Sentenza 3 luglio 2012
Massime • 1
In tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenza dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.
Commentari • 2
- 1. Anche nell'omicidio preterintenzionale il criterio di imputazioneStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Lesioni personali: qual è il confine con l'omicidio preterintenzionale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2012, n. 39389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39389 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2012 |
Testo completo
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