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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2024, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2111 Anno 2024 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 19/01/2024 1.-Nel 1967 la società Fiat ha acquistato un'area sita nel Comune di AL ed al confine con quello di CH che, fino a quel momento, era utilizzata da tali EN CC e AS OR per un allevamento di suini. I due avevano, però, ottenuto, sia dal Comune di AL che da quello di CH, l'autorizzazione a raccogliere e interrare rifiuti in quell'area sino alla saturazione del sito. Una volta che l’area divenne satura di rifiuti, i due l’hanno utilizzata per un allevamento di maiali oltre che come ulteriore discarica, 4 utilizzando allo scopo il laghetto che si era formato nel corso degli anni per via delle escavazioni. 2.-Ma, quando nel 1967, Fiat ha acquistato l'area, le concessioni per lo smaltimento dei rifiuti erano scadute, e i rifiuti erano stati interrati: Fiat ha potuto utilizzare quell'area per depositare le vetture che erano state danneggiate durante l'alluvione di Firenze del 1966, e che successivamente (nel 1975) ha rimosso da quel sito. Ma va segnalato che, prima che Fiat acquistasse l’area, i Comuni di CH, AL e Torino, quest’ultimo tramite la società incaricata dello smaltimento, avevano preso per proprio conto a depositare rifiuti solidi urbani in quello stesso terreno. Non solo, durante il periodo in cui Fiat ha avuto in uso l’area, si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti da parte di soggetti terzi, che il Comune di CH ha segnalato alla Fiat. Infine, nel 1991 la Fiat ha ceduto l'intera area alla società AR RL, che, effettuati scavi per la costruzione di alcuni fabbricati, si è accorta della contaminazione, ed ha dato inizio ad una procedura di bonifica durante la quale sono fuoriusciti biogas, che erano il risultato della degradazione dei rifiuti. A quel punto, il Comune di AL ha ordinato a Fiat, divenuta poi nel frattempo FC, di monitorare la fuoriuscita del biogas e parallelamente, la Provincia di Torino, oggi città metropolitana di Torino, ha a sua volta ordinato alla FC di bonificare l'area. La società ha proposto ricorso al Tar, avverso le ordinanze comunali, sostenendo che la responsabilità di quell’inquinamento era dei soggetti che avevano avuto le autorizzazioni a depositare i rifiuti, ed ha ottenuto dalla giustizia amministrativa un provvedimento favorevole, che ha demandato alla Città Metropolitana di Torino di rivedere l'ordinanza di bonifica e di individuare i soggetti che potevano essere stati responsabili del deposito dei rifiuti. 3.-Nel frattempo, da questa vicenda è scaturito un primo giudizio civile in quanto AR RL che, come si è detto, aveva acquistato il terreno dalla Fiat, ha citato quest'ultima per ottenere il risarcimento dei danni consistenti nelle spese di 5 bonifica, che aveva dovuto sostenere a causa dell'inquinamento del sito da rifiuti solidi. Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, avendo accertato che, a parte la discarica di rifiuti effettuata dai soggetti precedenti, comunque Fiat, una volta sgombrato il sito dalle carcasse di automobili, aveva riempito l'area con materiali inquinanti a prevalenza di natura metalmeccanica, ma anche con altri rifiuti, ed aveva omesso di vigilare sulle discariche fatte da terzi. Quel giudizio si è concluso con una decisione emessa dalla Corte d'appello di Torino, nel 2013, poi confermata in Cassazione (n. 7170/ 2018). Successivamente, AR RL ha nuovamente convenuto la FC per ottenere il rimborso delle ulteriori spese sostenute e non coperte dal precedente contenzioso (spese per l'estrazione del biogas prodotto dai rifiuti urbani che erano stati negli anni depositati in quell'area). FC, nel costituirsi, sul presupposto che a depositare i rifiuti che davano origine ai gas erano stati gli altri, ha ottenuto la chiamata in giudizio dei Comuni di CH e di AL, nonché di CC RC e CC AL, quali eredi di CC EN, gestore della discarica di rifiuti solidi. Questi ultimi, a loro volta, hanno ottenuto la chiamata in causa del Comune di Torino e della società che, per conto di quest'ultimo, smaltiva i rifiuti. Il Tribunale di Torino ha emesso una prima sentenza parziale nel 2018 (sent. 1628/ 2018), con la quale – per quanto ancora rileva in questa sede – ha rigettato le domande che FC aveva fatto nei confronti dei terzi chiamati, ha in particolare accolto le eccezioni di prescrizione proposte dagli eredi di CC EN e dal Comune di AL, e ha rigettato la domanda proposta da FC contro il Comune di CH;
il Tribunale ha pure escluso la titolarità in capo a FC, in quanto soggetto inquinatore, del diritto di agire nei confronti oltre che del Comune di CH anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 152 del 2006. Inoltre, ha rimesso la causa sul ruolo per la migliore istruttoria della domanda principale, ossia quella che AR RL aveva proposto nei confronti di FC per la restituzione delle spese di bonifica ulteriore. In seguito, il Tribunale, istruita la causa sull’ammontare del danno, ha emesso sentenza definitiva (4362/ 2019) con cui ha condannato FC a rifondere a 6 AR RL la somma di 419.585, 28 euro, per le spese di bonifica: decisione, quest’ultima, impugnata da FC, ma confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza 1044/ 2021, oggetto di un diverso ed ulteriore - rispetto al presente - ricorso per Cassazione. Qui invece si discute della vicenda seguita alla decisione non definitiva del Tribunale di Torino (n. 1628/ 2018) che, a sua volta, è stata impugnata da FC davanti alla Corte d'appello di Torino, la quale ha tuttavia confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, e con la quale è stata rigettata, come già evidenziato, la domanda di FC nei confronti dei terzi chiamati (sent. 1649/ 2019). 4.-Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione FC con 14 motivi. Hanno proposto controricorso il Gruppo Torinese Trasporti, ossia la società che, per conto del Comune di Torino, provvede allo smaltimento, il Comune di CH, il Comune di Torino, che ha altresì proposto ricorso incidentale con un motivo di censura, ed il Comune di AL, che ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo di censura. A fronte di tali ricorsi incidentali la FC ha, a sua volta, notificato controricorso. Fissato una prima volta per la trattazione all’udienza del 9.2.2023, con riferimento alla quale alcune parti hanno depositato memorie e il P.G. ha depositato memorie scritte, il ricorso è stato poi nuovamente fissato per la trattazione all’odierna udienza. FC, divenuta poi IS ha depositato ulteriore memoria. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali. Considerato che 5.- Premessa generale da farsi è che questo giudizio riguarda le domande che FC ha fatto nei confronti dei terzi chiamati in causa, domande che possono dirsi come di regresso nei confronti di questi ultimi, e volte ad accertare e a far dichiarare che l'inquinamento ambientale è frutto di condotte e di scelte di costoro, anziché della FC. Come si è detto, la chiamata in causa è dovuta alla circostanza che FC è stata convenuta in giudizio da AR RL, che da FC ha acquistato il terreno, per il 7 rimborso delle spese di eliminazione dei biogas che erano emersi durante il procedimento di bonifica. Poiché la bonifica aveva ad oggetto, per l'appunto, dei gas che derivavano non già dalla degradazione dei rifiuti metalmeccanici, ossia quelli lasciati sul sito da FC, ma dei rifiuti urbani che invece erano stati immessi in quella zona dai precedenti utilizzatori dell'area, FC ha di conseguenza ottenuto la chiamata in giudizio di questi ultimi chiedendo che fosse accertata la loro, e non la sua, responsabilità in ordine a quell’ inquinamento. Va inoltre premesso che AR RL ha agito nei confronti di FC sulla base dell'articolo 253 del decreto legislativo 152 del 2006. 5.1.- Va poi svolta una ulteriore premessa. Come si è visto, l'attuale giudizio è stato preceduto da un'altra causa intentata da AR RL nei confronti di FC per il rimborso delle spese sostenute per la bonifica dell'area. In quella causa AR RL aveva sostenuto due domande: in via principale aveva addotto la responsabilità precontrattuale di FC la quale, prima di vendere il terreno, ne avrebbe taciuto le condizioni in cui si trovava;
in via subordinata, aveva svolto una domanda con la quale aveva lamentato i danni da inquinamento ai sensi dell'articolo 253 del codice dell'ambiente. Il Tribunale ha rigettato la prima ed ha accolto la seconda domanda. La decisione è stata confermata poi dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione con sentenza 7170 del 2018. Dunque: nel primo grado di giudizio Fiat è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di AR RL per aver inquinato il sito a questa venduto. Il presente giudizio invece, come si è detto, è stato iniziato da AR RL per ottenere il risarcimento di ulteriori danni, non già quelli per la bonifica del suolo, come nel precedente, bensì quelli per la eliminazione dei biogas che successivamente erano emersi e avevano costretto l'acquirente a porvi rimedio. In questo giudizio, AR RL ha allegato il giudicato precedente, sostenendo che, quanto alla responsabilità di FC, non c’era più da discutere proprio perché nel precedente giudizio tale responsabilità era stata definitivamente accertata. 8 E nuovamente la citazione è stata basata sul fatto illecito di cui all’articolo 253 Codice Ambiente. FC ha invece eccepito, da un lato, che il precedente giudicato non riguarda le condotte qui fatte valere, che sono relative ai danni da biogas e dunque ai danni da rifiuti e non già ai danni derivanti dal materiale metalmeccanico lasciato da Fiat, e che comunque, poiché i rifiuti erano stati depositati da altri, FC aveva diritto di regresso nei confronti di questi ultimi ai sensi del citato Codice dell’Ambiente. Recita infatti l’ articolo 253 che “nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute per l'eventuale maggiore danno subito”. 5.2.- La ratio della decisione impugnata. La Corte d'appello innanzitutto ritiene coperto da giudicato, quello formatosi vale a dire nel giudizio precedente, la responsabilità di FC nell’ inquinamento del sito. In particolare, i giudici di merito ritengono che, nel giudizio precedente, era stato accertato che, pur incentrandosi quel giudizio sugli inquinanti di origine metalmeccanica, in quanto è da tali rifiuti che era derivata l'esigenza di bonifica, tuttavia il CTU aveva rilevato che, pur dopo l'asportazione delle carcasse dei veicoli, il terreno, che era ancora di proprietà Fiat, era stato ulteriormente riempito con rifiuti di origine solida urbana. Ritengono dunque i giudici di merito che, nel giudizio precedente, è stato quindi accertato un inquinamento da parte di Fiat, che in quel momento era proprietaria del terreno, per via del versamento di rifiuti solidi urbani da parte di terzi, senza che il proprietario del sito, ossia Fiat stessa, lo avesse impedito, e che l'unica circostanza esclusa dal giudicato è costituita dalla condotta di terzi estranei, anch'essi autori di accumulo di rifiuti solidi urbani (p. 30). Secondo la Corte d'appello, in sostanza, la decisione passata in giudicato, nel procedimento precedente, oltre alla ratio costituita dall'accertamento di una responsabilità attiva di Fiat nell'inquinamento del suolo, nel periodo in cui era di sua proprietà, aveva altresì una ratio ulteriore: Fiat è stata ritenuta responsabile 9 anche dell'omesso controllo e dell'omessa vigilanza relativamente alle condotte di terzi che, durante il periodo in cui il terreno era di sua proprietà, lo hanno utilizzato comunque per il deposito di rifiuti o di materiali inquinanti. Infine, ed è argomento che spiega ulteriormente la ratio della decisione, secondo la Corte di appello, quanto accertato nel precedente procedimento porta ad affermare l'insussistenza del diritto di rivalsa che FC fa valere in questo giudizio, e cioè la propria incolpevolezza e la spontaneità della bonifica operata, essendo invece emerso che FC non ha operato alcuna spontanea bonifica ed anzi si è opposta ai provvedimenti che la imponevano. 6.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo. La tesi della ricorrente è che la Corte d'appello ha frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio, in quanto in quella decisione era espressamente previsto che Fiat era responsabile del solo inquinamento da prodotti metalmeccanici, cioè quello causato dalle carcasse delle automobili ivi depositate, e non era responsabile per il deposito di materiali inquinanti effettuati dai precedenti proprietari. Osserva tra l'altro la ricorrente che la domanda svolta da AR RL nel precedente giudizio era una domanda di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, e che quindi Fiat era chiamata a rispondere in solido per l'intero anche rispetto al danno causato dagli altri obbligati al risarcimento, con la conseguenza dunque che, come ogni obbligato in solido, anche lei ha l'azione di regresso nei confronti degli altri sodali. 7.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile e dell'articolo 2967 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito hanno illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti prodotti da FC, con conseguente vizio della decisione per averne omesso l’esame; tali documenti avrebbero invece dimostrato quale era l'effettivo oggetto del procedimento precedente. Quei documenti infatti tendevano a provare che, nel precedente procedimento, 10 non si era ancora a conoscenza delle discariche di rifiuti solidi urbani, che quindi non potevano essere oggetto di accertamento. Parimenti, quei documenti avrebbero dimostrato che la stessa FC, proprietaria del terreno, non può essere ritenuta responsabile del versamento di rifiuti da parte di terzi per non averlo impedito, proprio perché nulla si sapeva di tale versamento al momento del primo procedimento. 8.- Terzo e quarto motivo sono svolti insieme: anch'essi denunciano violazione dell'articolo 2909 del codice civile oltre che omesso esame. Si tratta in realtà non di motivi autonomi ma della affermazione che, una volta accertato che il giudicato non ha riguardato la condotta di FC, deve, per conseguenza, ammettersi la sua azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati. 9.- Con il quinto motivo denuncia la ricorrente la violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006 nonché dell'articolo 112 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha male interpretato la domanda e ne ha anche ridotto l'effettiva portata. In particolare, oltre alle due domande con cui FC agisce, in via subordinata e in caso di sua condanna, in regresso, verso i terzi chiamati, ritenuti responsabili dell'inquinamento, e, in via riconvenzionale, per i costi direttamente sostenuti, con altra domanda ha altresì esteso nei confronti di tali terzi la domanda ex 253 legge 152 del 2006 fatta valere da AR RL, con la conseguenza che rispetto a tale ultima domanda non andava valutato se fosse FC a poterla fare, o ad avere i titoli per farla, ma se i presupposti sussistessero in capo proprio a AR RL. 10.-Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006, oltre che dell'articolo 2909 del codice civile. Con tale motivo si censura quella parte della sentenza che ha ritenuto, anche alla luce di quanto accertato nel precedente giudicato, non sussistere i presupposti perché FC possa agire in regresso in base a quella norma, ed, in particolare, quel capo di sentenza in base al quale la Corte d'appello ha ritenuto che l'azione di rivalsa di FC non potesse essere fatta in quanto FC non era incolpevole rispetto all'inquinamento e comunque non aveva provveduto spontaneamente alla bonifica. 11 Secondo la ricorrente, la Corte d'appello non tiene conto del fatto che, se anche il giudicato ha coperto le condotte colpevoli della società mentre questa era proprietaria del terreno, non ha potuto però coprire le condotte di terzi, o meglio, l'inquinamento creato da terzi prima che FC ne diventasse proprietaria, e rispetto alle quali ovviamente la società non aveva alcun potere di intervento. In sostanza, non si è tenuto conto del fatto che l'inquinamento è stato causato in parte anche da condotte altrui, che la società non ha potuto evitare, ed i cui costi non possono ovviamente esserle addebitati. Inoltre, osserva FC che il requisito della spontaneità della bonifica va inteso in senso lato e che ha diritto all'azione di regresso anche chi abbia bonificato sulla base di ordinanze poi dichiarate illegittime ed annullate dal Tribunale amministrativo, come è accaduto in questo caso. 11.- Con il settimo motivo si fa valere violazione degli articoli 1362 e 2366 del codice civile. La censura riguarda la domanda di regresso nei confronti del Comune di CH. FC ritiene quest'ultimo ente responsabile dell'inquinamento, per aver autorizzato a suo tempo la discarica ai soggetti che detenevano precedentemente il terreno e che ne avevano chiesto autorizzazione. Secondo la Corte d'appello, non si trattava di un'autorizzazione ma semplicemente di un parere favorevole, con una differenza di rilievo: che quest'ultimo atto, non avendo natura decisoria, non sarebbe idoneo ad attribuire responsabilità in capo al Comune. Questa ratio è censurata con l'affermazione che, invece, chiaramente si era trattato di un provvedimento autorizzatorio, e che tale era stato considerato dal Tribunale amministrativo adito da FC, il quale aveva per l'appunto ritenuto che, nell'ordinare alla società la bonifica, non si era tenuto conto del fatto che quei versamenti erano stati autorizzati dai Comuni interessati, compreso il Comune di CH. Ciò comporta che, erroneamente, la Corte d'appello ha ritenuto non decisiva la volontà espressa dal Comune di CH in ordine all'inquinamento dell'area. 12.- Con l'ottavo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2967 codice civile. 12 La censura riguarda la domanda di regresso, questa volta nei confronti degli eredi di EN CC, che era uno dei proprietari del terreno e soprattutto gestore della discarica precedentemente all'acquisto fattone da FC, ed a cui la società attribuisce versamenti di rifiuti che hanno contribuito all'inquinamento. La Corte d'appello ha sostenuto che non vi era alcuna prova del fatto che il EN CC, i cui eredi sono stati convenuti in giudizio, fosse proprio il gestore della discarica. Per contro, la società osserva di aver depositato una serie di documenti da cui risultava chiaramente che il EN CC è esattamente il gestore della discarica, e dunque lamenta l’omesso completo esame di tali documenti. Inoltre, FC contesta alla sentenza di merito di non aver tenuto conto del fatto che nessuno degli eredi del CC ha mai contestato la circostanza che il loro dante causa fosse per l'appunto il gestore della discarica. 13.- Con il nono motivo si fa valere violazione dell'articolo 2041 cc. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in subordine, sostenendo che non era ben chiaro quale potesse essere l'arricchimento che il Comune di AL ha ricavato dal rimborso che FC ha dovuto corrispondere o dovrebbe corrispondere a AR RL. La tesi della società ricorrente è che, se FC non avesse pagato o rimborsato le somme a AR RL, questa non avrebbe provveduto alla bonifica e avrebbe dovuto dunque provvedervi direttamente il Comune di AL, con la conseguenza quindi che quest'ultimo ha evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che la FC ha fatto a AR RL consentendo a quest'ultima di provvedere alla bonifica dell'area. 14.- Con il decimo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 e 2051 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. FC aveva ipotizzato una responsabilità del Comune di AL anche in ragione della pericolosità dell'attività svolta, cioè di gestione della discarica, e comunque una responsabilità da cose in custodia, essendo riferibile quell'area per l'appunto al Comune. 13 La Corte d'appello ha rigettato entrambi gli argomenti sostenendo che non c'era alcuna pericolosità nell'attività di autorizzazione di una discarica, posto che a questo si era limitato il Comune e che comunque il Comune stesso non aveva mai avuto alcun rapporto di disponibilità con il bene tra quelli rilevanti ex articolo 2051. La censura mossa a questo argomento è che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, prima che FC acquistasse il terreno, questo era per l'appunto “nella disponibilità” del Comune di AL, che lo aveva dato in godimento ai due privati e che aveva consentito loro di riversare rifiuti solidi senza limitare in alcun modo i quantitativi. 15.-Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006. Si contesta alla Corte d'appello di aver ritenuto che l'attività di autorizzazione delle discariche poteva semmai comportare un obbligo di rimborso delle spese di bonifica, ove fosse stata ritenuta illegittima, ma la prova di tale requisito è mancata. Sostiene la ricorrente l'erroneità di questo assunto, in quanto l'obbligo di rimborsare le spese di bonifica prescinde dell'illegittimità della condotta, come chiarito da questa Corte, ed è ricollegato al semplice e mero materiale inquinamento dell'area. 16.- Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione degli articoli 32 e 106 del codice di procedura civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda verso il Comune di Torino e la società che per conto di quest'ultimo gestiva i rifiuti, ossia la GTT, in quanto proposta non già alla prima udienza di comparizione ma con il deposito della prima memoria istruttoria. Secondo la Corte d'appello, infatti, la domanda verso la città metropolitana di Torino e la sua appaltatrice non era una mera estensione nei loro confronti della originaria e principale domanda di AR verso FC, ma era una domanda di garanzia impropria non suscettibile di automatica estensione. Questa tesi è contestata dalla FC, la quale sostiene che invece il titolo della chiamata in causa era lo stesso della domanda principale, nel senso che così 14 come la domanda principale mirava a ritenere FC tenuta al rimborso delle spese sostenute da AR RL, la chiamata in causa, per contro, mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati in giudizio, con conseguente unicità del titolo di domanda. 17.- Il tredicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 166, 183, 189, 112 e 61 del codice di procedura civile. La Corte d'appello ha ritenuto, quanto all'aspetto istruttorio, inammissibili le richieste di prova formulate da FC, la quale le avrebbe proposte solo in primo grado, senza però riportarle nell'atto introduttivo dell'appello, senza delimitare quelle ancora sub judice da quelle concernenti le posizioni delle terze chiamate, senza riprodurle nella comparsa conclusionale e senza censurare il capo di sentenza di primo grado che le avrebbe rigettate. Sostiene la società che questa affermazione è frutto di un travisamento del dato processuale in quanto la sentenza appellata è l'esito dell'accoglimento di eccezioni preliminari quanto alla domanda di regresso verso i terzi, e dunque non vi è stata alcuna decisione sulle istanze istruttorie suscettibile di essere impugnata tempestivamente’appello si è “concentrato inevitabilmente sulle statuizioni che avevano portato all’estromissione, ribadendosi espressamente che, in caso di accoglimento dell’appello si ribadivano e riproponevano le domande di merito e le istanze istruttorie mai esaminate”. 18.- Il quattordicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 2909 e 2043 del codice civile, nonché 112 del codice di procedura civile ed altresì omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. In primo grado, la società ricorrente aveva svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di AR RL, attore principale, che nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica, impartiti dai Comuni, sebbene da determinarsi in separato giudizio. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha rigettato tali domande sulla base delle medesime motivazioni già impugnate con i motivi che precedono e ritenendo altresì che alcuna prova aveva fornito FC degli esborsi subiti per la 15 bonifica, e che dunque non poteva essere ovviamente rimborsata di alcuna spesa da parte di terzi. La società ribadisce, richiamando i motivi da 1 a 13, le ragioni per cui invece si doveva ritenere dovuto il rimborso osservando che aveva chiesto altresì preventivamente il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla PA, e che tale specifica richiesta non è stata presa in alcuna considerazione. 19.- Sul ricorso incidentale del Comune di Torino. Il Comune di Torino denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051, 2947 del codice civile, oltre che difetto assoluto di motivazione. Secondo il ricorrente incidentale sarebbe errata la pronuncia di appello nella parte in cui ha ritenuto comunque non prescritta la domanda di rivalsa che FC ha svolto nei confronti dell'ente. In particolare, il termine da cui avrebbe dovuto farsi decorrere la prescrizione è anteriore rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello, ossia fatto coincidere con la nuova richiesta risarcitoria di AR RL nel 2014, in quanto, già da prima, la società FC era a conoscenza del versamento dei rifiuti nel suo terreno e dunque da quel momento avrebbe potuto far valere i suoi diritti nei confronti dei soggetti autori dell'inquinamento. 20.- Assume rilievo preliminare l'analisi di questo motivo di ricorso incidentale, in quanto, ovviamente, se fosse ritenuta prescritta la domanda proposta da FC nei confronti dei terzi chiamati, non vi sarebbe motivo di procedere all'esame del merito di tale domanda. Ciò detto, la censura fatta valere con il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile e comunque infondata. Essa non coglie, in un certo senso, la ratio della decisione impugnata. La Corte d'appello ha dichiarato non prescritta la domanda di rivalsa che FC ha fatto nei confronti dei terzi, in base al codice dell'ambiente, ossia in base all'articolo 253 della legge 152 del 2006: questa azione di rivalsa è determinata dalla richiesta di risarcimento che FC ha subito da parte di AR RL, non già per il danno da inquinamento prodotto dalle carcasse dei veicoli, ma per il danno consistente nella spesa di smaltimento dei biogas provocati dal deposito di rifiuti 16 solidi urbani. Il che significa che è irrilevante che FC sapesse dello sversamento di tali rifiuti, sin da tempo antecedente l'azione proposta nei suoi confronti da AR RL, e ciò anche a prescindere dal fatto che con accertamento qui non sindacabile la Corte d'appello ha ritenuto che dell'esistenza di tali altri rifiuti non vi era prova e quindi non vi era prova neanche della conoscenza che ne potevano avere le parti interessate: è irrilevante comunque tale conoscenza in quanto FC non poteva agire in rivalsa nei confronti dei terzi chiamati prima di ricevere la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, essendo la domanda di rivalsa per l'appunto una domanda conseguente a quella di risarcimento. Ed è su questo corretto presupposto che la Corte d'appello ha fatto decorrere la prescrizione proprio a partire dal momento in cui AR RL ha domandato il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel precedente giudizio: danni che la stessa AR RL assumeva non essere stati calcolati in quanto imprevisti in quel precedente giudizio. 21.- Sul ricorso principale Come si è detto, la questione assorbente è la seguente: se l’azione di rivalsa, qui proposta da FC nei confronti dei terzi chiamati, sia pregiudicata dal giudicato formatosi nel precedente giudizio, quello che AR RL ha avviato per il ristoro delle spese di bonifica nei confronti di FC: per intenderci, quello conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 7170/ 2018. In quel giudizio, si ripete, la AR RL agiva quale proprietario del terreno, obbligato alla bonifica, nei confronti del soggetto inquinante. La Corte di Appello ha individuato nella domanda di FC verso i terzi chiamati, tre distinte azioni: (a) una di regresso ex articolo 2055 c.c., ossia un’azione con cui FC sostiene che, essendo condannata a risarcire un danno causato in concorso con altri - i terzi chiamati -, ha di conseguenza diritto di regresso verso questi ultimi. La Corte di Appello ha ritenuto questa domanda prescritta (p. 26). Questa ratio non è qui contestata. In realtà, con il quinto motivo, FC si duole di una errata qualificazione di tale domanda, sostenendo che, con essa, ha inteso estendere ai terzi la domanda di AR RL, censura sulla quale si dirà 17 in seguito, ma non ha preso posizione sulla prescrizione dichiarata dalla sentenza impugnata. Di questa domanda, dunque, non occorre qui occuparsi. (b) Una domanda riconvenzionale, con la quale, a prescindere dalla rivalsa, FC chiede i danni ai terzi. Anche questa domanda è ritenuta prescritta dalla Corte (p. 26). Il quattordicesimo motivo censura la statuizione su questa domanda, ma senza contestare, anche in questo caso, l’accertamento della avvenuta prescrizione. (c) la domanda di rivalsa verso terzi, ai sensi dell’articolo 253 d.lvo 152 del 2006, che invece è stata ritenuta non prescritta, ma rigettata nel merito, per via dell’influenza del precedente giudicato. Il primo motivo è quello direttamente rivolto a contestare questa ratio, ossia l’influenza preclusiva del giudicato esterno. Esso è tuttavia infondato. Infatti, la tesi qui sostenuta da FC è di dover essere manlevata dal risarcimento verso AR RL in quanto il danno (da versamento di rifiuti solidi) sarebbe stato causato da altri, ossia i chiamati in causa. Questa assunto però urta contro il giudicato precedente il quale ha accertato una responsabilità in tale inquinamento anche di FC (pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado, ove si fa riferimento alla CTU), sia direttamente che per avere omesso che lo facessero terzi, durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà del terreno. La tesi della ricorrente è invece che, nel precedente giudizio, non si sarebbe formato alcun giudicato per via di una affermazione contenuta nella decisione di primo grado in cui si esclude “la rilevanza, dal punto di vista causale e risarcitorio, dell’autonoma attività inquinante delle imprese già proprietarie dei terreni antecedentemente a Fiat”. Ma il richiamo a questo passaggio non ha significato rilevante, non solo perché si tratta di un obiter, a fronte invece della ratio di quella decisione, che è nel senso di una condotta inquinante di Fiat, ma soprattutto in quanto il giudicato si è formato su altri e diversi aspetti: principalmente sul fatto che, durante la proprietà Fiat, ci sono stati versamenti di rifiuti soldi urbani, come accertato dal CTU. 18 E questa condotta è imputabile a Fiat in via autonoma, non concorrente con altri, in ragione del colpevole inquinamento del sito, dovuto alla omissione dei controlli (solo il proprietario incolpevole non è tenuto al risarcimento Cass. Sez. Un. 3077/ 2023). Inoltre, l’accertamento ha avuto ad oggetto la circostanza che l’inquinamento di Fiat si è aggiunto a quello degli altri, nella serie causale complessiva, accrescendo il rischio ed il danno conseguente. Infine, altra circostanza addotta da Fiat, poi FC, ora IS, a dimostrare che alcun giudicato possa essersi formato, e che la Corte di Appello avrebbe male inteso l’accertamento contenuto in primo grado, starebbe nel fatto che una condotta colpevole di Fiat presuppone che costei sapesse della discarica altrui. Invece, solo nel 2014, quando la società ha chiesto l’accesso agli atti, ha saputo dell’inquinamento, e dunque in una data in cui il danno si era già verificato, ed il terreno già ceduto a AR RL. Questa censura è però innanzitutto inammissibile: che Fiat abbia avuto invece una conoscenza anteriore (sin dal 2005, data della conferenza di Servizi, perlomeno) è accertamento in fatto che non può essere qui contestato. E comunque è infondata in quanto, come osservano i giudici di appello, dalla stessa Conferenza dei Servizi, prodotta da Fiat, si evince che la problematica dei biogas era nota. Ma soprattutto, si ripete, la responsabilità di Fiat qui è affermata per l’inquinamento realizzatosi durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà e la disponibilità del terreno, sia per il deposito diretto di materiale metalmeccanico (le auto della Fiat) sia per il versamento di rifiuti solido da parte di terzi, che Fiat non ha impedito. Osservano inoltre i giudici di merito (capo 9 della sentenza 1649/ 2019) che la decisione emessa nel precedente e distinto giudizio era dunque basata su due diverse rationes decidendi, ciascuna delle due idonea a sorreggere la decisione: a) che Fiat ha riversato essa stessa rifiuti metalmeccanici, che hanno di certo inquinato il terreno;
b) che Fiat non ha impedito che altri scaricassero rifiuti soldi urbani. 19 Osservano i giudici di merito, che in quel giudizio, Fiat non ha specificamente contestato la seconda delle due rationes, ossia quella in base alla quale è ritenuta responsabile per omesso controllo, e questo basta, data l’autonomia di questa ratio decidendi, al giudicato sulla responsabilità di Fiat. Questa affermazione dei giudici di appello, che costituisce anche essa autonoma ratio decidendi (ossia: una delle due rationes della decisione resa nell’altro procedimento non è stata impugnata e dunque il giudicato perlomeno si regge su di essa), non è a sua volta contestata: Fiat, poi FC, poi IS non dimostra, per contro, di avere impugnato la ratio sulla sua condotta omissiva. Ovviamente la circostanza che il precedente giudicato lascia aperta la responsabilità di altri terzi, non significa che escluda quella di FC, che è il punto determinante la controversia. Se FC è stata ritenuta responsabile dell’inquinamento (anche da rifiuti solidi), per il quale sono state necessarie le attività di bonifica, di cui si chiede qui il rimborso, questo basta ad impedire la sua azione di regresso verso terzi. Si è detto infatti che tale azione è quella prevista dall’articolo 263 l. 152 del 2006, essendo quella ex articolo 2055 c.c. dichiarata prescritta in modo definitivo. Ora, l’articolo 263 citato prevede che il proprietario non responsabile dell’inquinamento ha diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, con la conseguenza che non ha azione di rivalsa chi, invece, come nel caso presente, è da ritenersi responsabile di quell’inquinamento, anche solo in parte. Va per inciso osservato come non rilevi, data la domanda qui pure prospettata di arricchimento ingiustificato, la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, poiché diverso è l’oggetto. Inoltre, ha azione di rivalsa, sempre a tenore di quella norma, chi abbia spontaneamente provveduto alla bonifica: la decisione impugnata ha escluso che FC lo abbia fatto. La società contesta questa ulteriore, e si può dire autonoma, ratio, con il sesto motivo con il quale assume che il termine “spontaneamente” non va inteso 20 letteralmente, ma come riferibile anche ad adempimenti di ordinanze amministrative. Tuttavia, questo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale ha accertato che, comunque sia, FC non ha provveduto alla bonifica, spontaneamente o meno, tanto è vero che ha vittoriosamente impugnato le ordinanze che lo imponevano né ha fornito prova di avervi almeno in parte dato corso (v. sentenza impugnata p. 28 e 31). Ovviamente non ha alcun rilievo che la bonifica non sia avvenuta per una ragione fondata, ha rilievo che semplicemente non sia avvenuta: non può il proprietario rivalersi sui terzi di costi che, oggettivamente, non ha sostenuto. In sostanza, l’azione di rivalsa fatta valere da FC presuppone innanzitutto che essa non abbia colpevolmente inquinato, e questo presupposto è smentito dal giudicato precedente, che ha accertato non solo versamenti, sia pure minimi, direttamente effettuati da FC, ma altresì la sua omessa vigilanza volta ad impedire versamenti da parte di terzi. In secondo, luogo l’azione di rivalsa presuppone che il proprietario abbia bonificato il suolo, e non è stata fornita prova che lo abbia fatto, anzi, dalle azioni vittoriosamente esperite contro le ordinanze che lo imponevano, risulta esattamente il contrario. 21.1.-Sui motivi assorbiti. Il rigetto del primo motivo, e dunque la constatazione che l’azione di rivalsa è preclusa dal giudicato esterno, rende assorbito l’esame di quasi tutti gli altri motivi, ed in particolare del secondo motivo, posto che l’ammissione di documenti probatori mirerebbe ad un accertamento in contrasto con il giudicato, del terzo e del quarto, che per espressa previsione della stessa ricorrente sono legati al primo, del quinto che sostiene che, con una delle tre domande, la ricorrente aveva inteso estendere semplicemente a terzi la domanda fatta da AR RL nei suoi confronti, in modo che risultasse non la sua ma la responsabilità dei chiamati: domanda che contrasta per l’appunto con il giudicato di cui si è detto circa la responsabilità di FC. E cosi, anche del sesto motivo, con il quale ci si lamenta del fatto di avere ritenuto irrilevante la condotta di terzi: assumendo come parziaria la responsabilità dell’inquinatore, costui non può essere tenuto a rimborsare anche il costo causato dagli altri. L’assorbimento 21 è dovuto al fatto che, come si è detto, accertato che FC è anche essa responsabile dell’inquinamento, le è preclusa, ex articolo 253 citato, l’azione di regresso, e dunque a prescindere dal fatto che i destinatari di tale azione siano anche essi responsabili per la propria parte. Ma, per quanto si è detto in precedenza su questo punto, il motivo è comunque infondato, proprio perché la eventuale concorrente responsabilità di terzi, non esclude quella di Fiat, che non può quindi attribuirla interamente a quelli. E la conclusione non ha alcunché di ingiusto o improprio: l’azione di regresso ex articolo 253 citato ha presupposti particolari ed è diversa da quella consentita al responsabile in solido (art. 2055 c.c.), che invece può essere esercitata ovviamente anche da chi abbia concorso al danno. Ma, come si è visto, pur disponibile da parte della ricorrente, tale azione è stata esercitata tardivamente. Il settimo motivo intenderebbe ancora una volta dimostrare una corresponsabilità del Comune di CH, assumendo la rilevanza dell’autorizzazione da quest’ultimo concessa alla discarica. L’assorbimento di tale motivo deriva dalla circostanza più volte messa in luce: ove anche fosse responsabile il Comune di CH, ciò non escluderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di FC. Per le stesse ragioni indicate al motivo precedente, al di là dell’assorbimento, si tratta comunque di motivo infondato. Stessa conclusione può assumersi per l’ottavo motivo: mira a rendere passivamente legittimato EN CC, rectius i suoi eredi: quand’anche lo fosse, ciò non eliderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di FC, ed è ciò che conta. Peraltro, il motivo sarebbe comunque inammissibile;
ed invero l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle 22 previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (v. Cass., sez. un, n. 8053 del 07/04/2014) (v. p. 32 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha pure precisato che, a fronte della eccezione dei fratelli CC in ordine alla sussistenza del difetto di prova “della corrispondenza” tra il loro padre e quel EN CC “accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani ed allevato maiali nella cava negli anni ‘60”, l’appellante, “a tale eccezione. non ha mai risposto alcunché, e benchèé riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto in capo agli appellanti”, affermazioni, queste, neppure specificamente censurate dalla ricorrente. L’undicesimo motivo mira al medesimo risultato dei precedenti: far affermare la rilevanza di una responsabilità parziaria, e mettere in luce l’ingiustizia di una soluzione che fa gravare su FC il costo di un inquinamento in gran parte altrui. Se ne è detto: è la regola dell’articolo 253 codice ambiente, su cui è basata l’azione di rivalsa;
non è la regola dell’articolo 2055 c.c., che avrebbe consentito di evitare quell’esito, ove tempestivamente fatta valere. Il dodicesimo motivo mira a contestare la affermazione di tardività della chiamata in causa di Città Metropolitana e di GTT. Il motivo è anche esso assorbito dall’influenza del giudicato: quand’anche l’azione nei loro confronti fosse tempestiva, e quand’anche fosse estensione della domanda originaria, il suo scopo sarebbe di affermare l’esclusiva responsabilità del terzo (in contrasto con il giudicato, che ha ritenuto responsabile anche FC) o la sua parziale responsabilità, che però, come più volte ripetuto, è irrilevante. 23 Il tredicesimo motivo mira a far ammettere le istanze istruttorie disattese dai giudici di appello: a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità, anche tale censura ha lo scopo di dimostrare l’assenza di responsabilità di FC in contrasto con il giudicato esterno, che l’ha invece accertata. 22.- Sui motivi non assorbiti. Alcuni motivi hanno rilevanza autonoma, ossia non sono pregiudicati dal giudicato esterno. In particolare, il nono motivo, il quale come si è detto, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso un arricchimento del Comune di CH, a detrimento della FC. Come già rilevato nelle pagine che precedono, non rileva la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, poiché diverso è l’oggetto. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. E’ inammissibile in quanto l’azione di arricchimento ingiustificato presuppone che non si abbia alcuna altra azione da far valere verso il convenuto, mentre in astratto FC aveva diverse azioni (2055 c.c., 253 codice ambiente) che ha esercitato. E’ infondato in quanto basato su mere inferenze (pseudo logiche) e non già su elementi di fatto: se FC non risarcisse il danno, AR RL non provvederebbe alla bonifica (ma non è detto, anzi, pare l’abbia fatto comunque), ed allora a farlo sarebbe obbligato il Comune, che, quindi, alla fine risparmia la spesa. Ciò senza tacere del fatto che non può derivare un arricchimento, rilevante ai sensi dell’articolo 2041 c.c., indirettamente dal rimborso di spese ad altri. Il decimo motivo ha un titolo diverso da quelli precedenti: si invoca una responsabilità dei terzi, a titolo di attività pericolosa (2050 c.c.) o di custodia (2051 c.c.). Il motivo è infondato. L’attività di discarica, meno che meno quella che l’autorizza, non è di certo un’attività pericolosa, come intesa dall’articolo 2050 c.c., né i danni da discarica abusiva sono danni da cosa in custodia, quanto piuttosto da attività illecita 24 umana, non riconducibili cioè al “dinamismo “ della cosa, ma alla condotta di chi effettua la discarica. Anche qui senza tacere del fatto che si discute dei danni (da bonifica dei biogas) nel periodo in cui la custodia era proprio di FC. Il quattordicesimo motivo verte sulla domanda riconvenzionale e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato tale domanda volta a chiedere il rimborso delle spese, in proprio sostenute da FC, per ottemperare agli ordini di bonifica, nonché le spese future relative. Il motivo, il cui tenore è stato meglio riportato in precedenza, è infondato: non è vero che la decisione impugnata non ha preso in considerazione la domanda relativa alle spese future. L’ha presa ed ha ritenuto queste ultime e quelle assunte come effettuate, non provate. La sentenza impugnata assume che alcuna prova vi sia dell’ una, come delle altre, ossia di una qualunque spesa presente o futura, posto che non è allegato alcunché a loro sostegno. La stessa ricorrente, del resto, aveva chiesto il rimborso delle spese future solo nell’an, rimettendone la liquidazione ad un successivo giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, in ragione della complessità dei rapporti che si sono instaurati dal possesso di quel terreno, e della conseguente complessità delle questioni che ne sono sorte, vanno compensate. 23.- Sul ricorso incidentale condizionato del Comune di AL. Il suo esame, trattandosi per l’appunto, di ricorso condizionato all’accoglimento di quello principale, è assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale, quello incidentale del Comune di Torino. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di AL. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. E per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 6.10.2023 L’estensore Il Presidente 25
il Tribunale ha pure escluso la titolarità in capo a FC, in quanto soggetto inquinatore, del diritto di agire nei confronti oltre che del Comune di CH anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 152 del 2006. Inoltre, ha rimesso la causa sul ruolo per la migliore istruttoria della domanda principale, ossia quella che AR RL aveva proposto nei confronti di FC per la restituzione delle spese di bonifica ulteriore. In seguito, il Tribunale, istruita la causa sull’ammontare del danno, ha emesso sentenza definitiva (4362/ 2019) con cui ha condannato FC a rifondere a 6 AR RL la somma di 419.585, 28 euro, per le spese di bonifica: decisione, quest’ultima, impugnata da FC, ma confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza 1044/ 2021, oggetto di un diverso ed ulteriore - rispetto al presente - ricorso per Cassazione. Qui invece si discute della vicenda seguita alla decisione non definitiva del Tribunale di Torino (n. 1628/ 2018) che, a sua volta, è stata impugnata da FC davanti alla Corte d'appello di Torino, la quale ha tuttavia confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, e con la quale è stata rigettata, come già evidenziato, la domanda di FC nei confronti dei terzi chiamati (sent. 1649/ 2019). 4.-Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione FC con 14 motivi. Hanno proposto controricorso il Gruppo Torinese Trasporti, ossia la società che, per conto del Comune di Torino, provvede allo smaltimento, il Comune di CH, il Comune di Torino, che ha altresì proposto ricorso incidentale con un motivo di censura, ed il Comune di AL, che ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo di censura. A fronte di tali ricorsi incidentali la FC ha, a sua volta, notificato controricorso. Fissato una prima volta per la trattazione all’udienza del 9.2.2023, con riferimento alla quale alcune parti hanno depositato memorie e il P.G. ha depositato memorie scritte, il ricorso è stato poi nuovamente fissato per la trattazione all’odierna udienza. FC, divenuta poi IS ha depositato ulteriore memoria. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali. Considerato che 5.- Premessa generale da farsi è che questo giudizio riguarda le domande che FC ha fatto nei confronti dei terzi chiamati in causa, domande che possono dirsi come di regresso nei confronti di questi ultimi, e volte ad accertare e a far dichiarare che l'inquinamento ambientale è frutto di condotte e di scelte di costoro, anziché della FC. Come si è detto, la chiamata in causa è dovuta alla circostanza che FC è stata convenuta in giudizio da AR RL, che da FC ha acquistato il terreno, per il 7 rimborso delle spese di eliminazione dei biogas che erano emersi durante il procedimento di bonifica. Poiché la bonifica aveva ad oggetto, per l'appunto, dei gas che derivavano non già dalla degradazione dei rifiuti metalmeccanici, ossia quelli lasciati sul sito da FC, ma dei rifiuti urbani che invece erano stati immessi in quella zona dai precedenti utilizzatori dell'area, FC ha di conseguenza ottenuto la chiamata in giudizio di questi ultimi chiedendo che fosse accertata la loro, e non la sua, responsabilità in ordine a quell’ inquinamento. Va inoltre premesso che AR RL ha agito nei confronti di FC sulla base dell'articolo 253 del decreto legislativo 152 del 2006. 5.1.- Va poi svolta una ulteriore premessa. Come si è visto, l'attuale giudizio è stato preceduto da un'altra causa intentata da AR RL nei confronti di FC per il rimborso delle spese sostenute per la bonifica dell'area. In quella causa AR RL aveva sostenuto due domande: in via principale aveva addotto la responsabilità precontrattuale di FC la quale, prima di vendere il terreno, ne avrebbe taciuto le condizioni in cui si trovava;
in via subordinata, aveva svolto una domanda con la quale aveva lamentato i danni da inquinamento ai sensi dell'articolo 253 del codice dell'ambiente. Il Tribunale ha rigettato la prima ed ha accolto la seconda domanda. La decisione è stata confermata poi dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione con sentenza 7170 del 2018. Dunque: nel primo grado di giudizio Fiat è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di AR RL per aver inquinato il sito a questa venduto. Il presente giudizio invece, come si è detto, è stato iniziato da AR RL per ottenere il risarcimento di ulteriori danni, non già quelli per la bonifica del suolo, come nel precedente, bensì quelli per la eliminazione dei biogas che successivamente erano emersi e avevano costretto l'acquirente a porvi rimedio. In questo giudizio, AR RL ha allegato il giudicato precedente, sostenendo che, quanto alla responsabilità di FC, non c’era più da discutere proprio perché nel precedente giudizio tale responsabilità era stata definitivamente accertata. 8 E nuovamente la citazione è stata basata sul fatto illecito di cui all’articolo 253 Codice Ambiente. FC ha invece eccepito, da un lato, che il precedente giudicato non riguarda le condotte qui fatte valere, che sono relative ai danni da biogas e dunque ai danni da rifiuti e non già ai danni derivanti dal materiale metalmeccanico lasciato da Fiat, e che comunque, poiché i rifiuti erano stati depositati da altri, FC aveva diritto di regresso nei confronti di questi ultimi ai sensi del citato Codice dell’Ambiente. Recita infatti l’ articolo 253 che “nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute per l'eventuale maggiore danno subito”. 5.2.- La ratio della decisione impugnata. La Corte d'appello innanzitutto ritiene coperto da giudicato, quello formatosi vale a dire nel giudizio precedente, la responsabilità di FC nell’ inquinamento del sito. In particolare, i giudici di merito ritengono che, nel giudizio precedente, era stato accertato che, pur incentrandosi quel giudizio sugli inquinanti di origine metalmeccanica, in quanto è da tali rifiuti che era derivata l'esigenza di bonifica, tuttavia il CTU aveva rilevato che, pur dopo l'asportazione delle carcasse dei veicoli, il terreno, che era ancora di proprietà Fiat, era stato ulteriormente riempito con rifiuti di origine solida urbana. Ritengono dunque i giudici di merito che, nel giudizio precedente, è stato quindi accertato un inquinamento da parte di Fiat, che in quel momento era proprietaria del terreno, per via del versamento di rifiuti solidi urbani da parte di terzi, senza che il proprietario del sito, ossia Fiat stessa, lo avesse impedito, e che l'unica circostanza esclusa dal giudicato è costituita dalla condotta di terzi estranei, anch'essi autori di accumulo di rifiuti solidi urbani (p. 30). Secondo la Corte d'appello, in sostanza, la decisione passata in giudicato, nel procedimento precedente, oltre alla ratio costituita dall'accertamento di una responsabilità attiva di Fiat nell'inquinamento del suolo, nel periodo in cui era di sua proprietà, aveva altresì una ratio ulteriore: Fiat è stata ritenuta responsabile 9 anche dell'omesso controllo e dell'omessa vigilanza relativamente alle condotte di terzi che, durante il periodo in cui il terreno era di sua proprietà, lo hanno utilizzato comunque per il deposito di rifiuti o di materiali inquinanti. Infine, ed è argomento che spiega ulteriormente la ratio della decisione, secondo la Corte di appello, quanto accertato nel precedente procedimento porta ad affermare l'insussistenza del diritto di rivalsa che FC fa valere in questo giudizio, e cioè la propria incolpevolezza e la spontaneità della bonifica operata, essendo invece emerso che FC non ha operato alcuna spontanea bonifica ed anzi si è opposta ai provvedimenti che la imponevano. 6.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo. La tesi della ricorrente è che la Corte d'appello ha frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio, in quanto in quella decisione era espressamente previsto che Fiat era responsabile del solo inquinamento da prodotti metalmeccanici, cioè quello causato dalle carcasse delle automobili ivi depositate, e non era responsabile per il deposito di materiali inquinanti effettuati dai precedenti proprietari. Osserva tra l'altro la ricorrente che la domanda svolta da AR RL nel precedente giudizio era una domanda di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, e che quindi Fiat era chiamata a rispondere in solido per l'intero anche rispetto al danno causato dagli altri obbligati al risarcimento, con la conseguenza dunque che, come ogni obbligato in solido, anche lei ha l'azione di regresso nei confronti degli altri sodali. 7.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile e dell'articolo 2967 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito hanno illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti prodotti da FC, con conseguente vizio della decisione per averne omesso l’esame; tali documenti avrebbero invece dimostrato quale era l'effettivo oggetto del procedimento precedente. Quei documenti infatti tendevano a provare che, nel precedente procedimento, 10 non si era ancora a conoscenza delle discariche di rifiuti solidi urbani, che quindi non potevano essere oggetto di accertamento. Parimenti, quei documenti avrebbero dimostrato che la stessa FC, proprietaria del terreno, non può essere ritenuta responsabile del versamento di rifiuti da parte di terzi per non averlo impedito, proprio perché nulla si sapeva di tale versamento al momento del primo procedimento. 8.- Terzo e quarto motivo sono svolti insieme: anch'essi denunciano violazione dell'articolo 2909 del codice civile oltre che omesso esame. Si tratta in realtà non di motivi autonomi ma della affermazione che, una volta accertato che il giudicato non ha riguardato la condotta di FC, deve, per conseguenza, ammettersi la sua azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati. 9.- Con il quinto motivo denuncia la ricorrente la violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006 nonché dell'articolo 112 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha male interpretato la domanda e ne ha anche ridotto l'effettiva portata. In particolare, oltre alle due domande con cui FC agisce, in via subordinata e in caso di sua condanna, in regresso, verso i terzi chiamati, ritenuti responsabili dell'inquinamento, e, in via riconvenzionale, per i costi direttamente sostenuti, con altra domanda ha altresì esteso nei confronti di tali terzi la domanda ex 253 legge 152 del 2006 fatta valere da AR RL, con la conseguenza che rispetto a tale ultima domanda non andava valutato se fosse FC a poterla fare, o ad avere i titoli per farla, ma se i presupposti sussistessero in capo proprio a AR RL. 10.-Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006, oltre che dell'articolo 2909 del codice civile. Con tale motivo si censura quella parte della sentenza che ha ritenuto, anche alla luce di quanto accertato nel precedente giudicato, non sussistere i presupposti perché FC possa agire in regresso in base a quella norma, ed, in particolare, quel capo di sentenza in base al quale la Corte d'appello ha ritenuto che l'azione di rivalsa di FC non potesse essere fatta in quanto FC non era incolpevole rispetto all'inquinamento e comunque non aveva provveduto spontaneamente alla bonifica. 11 Secondo la ricorrente, la Corte d'appello non tiene conto del fatto che, se anche il giudicato ha coperto le condotte colpevoli della società mentre questa era proprietaria del terreno, non ha potuto però coprire le condotte di terzi, o meglio, l'inquinamento creato da terzi prima che FC ne diventasse proprietaria, e rispetto alle quali ovviamente la società non aveva alcun potere di intervento. In sostanza, non si è tenuto conto del fatto che l'inquinamento è stato causato in parte anche da condotte altrui, che la società non ha potuto evitare, ed i cui costi non possono ovviamente esserle addebitati. Inoltre, osserva FC che il requisito della spontaneità della bonifica va inteso in senso lato e che ha diritto all'azione di regresso anche chi abbia bonificato sulla base di ordinanze poi dichiarate illegittime ed annullate dal Tribunale amministrativo, come è accaduto in questo caso. 11.- Con il settimo motivo si fa valere violazione degli articoli 1362 e 2366 del codice civile. La censura riguarda la domanda di regresso nei confronti del Comune di CH. FC ritiene quest'ultimo ente responsabile dell'inquinamento, per aver autorizzato a suo tempo la discarica ai soggetti che detenevano precedentemente il terreno e che ne avevano chiesto autorizzazione. Secondo la Corte d'appello, non si trattava di un'autorizzazione ma semplicemente di un parere favorevole, con una differenza di rilievo: che quest'ultimo atto, non avendo natura decisoria, non sarebbe idoneo ad attribuire responsabilità in capo al Comune. Questa ratio è censurata con l'affermazione che, invece, chiaramente si era trattato di un provvedimento autorizzatorio, e che tale era stato considerato dal Tribunale amministrativo adito da FC, il quale aveva per l'appunto ritenuto che, nell'ordinare alla società la bonifica, non si era tenuto conto del fatto che quei versamenti erano stati autorizzati dai Comuni interessati, compreso il Comune di CH. Ciò comporta che, erroneamente, la Corte d'appello ha ritenuto non decisiva la volontà espressa dal Comune di CH in ordine all'inquinamento dell'area. 12.- Con l'ottavo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2967 codice civile. 12 La censura riguarda la domanda di regresso, questa volta nei confronti degli eredi di EN CC, che era uno dei proprietari del terreno e soprattutto gestore della discarica precedentemente all'acquisto fattone da FC, ed a cui la società attribuisce versamenti di rifiuti che hanno contribuito all'inquinamento. La Corte d'appello ha sostenuto che non vi era alcuna prova del fatto che il EN CC, i cui eredi sono stati convenuti in giudizio, fosse proprio il gestore della discarica. Per contro, la società osserva di aver depositato una serie di documenti da cui risultava chiaramente che il EN CC è esattamente il gestore della discarica, e dunque lamenta l’omesso completo esame di tali documenti. Inoltre, FC contesta alla sentenza di merito di non aver tenuto conto del fatto che nessuno degli eredi del CC ha mai contestato la circostanza che il loro dante causa fosse per l'appunto il gestore della discarica. 13.- Con il nono motivo si fa valere violazione dell'articolo 2041 cc. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in subordine, sostenendo che non era ben chiaro quale potesse essere l'arricchimento che il Comune di AL ha ricavato dal rimborso che FC ha dovuto corrispondere o dovrebbe corrispondere a AR RL. La tesi della società ricorrente è che, se FC non avesse pagato o rimborsato le somme a AR RL, questa non avrebbe provveduto alla bonifica e avrebbe dovuto dunque provvedervi direttamente il Comune di AL, con la conseguenza quindi che quest'ultimo ha evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che la FC ha fatto a AR RL consentendo a quest'ultima di provvedere alla bonifica dell'area. 14.- Con il decimo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 e 2051 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. FC aveva ipotizzato una responsabilità del Comune di AL anche in ragione della pericolosità dell'attività svolta, cioè di gestione della discarica, e comunque una responsabilità da cose in custodia, essendo riferibile quell'area per l'appunto al Comune. 13 La Corte d'appello ha rigettato entrambi gli argomenti sostenendo che non c'era alcuna pericolosità nell'attività di autorizzazione di una discarica, posto che a questo si era limitato il Comune e che comunque il Comune stesso non aveva mai avuto alcun rapporto di disponibilità con il bene tra quelli rilevanti ex articolo 2051. La censura mossa a questo argomento è che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, prima che FC acquistasse il terreno, questo era per l'appunto “nella disponibilità” del Comune di AL, che lo aveva dato in godimento ai due privati e che aveva consentito loro di riversare rifiuti solidi senza limitare in alcun modo i quantitativi. 15.-Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione dell'articolo 253 della legge 152 del 2006. Si contesta alla Corte d'appello di aver ritenuto che l'attività di autorizzazione delle discariche poteva semmai comportare un obbligo di rimborso delle spese di bonifica, ove fosse stata ritenuta illegittima, ma la prova di tale requisito è mancata. Sostiene la ricorrente l'erroneità di questo assunto, in quanto l'obbligo di rimborsare le spese di bonifica prescinde dell'illegittimità della condotta, come chiarito da questa Corte, ed è ricollegato al semplice e mero materiale inquinamento dell'area. 16.- Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione degli articoli 32 e 106 del codice di procedura civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda verso il Comune di Torino e la società che per conto di quest'ultimo gestiva i rifiuti, ossia la GTT, in quanto proposta non già alla prima udienza di comparizione ma con il deposito della prima memoria istruttoria. Secondo la Corte d'appello, infatti, la domanda verso la città metropolitana di Torino e la sua appaltatrice non era una mera estensione nei loro confronti della originaria e principale domanda di AR verso FC, ma era una domanda di garanzia impropria non suscettibile di automatica estensione. Questa tesi è contestata dalla FC, la quale sostiene che invece il titolo della chiamata in causa era lo stesso della domanda principale, nel senso che così 14 come la domanda principale mirava a ritenere FC tenuta al rimborso delle spese sostenute da AR RL, la chiamata in causa, per contro, mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati in giudizio, con conseguente unicità del titolo di domanda. 17.- Il tredicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 166, 183, 189, 112 e 61 del codice di procedura civile. La Corte d'appello ha ritenuto, quanto all'aspetto istruttorio, inammissibili le richieste di prova formulate da FC, la quale le avrebbe proposte solo in primo grado, senza però riportarle nell'atto introduttivo dell'appello, senza delimitare quelle ancora sub judice da quelle concernenti le posizioni delle terze chiamate, senza riprodurle nella comparsa conclusionale e senza censurare il capo di sentenza di primo grado che le avrebbe rigettate. Sostiene la società che questa affermazione è frutto di un travisamento del dato processuale in quanto la sentenza appellata è l'esito dell'accoglimento di eccezioni preliminari quanto alla domanda di regresso verso i terzi, e dunque non vi è stata alcuna decisione sulle istanze istruttorie suscettibile di essere impugnata tempestivamente’appello si è “concentrato inevitabilmente sulle statuizioni che avevano portato all’estromissione, ribadendosi espressamente che, in caso di accoglimento dell’appello si ribadivano e riproponevano le domande di merito e le istanze istruttorie mai esaminate”. 18.- Il quattordicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 2909 e 2043 del codice civile, nonché 112 del codice di procedura civile ed altresì omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. In primo grado, la società ricorrente aveva svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di AR RL, attore principale, che nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica, impartiti dai Comuni, sebbene da determinarsi in separato giudizio. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha rigettato tali domande sulla base delle medesime motivazioni già impugnate con i motivi che precedono e ritenendo altresì che alcuna prova aveva fornito FC degli esborsi subiti per la 15 bonifica, e che dunque non poteva essere ovviamente rimborsata di alcuna spesa da parte di terzi. La società ribadisce, richiamando i motivi da 1 a 13, le ragioni per cui invece si doveva ritenere dovuto il rimborso osservando che aveva chiesto altresì preventivamente il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla PA, e che tale specifica richiesta non è stata presa in alcuna considerazione. 19.- Sul ricorso incidentale del Comune di Torino. Il Comune di Torino denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051, 2947 del codice civile, oltre che difetto assoluto di motivazione. Secondo il ricorrente incidentale sarebbe errata la pronuncia di appello nella parte in cui ha ritenuto comunque non prescritta la domanda di rivalsa che FC ha svolto nei confronti dell'ente. In particolare, il termine da cui avrebbe dovuto farsi decorrere la prescrizione è anteriore rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello, ossia fatto coincidere con la nuova richiesta risarcitoria di AR RL nel 2014, in quanto, già da prima, la società FC era a conoscenza del versamento dei rifiuti nel suo terreno e dunque da quel momento avrebbe potuto far valere i suoi diritti nei confronti dei soggetti autori dell'inquinamento. 20.- Assume rilievo preliminare l'analisi di questo motivo di ricorso incidentale, in quanto, ovviamente, se fosse ritenuta prescritta la domanda proposta da FC nei confronti dei terzi chiamati, non vi sarebbe motivo di procedere all'esame del merito di tale domanda. Ciò detto, la censura fatta valere con il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile e comunque infondata. Essa non coglie, in un certo senso, la ratio della decisione impugnata. La Corte d'appello ha dichiarato non prescritta la domanda di rivalsa che FC ha fatto nei confronti dei terzi, in base al codice dell'ambiente, ossia in base all'articolo 253 della legge 152 del 2006: questa azione di rivalsa è determinata dalla richiesta di risarcimento che FC ha subito da parte di AR RL, non già per il danno da inquinamento prodotto dalle carcasse dei veicoli, ma per il danno consistente nella spesa di smaltimento dei biogas provocati dal deposito di rifiuti 16 solidi urbani. Il che significa che è irrilevante che FC sapesse dello sversamento di tali rifiuti, sin da tempo antecedente l'azione proposta nei suoi confronti da AR RL, e ciò anche a prescindere dal fatto che con accertamento qui non sindacabile la Corte d'appello ha ritenuto che dell'esistenza di tali altri rifiuti non vi era prova e quindi non vi era prova neanche della conoscenza che ne potevano avere le parti interessate: è irrilevante comunque tale conoscenza in quanto FC non poteva agire in rivalsa nei confronti dei terzi chiamati prima di ricevere la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, essendo la domanda di rivalsa per l'appunto una domanda conseguente a quella di risarcimento. Ed è su questo corretto presupposto che la Corte d'appello ha fatto decorrere la prescrizione proprio a partire dal momento in cui AR RL ha domandato il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel precedente giudizio: danni che la stessa AR RL assumeva non essere stati calcolati in quanto imprevisti in quel precedente giudizio. 21.- Sul ricorso principale Come si è detto, la questione assorbente è la seguente: se l’azione di rivalsa, qui proposta da FC nei confronti dei terzi chiamati, sia pregiudicata dal giudicato formatosi nel precedente giudizio, quello che AR RL ha avviato per il ristoro delle spese di bonifica nei confronti di FC: per intenderci, quello conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 7170/ 2018. In quel giudizio, si ripete, la AR RL agiva quale proprietario del terreno, obbligato alla bonifica, nei confronti del soggetto inquinante. La Corte di Appello ha individuato nella domanda di FC verso i terzi chiamati, tre distinte azioni: (a) una di regresso ex articolo 2055 c.c., ossia un’azione con cui FC sostiene che, essendo condannata a risarcire un danno causato in concorso con altri - i terzi chiamati -, ha di conseguenza diritto di regresso verso questi ultimi. La Corte di Appello ha ritenuto questa domanda prescritta (p. 26). Questa ratio non è qui contestata. In realtà, con il quinto motivo, FC si duole di una errata qualificazione di tale domanda, sostenendo che, con essa, ha inteso estendere ai terzi la domanda di AR RL, censura sulla quale si dirà 17 in seguito, ma non ha preso posizione sulla prescrizione dichiarata dalla sentenza impugnata. Di questa domanda, dunque, non occorre qui occuparsi. (b) Una domanda riconvenzionale, con la quale, a prescindere dalla rivalsa, FC chiede i danni ai terzi. Anche questa domanda è ritenuta prescritta dalla Corte (p. 26). Il quattordicesimo motivo censura la statuizione su questa domanda, ma senza contestare, anche in questo caso, l’accertamento della avvenuta prescrizione. (c) la domanda di rivalsa verso terzi, ai sensi dell’articolo 253 d.lvo 152 del 2006, che invece è stata ritenuta non prescritta, ma rigettata nel merito, per via dell’influenza del precedente giudicato. Il primo motivo è quello direttamente rivolto a contestare questa ratio, ossia l’influenza preclusiva del giudicato esterno. Esso è tuttavia infondato. Infatti, la tesi qui sostenuta da FC è di dover essere manlevata dal risarcimento verso AR RL in quanto il danno (da versamento di rifiuti solidi) sarebbe stato causato da altri, ossia i chiamati in causa. Questa assunto però urta contro il giudicato precedente il quale ha accertato una responsabilità in tale inquinamento anche di FC (pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado, ove si fa riferimento alla CTU), sia direttamente che per avere omesso che lo facessero terzi, durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà del terreno. La tesi della ricorrente è invece che, nel precedente giudizio, non si sarebbe formato alcun giudicato per via di una affermazione contenuta nella decisione di primo grado in cui si esclude “la rilevanza, dal punto di vista causale e risarcitorio, dell’autonoma attività inquinante delle imprese già proprietarie dei terreni antecedentemente a Fiat”. Ma il richiamo a questo passaggio non ha significato rilevante, non solo perché si tratta di un obiter, a fronte invece della ratio di quella decisione, che è nel senso di una condotta inquinante di Fiat, ma soprattutto in quanto il giudicato si è formato su altri e diversi aspetti: principalmente sul fatto che, durante la proprietà Fiat, ci sono stati versamenti di rifiuti soldi urbani, come accertato dal CTU. 18 E questa condotta è imputabile a Fiat in via autonoma, non concorrente con altri, in ragione del colpevole inquinamento del sito, dovuto alla omissione dei controlli (solo il proprietario incolpevole non è tenuto al risarcimento Cass. Sez. Un. 3077/ 2023). Inoltre, l’accertamento ha avuto ad oggetto la circostanza che l’inquinamento di Fiat si è aggiunto a quello degli altri, nella serie causale complessiva, accrescendo il rischio ed il danno conseguente. Infine, altra circostanza addotta da Fiat, poi FC, ora IS, a dimostrare che alcun giudicato possa essersi formato, e che la Corte di Appello avrebbe male inteso l’accertamento contenuto in primo grado, starebbe nel fatto che una condotta colpevole di Fiat presuppone che costei sapesse della discarica altrui. Invece, solo nel 2014, quando la società ha chiesto l’accesso agli atti, ha saputo dell’inquinamento, e dunque in una data in cui il danno si era già verificato, ed il terreno già ceduto a AR RL. Questa censura è però innanzitutto inammissibile: che Fiat abbia avuto invece una conoscenza anteriore (sin dal 2005, data della conferenza di Servizi, perlomeno) è accertamento in fatto che non può essere qui contestato. E comunque è infondata in quanto, come osservano i giudici di appello, dalla stessa Conferenza dei Servizi, prodotta da Fiat, si evince che la problematica dei biogas era nota. Ma soprattutto, si ripete, la responsabilità di Fiat qui è affermata per l’inquinamento realizzatosi durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà e la disponibilità del terreno, sia per il deposito diretto di materiale metalmeccanico (le auto della Fiat) sia per il versamento di rifiuti solido da parte di terzi, che Fiat non ha impedito. Osservano inoltre i giudici di merito (capo 9 della sentenza 1649/ 2019) che la decisione emessa nel precedente e distinto giudizio era dunque basata su due diverse rationes decidendi, ciascuna delle due idonea a sorreggere la decisione: a) che Fiat ha riversato essa stessa rifiuti metalmeccanici, che hanno di certo inquinato il terreno;
b) che Fiat non ha impedito che altri scaricassero rifiuti soldi urbani. 19 Osservano i giudici di merito, che in quel giudizio, Fiat non ha specificamente contestato la seconda delle due rationes, ossia quella in base alla quale è ritenuta responsabile per omesso controllo, e questo basta, data l’autonomia di questa ratio decidendi, al giudicato sulla responsabilità di Fiat. Questa affermazione dei giudici di appello, che costituisce anche essa autonoma ratio decidendi (ossia: una delle due rationes della decisione resa nell’altro procedimento non è stata impugnata e dunque il giudicato perlomeno si regge su di essa), non è a sua volta contestata: Fiat, poi FC, poi IS non dimostra, per contro, di avere impugnato la ratio sulla sua condotta omissiva. Ovviamente la circostanza che il precedente giudicato lascia aperta la responsabilità di altri terzi, non significa che escluda quella di FC, che è il punto determinante la controversia. Se FC è stata ritenuta responsabile dell’inquinamento (anche da rifiuti solidi), per il quale sono state necessarie le attività di bonifica, di cui si chiede qui il rimborso, questo basta ad impedire la sua azione di regresso verso terzi. Si è detto infatti che tale azione è quella prevista dall’articolo 263 l. 152 del 2006, essendo quella ex articolo 2055 c.c. dichiarata prescritta in modo definitivo. Ora, l’articolo 263 citato prevede che il proprietario non responsabile dell’inquinamento ha diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, con la conseguenza che non ha azione di rivalsa chi, invece, come nel caso presente, è da ritenersi responsabile di quell’inquinamento, anche solo in parte. Va per inciso osservato come non rilevi, data la domanda qui pure prospettata di arricchimento ingiustificato, la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, poiché diverso è l’oggetto. Inoltre, ha azione di rivalsa, sempre a tenore di quella norma, chi abbia spontaneamente provveduto alla bonifica: la decisione impugnata ha escluso che FC lo abbia fatto. La società contesta questa ulteriore, e si può dire autonoma, ratio, con il sesto motivo con il quale assume che il termine “spontaneamente” non va inteso 20 letteralmente, ma come riferibile anche ad adempimenti di ordinanze amministrative. Tuttavia, questo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale ha accertato che, comunque sia, FC non ha provveduto alla bonifica, spontaneamente o meno, tanto è vero che ha vittoriosamente impugnato le ordinanze che lo imponevano né ha fornito prova di avervi almeno in parte dato corso (v. sentenza impugnata p. 28 e 31). Ovviamente non ha alcun rilievo che la bonifica non sia avvenuta per una ragione fondata, ha rilievo che semplicemente non sia avvenuta: non può il proprietario rivalersi sui terzi di costi che, oggettivamente, non ha sostenuto. In sostanza, l’azione di rivalsa fatta valere da FC presuppone innanzitutto che essa non abbia colpevolmente inquinato, e questo presupposto è smentito dal giudicato precedente, che ha accertato non solo versamenti, sia pure minimi, direttamente effettuati da FC, ma altresì la sua omessa vigilanza volta ad impedire versamenti da parte di terzi. In secondo, luogo l’azione di rivalsa presuppone che il proprietario abbia bonificato il suolo, e non è stata fornita prova che lo abbia fatto, anzi, dalle azioni vittoriosamente esperite contro le ordinanze che lo imponevano, risulta esattamente il contrario. 21.1.-Sui motivi assorbiti. Il rigetto del primo motivo, e dunque la constatazione che l’azione di rivalsa è preclusa dal giudicato esterno, rende assorbito l’esame di quasi tutti gli altri motivi, ed in particolare del secondo motivo, posto che l’ammissione di documenti probatori mirerebbe ad un accertamento in contrasto con il giudicato, del terzo e del quarto, che per espressa previsione della stessa ricorrente sono legati al primo, del quinto che sostiene che, con una delle tre domande, la ricorrente aveva inteso estendere semplicemente a terzi la domanda fatta da AR RL nei suoi confronti, in modo che risultasse non la sua ma la responsabilità dei chiamati: domanda che contrasta per l’appunto con il giudicato di cui si è detto circa la responsabilità di FC. E cosi, anche del sesto motivo, con il quale ci si lamenta del fatto di avere ritenuto irrilevante la condotta di terzi: assumendo come parziaria la responsabilità dell’inquinatore, costui non può essere tenuto a rimborsare anche il costo causato dagli altri. L’assorbimento 21 è dovuto al fatto che, come si è detto, accertato che FC è anche essa responsabile dell’inquinamento, le è preclusa, ex articolo 253 citato, l’azione di regresso, e dunque a prescindere dal fatto che i destinatari di tale azione siano anche essi responsabili per la propria parte. Ma, per quanto si è detto in precedenza su questo punto, il motivo è comunque infondato, proprio perché la eventuale concorrente responsabilità di terzi, non esclude quella di Fiat, che non può quindi attribuirla interamente a quelli. E la conclusione non ha alcunché di ingiusto o improprio: l’azione di regresso ex articolo 253 citato ha presupposti particolari ed è diversa da quella consentita al responsabile in solido (art. 2055 c.c.), che invece può essere esercitata ovviamente anche da chi abbia concorso al danno. Ma, come si è visto, pur disponibile da parte della ricorrente, tale azione è stata esercitata tardivamente. Il settimo motivo intenderebbe ancora una volta dimostrare una corresponsabilità del Comune di CH, assumendo la rilevanza dell’autorizzazione da quest’ultimo concessa alla discarica. L’assorbimento di tale motivo deriva dalla circostanza più volte messa in luce: ove anche fosse responsabile il Comune di CH, ciò non escluderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di FC. Per le stesse ragioni indicate al motivo precedente, al di là dell’assorbimento, si tratta comunque di motivo infondato. Stessa conclusione può assumersi per l’ottavo motivo: mira a rendere passivamente legittimato EN CC, rectius i suoi eredi: quand’anche lo fosse, ciò non eliderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di FC, ed è ciò che conta. Peraltro, il motivo sarebbe comunque inammissibile;
ed invero l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle 22 previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (v. Cass., sez. un, n. 8053 del 07/04/2014) (v. p. 32 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha pure precisato che, a fronte della eccezione dei fratelli CC in ordine alla sussistenza del difetto di prova “della corrispondenza” tra il loro padre e quel EN CC “accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani ed allevato maiali nella cava negli anni ‘60”, l’appellante, “a tale eccezione. non ha mai risposto alcunché, e benchèé riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto in capo agli appellanti”, affermazioni, queste, neppure specificamente censurate dalla ricorrente. L’undicesimo motivo mira al medesimo risultato dei precedenti: far affermare la rilevanza di una responsabilità parziaria, e mettere in luce l’ingiustizia di una soluzione che fa gravare su FC il costo di un inquinamento in gran parte altrui. Se ne è detto: è la regola dell’articolo 253 codice ambiente, su cui è basata l’azione di rivalsa;
non è la regola dell’articolo 2055 c.c., che avrebbe consentito di evitare quell’esito, ove tempestivamente fatta valere. Il dodicesimo motivo mira a contestare la affermazione di tardività della chiamata in causa di Città Metropolitana e di GTT. Il motivo è anche esso assorbito dall’influenza del giudicato: quand’anche l’azione nei loro confronti fosse tempestiva, e quand’anche fosse estensione della domanda originaria, il suo scopo sarebbe di affermare l’esclusiva responsabilità del terzo (in contrasto con il giudicato, che ha ritenuto responsabile anche FC) o la sua parziale responsabilità, che però, come più volte ripetuto, è irrilevante. 23 Il tredicesimo motivo mira a far ammettere le istanze istruttorie disattese dai giudici di appello: a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità, anche tale censura ha lo scopo di dimostrare l’assenza di responsabilità di FC in contrasto con il giudicato esterno, che l’ha invece accertata. 22.- Sui motivi non assorbiti. Alcuni motivi hanno rilevanza autonoma, ossia non sono pregiudicati dal giudicato esterno. In particolare, il nono motivo, il quale come si è detto, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso un arricchimento del Comune di CH, a detrimento della FC. Come già rilevato nelle pagine che precedono, non rileva la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, poiché diverso è l’oggetto. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. E’ inammissibile in quanto l’azione di arricchimento ingiustificato presuppone che non si abbia alcuna altra azione da far valere verso il convenuto, mentre in astratto FC aveva diverse azioni (2055 c.c., 253 codice ambiente) che ha esercitato. E’ infondato in quanto basato su mere inferenze (pseudo logiche) e non già su elementi di fatto: se FC non risarcisse il danno, AR RL non provvederebbe alla bonifica (ma non è detto, anzi, pare l’abbia fatto comunque), ed allora a farlo sarebbe obbligato il Comune, che, quindi, alla fine risparmia la spesa. Ciò senza tacere del fatto che non può derivare un arricchimento, rilevante ai sensi dell’articolo 2041 c.c., indirettamente dal rimborso di spese ad altri. Il decimo motivo ha un titolo diverso da quelli precedenti: si invoca una responsabilità dei terzi, a titolo di attività pericolosa (2050 c.c.) o di custodia (2051 c.c.). Il motivo è infondato. L’attività di discarica, meno che meno quella che l’autorizza, non è di certo un’attività pericolosa, come intesa dall’articolo 2050 c.c., né i danni da discarica abusiva sono danni da cosa in custodia, quanto piuttosto da attività illecita 24 umana, non riconducibili cioè al “dinamismo “ della cosa, ma alla condotta di chi effettua la discarica. Anche qui senza tacere del fatto che si discute dei danni (da bonifica dei biogas) nel periodo in cui la custodia era proprio di FC. Il quattordicesimo motivo verte sulla domanda riconvenzionale e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato tale domanda volta a chiedere il rimborso delle spese, in proprio sostenute da FC, per ottemperare agli ordini di bonifica, nonché le spese future relative. Il motivo, il cui tenore è stato meglio riportato in precedenza, è infondato: non è vero che la decisione impugnata non ha preso in considerazione la domanda relativa alle spese future. L’ha presa ed ha ritenuto queste ultime e quelle assunte come effettuate, non provate. La sentenza impugnata assume che alcuna prova vi sia dell’ una, come delle altre, ossia di una qualunque spesa presente o futura, posto che non è allegato alcunché a loro sostegno. La stessa ricorrente, del resto, aveva chiesto il rimborso delle spese future solo nell’an, rimettendone la liquidazione ad un successivo giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, in ragione della complessità dei rapporti che si sono instaurati dal possesso di quel terreno, e della conseguente complessità delle questioni che ne sono sorte, vanno compensate. 23.- Sul ricorso incidentale condizionato del Comune di AL. Il suo esame, trattandosi per l’appunto, di ricorso condizionato all’accoglimento di quello principale, è assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale, quello incidentale del Comune di Torino. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di AL. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. E per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 6.10.2023 L’estensore Il Presidente 25