Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 3
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; ne' rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 -, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti.
In tema di contratti bancari, la clausola - stipulata anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria - che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.a., in persona dell'avv. Gianfranco Toni e del dott. Stefano Stefani, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 24 febbraio 1998, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Rossini n. 9, presso l'avv. prof. Natalino Irti, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Salvatore d'Avino di Milano in data 26 ottobre 1999 (Rep. n. 163095);
- ricorrente -
contro
UI RE e AC L'UR;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 791/99 del 30 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito l'avv. Orlandi con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Alberto Libertino Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e per il rigetto del secondo motivo. Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 27 giugno 1995, il signor GI ZU e sua moglie IA RO proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Foggia aveva loro ingiunto di pagare in solido, nella qualità rispettivamente di debitore principale e di fideiussore, la somma di L. 21.144.264, con i relativi interessi di mora al tasso convenzionale, in favore della Banca Popolare di Milano, che aveva diritto a pretenderla a titolo di scoperto di conto corrente bancario di corrispondenza. Gli opponenti deducevano:
- da un lato, che con la Banca era stato instaurato anche un rapporto di apertura di credito, rispetto al quale non era stata pattuita la previsione di alcun interesse;
- dall'altro, che gli interessi convenzionali erano stati illegittimamente capitalizzati.
Di qui la conclusione che le somme pretese a tale titolo dovevano essere congruamente ridotte.
La domanda era respinta dal Tribunale. Tale decisione era però riformata dalla Corte territoriale con sentenza non definitiva del 30 settembre 1999, con la quale, pur riconoscendosi l'unicità del rapporto, veniva dichiarata la nullità:
- della convenzione relativa alla determinazione degli interessi con riferimento a quelli medi usualmente praticati su piazza;
- della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali.
La banca chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso illustrati con memoria. Gli intimati non resistono. Motivi della decisione
2 - La Corte territoriale - dopo aver rilevato che la mancata contestazione degli estratti conto, se aveva reso incontestabile la verità storica dei dati in essi riportati, aveva lasciato impregiudicata ogni questione concernente la loro rilevanza giuridica e la validità dei titoli posti a fondamento delle singole annotazioni - ha deciso:
- che la clausola con la quale erano stati pattuiti interessi in misura superiore a quella legale, facendo riferimento a quelli usualmente praticati su piazza non era sufficientemente univoca, poiché lasciava l'istituto di credito del tutto arbitro di individuare unilateralmente quello ritenuto più conveniente;
- che la salvezza degli usi contrari, disposta dall'art. 1283 c.c., in tema di anatocismo, va riferita agli usi normativi e non anche a quelli che, come gli usi bancari, hanno natura convenzionale.
3 - Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825, c.c. nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato nulla, per violazione dell'art. 1346 c.c., la clausola sulla determinazione quantitativa degli interessi, senza considerare che la determinazione dei tassi d'interesse era avvenuta sulla base di criteri stabiliti, in ambito nazionale, con "accordi di cartello". 3.1 - La censura, per ciò che attiene il prospettato vizio di motivazione, è chiaramente inammissibile, dal momento che tale vizio può assumere rilievo, nel giudizio di legittimità, solo in relazione alla motivazione "in fatto" (Cass. 11 aprile 2000, n. 4593;
20 febbraio 1999, n. 1430), mentre le carenze denunziate dalla ricorrente attengono alla motivazione "in diritto" e non possono, conseguentemente, essere prese in considerazione in questa sede. 3.2 - Le doglianze formulate dalla ricorrente non possono essere accolte neppure sotto l'altro profilo, riconducibile al vizio contemplato dall'art. 360, n. 3, c.p.c. Questa Corte, pur riconoscendo che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247; 19 luglio 2000, n. 9465), ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675; 11042/97, cit.; n. 9465/2000, cit.).
L'enunciazione di questo principio è tuttavia accompagnata non di rado dalla precisazione che il riferimento, per la determinazione del tasso di interesse, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, è sufficiente ad integrare i requisiti richiesti dagli artt. 1346 e 1284, terzo comma, c.c., in presenza di "accordi di cartello" vincolanti in ambito nazionale (così, segnatamente, Cass. 9465/2000 e 5675/2001). La ricorrente trae spunto da questa precisazione per affermare che la clausola della cui validità si controverte nel presente giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sarebbe valida poiché tali accordi garantirebbero l'obbiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, che sarebbe così sottratta all'arbitrio delle singole aziende di credito, alle quali sarebbe tuttavia lasciato un certo margine di discrezionalità nella concreta quantificazione dei tassi d'interesse nei rapporti con i rispettivi clienti.
3.2.1 - Così argomentando, si omette però di considerare che la disciplina dettata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti di credito (arg. ex art. 20 legge cit.).
L'art. 2., della stessa legge vieta, sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante", ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività consistenti nel ... fissare direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita" dei rispettivi prodotti o servizi.
Eventuali accordi interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi, rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame. Non vi è quindi dubbio che se, come si assume, tali accordi sono dotati di efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale, debbono essere ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito dal citato art.
2. E che a non diverse conclusioni deve pervenirsi quando i tassi non siano predeterminati in modo assolutamente rigido (e sia quindi lasciata alle singole banche la possibilità di determinarne concretamente l'ammontare entro margini predeterminati), tenuto conto dell'estrema latitudine del dettato normativo, che annovera tra le intese vietate anche quelle che (solo) indirettamente sono dirette a fissare i prezzi di acquisto o di vendita.
È pertanto evidente che, contrariamente a quel che mostra di ritenere la ricorrente, l'eventuale efficacia vincolante degli accordi in esame, lungi dal corroborare la validità delle clausole di rinvio agli "usi su piazza" per la determinazione degli interessi, si configurerebbe come ulteriore motivo di invalidità delle medesime.
3.3 - Va in ogni caso considerato che, con riferimento alle obbligazioni sorte a partire dal 9 luglio 1992, detta clausola era da ritenersi inoperante anche per altra (e più assorbente) ragione. In tale data era infatti entrata in vigore la legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza bancaria, il cui art. 4, dopo aver stabilito che i contratti "devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" ha testualmente stabilito che le clausole di rinvio agli usi "sono nulle e si considerano non apposte". Tale contenuto normativo è stato poi recepito dall'art. 117, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (recante il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il cui art. 161, sesto comma, ha abrogato la disposizione in esame. Orbene è certo esatto che, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge non può che essere riferito al momento in cui è stato posto in essere e che, conseguentemente, il sopravvenire di nuove norme imperative, non può incidere sulla validità dei contratti già conclusi (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877; 27 ottobre 1995, n. 11196). Le nuove norme, pur non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi, impediscono tuttavia che essi possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti in contrasto con quanto da esse stabilito (C. Cost. 27 giugno 1997, n. 204). Invero, il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 15 gennaio 1996, n. 267; 28 gennaio 1998, n. 841; 21 novembre 2000, n. 15204).
4 - Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1374 c.c., in relazione agli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver negato la legittimità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza considerare che la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute in contratti stipulati (come nel caso di specie) prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è stata fatta salva, fino a quest'ultima data, dall'art. 25, n. 3, d.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. La ricorrente ha preso atto che il citato art. 25, terzo comma, d.Lgs. 342/99 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, ma assume che lo spazio lasciato vuoto da tale declaratoria potrebbe essere colmato in via interpretativa, stabilendo la salvezza delle pattuizioni pregresse. 4.1 - Dopo che questa Corte, con due diverse sentenze quasi coeve (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; 30 marzo 1999, n. 3096),aveva dichiarato la nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, perché basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria, come fino a quel momento era stato ritenuto, il legislatore era intervenuto stabilendo:
- da un lato, che le nuove modalità e criteri per la capitalizzazione degli interessi sarebbero stati fissati, con delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, assicurando in ogni caso la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 25, secondo comma, d.lgs. 342/99);
- dall'altro, che le clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sarebbe stata valide ed efficaci fino a tale data (art. 25, terzo comma, d.Lgs. 342/99). Quest'ultima disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dal Giudice delle leggi, il quale ha ritenuto che la norma fosse viziata da eccesso di delega (sent. 425/2000). Orbene, non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento seguito da questa Corte con le citate sentenze 2374/99 e 3096/99, in quanto, come si è già osservato, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondata su un mero uso "negoziale", come tale inidoneo a fondare la legittimità di una disciplina diversa e più favorevole (per il debitore) di quella dettata dall'art. 1283 c.c. L'infondatezza del mezzo di gravame è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 C.C.
5 - Il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che gli intimati non hanno svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002