Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
La parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo, può proporre opposizione all'esecuzione per chiedere che sia accertato che l'altra non ha diritto a proseguire l'esecuzione forzata per avere, in pendenza del processo esecutivo, ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta; la pronuncia può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo, se il successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e, comunque, non ha l'effetto di togliere al successore il diritto di tornare ad iniziare il processo esecutivo sulla base dello stesso titolo, se in seguito lo voglia (sulla base di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione della parte esecutante a procedere all'esecuzione forzata per la demolizione di una canna fumaria, avendo venduto l'immobile, a tutela della cui proprietà era stata ordinata la demolizione ed avendo i nuovi titolari del bene manifestato la loro intenzione che il processo non proseguisse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9211 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FICCA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, difeso dall'avvocato SOLETO MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC IA, TR ER, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato STUDIO COCOLA, difesi dall'avvocato MARINO GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
ET RI, AC RT
- intimati -
avverso la sentenza n. 541/98 del Tribunale di VELLETRI, sezione prima civile emessa il 18/3/1998, depositata il 05/05/98; R.G. 345/1996,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato MAURIZIO SOLETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - ER AC e IT ET, con ricorso al pretore di Velletri, depositato il 4.5.1995, proponevano opposizione di terzo all'esecuzione per obblighi di fare iniziata da LL NI nei confronti di IO ZI e AR DU.
Elementi di fatto e ragioni di diritto della domanda i seguenti. Erano proprietari di un appartamento, che avevano acquistato da NI.
Prima del loro acquisto era iniziato davanti al pretore e vi si stava ancora svolgendo un processo di esecuzione forzata promosso dallo stesso NI, per ottenere che fosse demolita una canna fumaria esistente su un appartamento di fronte, di proprietà dei ZI - DU.
Il diritto alla demolizione era strettamente collegato alla proprietà dell'appartamento da loro acquistato: ciò risultava sia dalle sentenze di condanna che costituivano il titolo esecutivo sia dal precetto intimato sulla loro base.
Ma NI, nel vendere l'immobile, aveva anche ceduto i diritti connessi ed anche la facoltà di pretendere l'esecuzione forzata delle sentenze rese a protezione della proprietà.
Perciò NI stava esercitando un diritto che non era più suo e lo stava facendo senza il loro consenso, perché intendevano tutelare la loro proprietà direttamente ed in diverso modo. Il provvedimento chiesto al giudice era di dichiarare che solo loro erano i titolari della proprietà.
1.1. - NI si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile.
Gli acquirenti non avevano interesse a contrastare l'esecuzione, perché la demolizione che si doveva fare non andava compiuta sulla loro proprietà.
1.2. - I ZI - DU si costituivano anch'essi in giudizio. Aderivano all'opposizione e deducevano che NI non era più legittimato a domandare l'esecuzione della condanna alla demolizione della canna fumaria.
Concludevano per l'accoglimento dell'opposizione con pronuncia di sopravvenuta inammissibilità dell'azione.
2. - Il pretore, con sentenza del 9.12.1995, dichiarava inammissibile l'opposizione di terzo per difetto di legittimazione dei AC - ET.
Quanto alla ragioni fatte valere dai ZI - DU osservava che essi erano legittimati a contestare il diritto di NI ad agire per l'esecuzione forzata della condanna alla demolizione, visto che l'azione era diretta nei loro confronti.
Tuttavia le rigettava, per aver accertato che la vendita intervenuta tra NI ed i AC - ET aveva riguardato un appartamento diverso e non quello a tutela del cui diritto di proprietà era stata ordinata la demolizione della canna fumaria.
La decisione veniva impugnata dai ZI - DU e non dai AC - ET, che convenuti nel giudizio di appello rimanevano contumaci. 3. - Il tribunale di Velletri, con sentenza del 5.5.1998, ha riformato la decisione di primo grado.
Ha ritenuto che i ZI - DU avessero dal canto loro proposto un'opposizione all'esecuzione e l'ha accolta.
Il tribunale ha accertato che l'appartamento venduto da NI era appunto quello a tutela del cui diritto di proprietà le sentenze di condanna alla demolizione erano state pronunciate ed ha considerato che gli acquirenti avevano manifestato la loro intenzione a che l'esecuzione non fosse proseguita.
Ha quindi affermato che NI non era legittimato a procedere all'esecuzione forzata per la demolizione della canna fumaria, perché "il diritto non può essere azionato dal cedente, quale sostituto processuale, a dispetto della volontà dei soggetti cui spetti la titolarità sostanziale".
Prima di giungere a questa decisione il tribunale ha esaminato e rigettato eccezioni pregiudiziali di difetto di interesse ad agire e novità delle questioni fatte in appello, che erano state sollevate da NI.
4. - Questi ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso notificato alle altre parti il 14 e 18.1.2000.
I ZI - DU hanno resistito con controricorso. Hanno poi depositato una memoria.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene tre motivi.
2. Il primo ed il secondo motivo si prestano ad essere esaminati insieme.
Il primo, dunque, denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 e 619 cod. proc. civ.).
La tesi del ricorrente è questa.
I proprietari della canna fumaria ben avrebbero potuto proporre opposizione all'esecuzione, perché era in loro confronto che l'azione esecutiva era stata svolta.
Ma avrebbero dovuto farlo in base ad una ragione loro propria, mentre si erano limitati ad aderire alle ragioni degli acquirenti dell'appartamento, in tal modo svolgendo un'eccezione di pertinenza di quelli, che però era stata considerata improponibile con una sentenza che essi non avevano impugnato.
Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 81, 100 e 111 dello stesso codice).
Il ricorrente in parte amplia la tesi già svolta.
Per dimostrare che l'opposizione degli obbligati avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto si risolveva nel contrapporre all'azione esecutiva non un diritto proprio, ma un diritto del terzo, il ricorrente mette l'accento sul fatto che il tribunale l'ha accolta fondandosi non su una circostanza attinente alla titolarità ed alla persistenza dell'azione esecutiva, ma alla titolarità del rapporto sostanziale tutelato, in cui ha considerato che fossero subentrati gli acquirenti: in tal modo, su domanda degli obbligati, la sua azione è stata paralizzata appunto per la ragione dedotta dagli acquirenti, che l'avevano fatta valere in giudizio, se l'erano vista respingere e non l'avevano più coltivata. A questa critica ne aggiunge un'altra.
Gli acquirenti non erano intervenuti nel processo esecutivo, si erano limitati a reclamare la proprietà dell'immobile.
Se fossero intervenuti nel processo, avrebbero dovuto applicarsi le regole proprie della successione a titolo particolare nel diritto controverso e, come l'alienante può essere estromesso dal processo di cognizione solo se è d'accordo, così non poteva dipendere solo dalla volontà degli acquirenti il fare o no proseguire il processo. Mancato invece l'intervento degli acquirenti nel processo esecutivo, questo doveva proseguire.
Comunque, pur ad ammettere che anche in mancanza di tale intervento potesse riconnettersi un effetto alla loro successione nel rapporto controverso, questo avrebbe solo potuto tradursi in una pronuncia che dichiarasse spettare l'azione esecutiva non più a chi aveva iniziato il processo, ma ai suoi successori, mentre l'opposizione era stata accolta puramente e semplicemente.
2.1. - I due motivi non sono fondati. Queste le ragioni. 3. - Come si è visto, le questioni che essi prospettano si inquadrano nel più generale fenomeno che si determina quando la sentenza da cui sorge il diritto a procedere ad esecuzione forzata è pronunciata in favore di una parte, ma a questa, nella titolarità del diritto sostanziale di cui la sentenza ha accertato la violazione, ne subentra un'altra.
Se il fenomeno è osservato dal punto di vista, che qui interessa, del diritto a procedere ad esecuzione forzata, e non anche di quello della legittimità degli atti che ne precedono l'inizio, le situazioni che rilevano si possono ridurre a due.
3.1. - La prima si ha quando la successione nel diritto della cui esecuzione si tratta si determina prima ancora dell'inizio del processo esecutivo: e può verificarsi sia quando la successione si è prodotta già durante il processo di cognizione, ma questo è proseguito nei confronti del successore universale o dell'alienante, sia dopo la pronuncia della sentenza.
Dottrina e giurisprudenza (Cass. 24 gennaio 1964 n. 172) sono concordi nel ritenere che, persa, dalla parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza, la titolarità del diritto di cui la sentenza assicura la realizzazione coattiva, se la stessa parte tuttavia inizia l'esecuzione, l'obbligato può appunto opporle, contro quanto risulta dal titolo, che essa non è più legittimata a pretendere, di quel diritto, ne' la soddisfazione ne' quindi l'esecuzione forzata.
La titolarità del diritto a domandarne l'esecuzione forzata si sposta, con quella del diritto sostanziale, in capo al successore a titolo particolare: lo dimostrano il fatto che la sentenza faccia stato nei suoi confronti e contro la parte obbligata (art. 2909 cod. civ.) e che pur a chi è successore a titolo particolare, come ai successori in genere, spetta di ottenere la spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475, secondo comma, cod. proc. civ.) (Cass. 13 aprile 1955 n. 1015). 3.2. - La seconda situazione si ha quando la successione nel diritto della cui esecuzione si tratta, si determina dopo che il processo esecutivo è iniziato.
Nel momento in cui l'azione esecutiva è esercitata mediante il compimento dell'atto che dà inizio al processo, la parte a cui favore la sentenza è stata pronunciata versa in una situazione che è conforme a quella risultante dal titolo esecutivo. Rispetto al processo esecutivo iniziato, si prospetta il problema della sua possibile prosecuzione e del modo di disciplinarla. Il problema non può essere risolto negando che il processo possa proseguire sulla base del medesimo titolo esecutivo e degli atti di esecuzione già compiuti, applicando la soluzione che si impone quando il diritto a procedere ad esecuzione forzata viene meno perché o cessa l'efficacia esecutiva del titolo o l'interesse protetto della parte istante ha trovato soddisfazione fuori del processo.
Non può essere risolto in questo modo, perché, con la successione nella titolarità del diritto della cui esecuzione si tratta, l'efficacia esecutiva del titolo non cessa, ma continua ad assicurare la possibilità che il diritto trovi realizzazione attraverso l'esecuzione e, mentre l'interesse a tale realizzazione può permanere nel successore, imporgli di tornare ad iniziare il processo esecutivo, impedendogli di proseguirlo, significherebbe privarlo della possibilità di valersi degli effetti processuali e di diritto sostanziale prodotti dagli atti già compiuti.
Se si deve dunque consentire al successore a titolo particolare di proseguire il processo in quanto ha un attuale interesse alla realizzazione coattiva del diritto nella cui titolarità è subentrato, resta anche dimostrato che il processo esecutivo non si presenta come un tipo di processo la cui struttura costituisca per sè ostacolo alla applicazione della disciplina dettata nel libro primo del codice di procedura civile per la successione a titolo particolare nel processo (art. 111).
E ciò del resto è stato già affermato sia in dottrina sia in giurisprudenza (in rapporto alla successione nella titolarità del bene sottoposto ad espropriazione ed alla legittimazione dell'acquirente ad esercitare le difese spettanti al soggetto nei cui confronti l'esecuzione si svolge, l'applicabilità al processo esecutivo, se non dell'art. 111 cod. proc. civ., quantomeno dei principi che se ne desumono è stata ad esempio affermata nelle sentenze 4 settembre 1985 n. 4612 e 19 dicembre 1989 n. 5684). Si presentano dunque come possibili due evenienze.
La prima è che il successore a titolo particolare non assuma l'iniziativa di manifestare la sua qualità entrando nel processo per chiedere che l'esecuzione prosegua o sia per converso arrestata. La seconda è che lo faccia.
Sicché si prospetta da un lato l'eventualità della prosecuzione del processo, sulla base della permanente iniziativa della parte originaria o del successore;
dall'altro quella dell'arresto del medesimo processo, sulla base di un interesse contrario alla sua prosecuzione, manifestato dal successore, eventualmente in contrasto con la parte originaria.
3.2.1. - Il primo caso - che non è peraltro quello presentatosi in questo processo - pone il problema se il processo possa proseguire sulla base della sola iniziativa della parte originaria. È soluzione adeguata alla struttura ed alla funzione del processo esecutivo quella di ritenere che, ove la parte obbligata sollevi la questione, il successore, se vuole che il processo prosegua, debba manifestare la sua volontà in tal senso, nel processo esecutivo ovvero mediante intervento nel giudizio di opposizione cui abbia dato luogo l'iniziativa assunta dall'obbligato.
3.2.2. - Il secondo caso è quello che si è presentato in questo processo.
Le parti succedute nella titolarità del rapporto hanno bensì proposto una opposizione di terzo all'esecuzione, che il giudice di primo grado ha a ragione dichiarato inammissibile come mezzo processuale inadeguato al caso.
Ma ancora a ragione il tribunale, in appello, ne ha interpretato l'iniziativa come volta ad affermare il loro attuale interesse contrario a che il processo proseguisse.
Una volta che ciò sia, si pone il problema, la cui soluzione del resto è stata implicitamente già anticipata, se questo basti ad impedire che il processo esecutivo prosegua o se invece sì richieda il consenso anche della parte che al processo ha dato inizio. Il problema va risolto nel primo senso.
Il ricorrente ha indicato la soluzione contraria e l'ha desunta dal fatto che, secondo il terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., perché l'alienante possa essere estromesso dal processo è necessario il suo accordo.
Ma la regola è funzionale al processo di cognizione. perché l'alienante può avere interesse a che resti accertato che egli era titolare del diritto che ha ceduto, non lo è al processo esecutivo, perché non è configurabile un interesse giuridico dell'alienante alla realizzazione coattiva del diritto ceduto, se l'acquirente non lo ha.
3.3. - La conclusione di quanto si è venuto osservando è la seguente.
La parte obbligata secondo il titolo può proporre opposizione all'esecuzione per chiedere sia dichiarato che l'altra non ha diritto a proseguire l'esecuzione forzata, in considerazione del fatto che, in pendenza del processo, ha ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta.
La parte fa in tal modo valere un proprio interesse a non essere costretta a subire l'esecuzione coattiva della prestazione in favore di soggetto che non ha il diritto di pretenderla.
La pronuncia può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo, se il successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e. comunque, non ha l'effetto di togliere al successore il diritto di tornare ad iniziare il processo esecutivo sulla base dello stesso titolo, se in seguito lo voglia.
3.4. - La sentenza impugnata non si discosta da quanto si è appena detto.
4. - Il terzo motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 91 dello stesso codice).
Il ricorrente lamenta d'essere stato condannato a rimborsare le spese di ambedue i gradi del giudizio anche contro parte rimasta contumace nel giudizio di appello.
4.1. - Il motivo non è fondato.
Il dispositivo della sentenza presenta al riguardo un evidente errore materiale, la cui correzione va chiesta al giudice che ha pronunciato la decisione (art. 287 e 359 cod. proc. civ.). Il tribunale, che ha accolto l'appello e l'opposizione presentata da IO ZI e AR DU, nel pronunciare sul diritto al rimborso delle spese processuali in favore di costoro, per un errore materiale, ha indicato accanto a IO ZI, anziché AR DU, IT ET, che, invece, con ER AC, aveva proposto l'iniziale domanda ed era poi rimasta contumace nel giudizio di appello.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001