Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2012, n. 39389
CASS
Sentenza 3 luglio 2012

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Massime1

In tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenza dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.

Commentari2

  • 1Anche nell'omicidio preterintenzionale il criterio di imputazione
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Lesioni personali: qual è il confine con l'omicidio preterintenzionale?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

    La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2012, n. 39389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39389
Data del deposito : 3 luglio 2012

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