Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di ricusazione è legittimamente dichiarata all'esito di procedimento "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2014, n. 52569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52569 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3046
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 17100/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LO N. IL 26/11/1941;
avverso l'ordinanza n. 4/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 07/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, CHE HA CHIESTO il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.5.2013 la Corte di cassazione sez. 5 penale annullava, con rinvio per nuovo esame, l'ordinanza emessa il 14.12.2011 dalla Corte di appello di Trento, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione presentata dall'imputato SA AO nei confronti del presidente del Collegio della Corte di appello di Trento sez. dist. di Bolzano. Con ordinanza del 7.1.2014 la Corte di appello di Trento, giudicando in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da SA AO.
Avverso l'ordinanza del 7.1.2014 SA AO personalmente ricorre per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 127 c.p.p., in riferimento al diritto di partecipazione al procedimenti incidentale di ricusazione;
2) erronea declaratoria del difetto di interesse del sottoscritto in quanto la dichiarazione di ricusazione non aveva come destinatario soltanto il magistrato ricusato bensì la validità degli atti processuali dallo stesso compiuti;
la sentenza della Corte di appello di Bolzano del 13.12.2012 non poteva essere emessa prima che la Corte di cassazione con la sentenza del 28.5.2013 decidesse sulla impugnazione proposta contro la prima ordinanza dichiarativa della inammissibilità della ricusazione;
illegittimità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bolzano nel dicembre 2012 poiché ha applicato aggravanti peggiorative, senza trattare nullità sostanziali rilevabili d'ufficio e denegando l'avvenuta prescrizione del reato, in assenza dell'imputato legittimamente impedito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione è legittimamente adottata con procedimento de plano, posto che l'art. 41 c.p.p., comma 1, stabilisce che la declaratoria di inammissibilità deve essere emessa "senza ritardo", ossia senza alcun preventivo adempimento processuale, come si evince dal fatto che l'adozione delle forme dell'udienza camerale partecipata prevista dall'art. 127 c.p.p., è stabilita dall'ari.41 comma 3 con esclusivo riguardo alla assunzione della decisione di merito sulla ricusazione, (conformi Sez. 1^, n. 409 del 20/01/2000, Balla, Rv. 215372Sez. 1^, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo Scavo, Rv. 246575).
2.La Corte di appello ha correttamente rilevato la mancanza di interesse del ricorrente a coltivare l'istanza di ricusazione, atteso che il giudice ricusato non ha fatto parte del Collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza 13.12.2012 della Corte di appello di Trento sez. dist. di Bolzano. I restanti motivi di ricorso sono del tutto estranei al tema della ricusazione, poiché constano di censure propriamente riferibili al giudizio di cognizione concluso con la citata sentenza 13.12.2012 della Corte di appello di Trento,censure che dovevano eventualmente essere dedotte in sede di impugnazione di quella sentenza. A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014