diretti a percuotere o ledere" e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 1, n. 1008/87 del 03/10/1986, Smorgon, Rv. 174956): il che, del resto, pienamente si accorda col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Sez. 1, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177). Ciò rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da un altro precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3946/03 del 03/12/2003, Belquacem, Rv. 224903), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo.
Va precisato, ancora, che il nesso causale non può considerarsi interrotto dallo stato di alterazione alcolica in cui si trovava la vittima, opponendovisi il tenore dell'art. 41 c.p., comma 1, a norma del quale il concorso di cause preesistenti non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento.
6.2. A confutazione della linea difensiva facente perno sul preteso requisito della prevedibilità dell'evento, corre l'obbligo di osservare come sia ormai superata, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva che l'omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di dolo misto a colpa. Si è infatti pervenuti, da ultimo, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni;
in tal senso si è espressa, infatti, del tutto condivisibilmente, questa stessa sezione nell'affermare; "In tema di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva ne' da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato" (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552).
6.3. Quest'ultima notazione apre la strada alla disamina della linea difensiva secondo la quale lo scopo del tentativo di bloccare F..M. , posto in essere da F..L. e dagli altri giovani (per solidarietà verso costui), non era quello di infliggere percosse al fuggiasco onde "punirlo" della sua sconsiderata condotta di guida, ma soltanto quello di farsi rilasciare i dati necessari per ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia assicuratrice. Sulla plausibilità di tale versione la sentenza impugnata si è motivatamente espressa in senso negativo con l'osservare che l'auto della vittima, dopo l'incidente, era rimasta danneggiata e ferma all'interno del paese, per cui il M. non avrebbe potuto in alcun modo procedere a un occultamento dei dati, mentre la targa e il contrassegno assicurativo erano esposti e chiaramente rilevabili. Il discorso giustificativo così sviluppato dalla Corte di merito è pienamente conforme alle regole della consequenzialità logica, onde resiste al controllo di legittimità.
7. Conclusivamente i ricorsi sono da rigettare nella loro totalità, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del procedimento.
7.1. Spetta alle parti civili comparse in udienza (per il tramite del procuratore), M.A..B. e M.A.S. , la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata per ciascuna in complessivi Euro 2.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili, liquidate in solido in Euro 2.000,00 per B.M.A. e in Euro 2.000,00 per M.A.S.
.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012