Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 2
Le risultanze del saldo conto sono assistite da una presunzione di veridicità, e pertanto, ove il debitore principale sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnare i relativi estratti, esse legittimano la emissione di un decreto ingiuntivo a carico del fideiussore del correntista e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria anche nei confronti dello stesso.
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - , la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNASTELLUTI 176, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI IANNETTI, difeso dall'avvocato CARLO DE CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 04505/98 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, difesa dall'avvocato ARMANDO D'IPPOLITO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RR MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 529/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 15/05/97 e depositata il 20/08/97 (R.G. 499/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 marzo 1994 il tribunale di Brindisi ha rigettato la opposizione proposta da MO AR avverso il decreto 16 febbraio 1990 del Presidente del tribunale di Brindisi, con il quale era stato ingiunto a lui, fideiussore, ed ai debitori principali, il pagamento in favore della Cassa di Puglia, della somma di lire 51.914.008, degli interessi legali e delle spese della procedura monitoria.
Il primo giudice, disattendendo le tesi dell'opponente, ha rilevato:
a. che il saldoconto spiegava piena efficacia probatoria e che comunque il fideiussore era stato informato della posizione del debitore principale prima del ricorso per decreto, con una lettera raccomandata;
b. che il contratto di fideiussione omnibus era valido, avendo l'oggetto determinabile per relationem;
c. che la normativa dello ius superveniens (L. 154/1992) non era applicabile stante l'anteriorità del contratto alla sua entrata in vigore;
d. che la pattuizione degli interessi legali sulla base di quelli usualmente praticati sulla piazza (18%) era da ritenersi valida.
La decisione è stata appellata dal AR, che ne ha chiesto la riforma e l'accoglimento dell'opposizione; ha resistito la BA chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 20 agosto 1997 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello condannando l'appellante alle spese del grado. Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale ha precisato:
a. che l'estratto saldo conto ha efficacia probatoria sino a prova contraria nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto in sede di concessione di decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro giudizio di cognizione, giacché ove il debitore principale sia decaduto dal diritto di impugnazione di cui all'art. 1832 c.c. l'estratto saldoconto deve intendersi approvato con conseguente incontestabilità dell'effettuazione delle singole rimesse;
b. che lo ius superveniens non era retroattivo, per il carattere innovativo della disciplina introdotta dalla L. 1992 n. 154 art. 10 e 11;
c. che doveva ritenersi valida la clausola, approvata per iscritto, relativa alla pattuizione ultralegale degli interessi, ancorata alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, poiché in tal caso il tasso è determinabile per relationem.
Contro la decisione ricorre il AR deducendo due motivi;
resiste la BA con controricorso e ricorso incidentale condizionato sul punto della prova del credito. La BA ha prodotto memorie. I ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale merita accoglimento limitatamente al secondo motivo, dovendosi rigettare il primo;
resta assorbito il ricorso incidentale.
Valgono al riguardo le seguenti considerazioni.
A. Esame del ricorso principale del fideiussore.
Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2697 e 1832 c.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La tesi è che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente provata la pretesa creditoria della BA nei confronti del fideiussore, sulla base dell'estratto saldo conto prodotto in giudizio e non contestato in termini dal debitore principale. Si deduce al riguardo la violazione di legge ed il vizio della motivazione, sotto il profilo che, contestando il fideiussore la validità della clausola relativa alla determinazione convenzionale del tasso di interessi passivi, egli ha in realtà contestato la esattezza delle poste del conto, e tale contestazione è possibile, ancorché il debitore principale sia decaduto, perché attiene ad una nullità insanabile della clausola.
In senso contrario si osserva:
a. che la censura (che è stata proposta sin dall'atto introduttivo) in realtà riguarda solo il saldo debitore del c/c intestato a LI ES ed il relativo contratto di conto corrente per corrispondenza;
non riguarda invece le rate rimaste insolute e relative ad un finanziamento concesso in favore del detto LI il 28 febbraio 1987 che reca un tasso fisso ultralegale specificamente approvato. Pertanto è nei limiti del devolutum che essa deve trovare considerazione.
b. Che ai sensi dell'art.1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, e tra questi sono appunto gli interessi di mora, che il saldo conto, non tempestivamente impugnato (cfr. art. 1832 c.c.) reca come posta contabile. Le risultanze del saldo conto sono pertanto assistite da una presunzione di veridicità e pertanto legittimano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore e nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista. (Cfr. Cass. 15 giugno 1995 n. 6736; 11 marzo 1996 n. 1978; 14 maggio 1998 n. 4865 tra le tante). Il motivo difetta inoltre di specificità perché avrebbe dovuto indicare la prova contraria data contro la presunzione, e cioè la inesistenza delle poste contabili relative al debito principale ed agli accessori calcolati.
Nel secondo motivo si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione sul punto della questione della validità della clausola di conto corrente che determina gli interessi in misura superiore a quella legale, con un generico riferimento agli usi su piazza. Viene dedotta la nullità di detta clausola, ai sensi dell'art. 1284 c.c. con ogni conseguenza al riguardo.
Il motivo merita accoglimento con una puntualizzazione determinata dalle controdeduzioni in memoria.
La BA deduce nella memoria l'inammissibilità del motivo, sotto il profilo che la valutazione dei criteri di determinabilità della clausola che rinvia agli usi per relationem (usi su piazza) compete al giudice del merito e che il ricorrente avrebbe dedotto solo la violazione di legge e non già il vizio della motivazione. In senso contrario si osserva che compete a questa Corte l'esame del motivo e del suo devolutum, e che dalla sua analisi (epigrafe sintetica ed argomentazione) chiaramente si evince come la censura investa da un lato l'error iuris (la violazione o falsa applicazione della norma imperativa) e d'altro lato la omessa motivazione della Corte di appello leccese, quando apoditticamente afferma (ff. 5) "fermo il principio, secondo cui il patto con cui le parti convengono un tasso di interessi superiore a quello legale, esso deve avere forma scritta, va osservato che non occorre la indicazione specifica nel patto scritto del tasso praticato, essendo sufficiente che esso sia determinabile per relationem mediante rinvio a dati estrinseci, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore;
il che si verifica nei contratti bancari per effetto del rinvio alle condizioni in piazza."
Dove l'apoditticità è nel corollario al principio: "il che si verifica etc" proprio perché la verifica dev'essere analiticamente enunciata e non solo presupposta (come se si trattasse di un notorio).
Questa Corte conosce l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, e l'orientamento permissivo della giurisprudenza in relazione ai rapporti bancari anteriori all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria: Espressioni di tale orientamento sono da ultimo le sentenze di Cass. 9 dicembre 1997 n. 12453; 29 novembre 1996 n. 10657; 1 settembre 1995 9227 (tra le molte) ma condivide l'orientamento rigoroso, che appare ormai prevalente (a partire da Cass. 29 novembre 1996 n. 10657; 1997 n. 11042; 8 maggio 1998 n. 4694; 23 giugno 1998 n. 6247; sino alla recente 19 luglio 2000 n. 9465). Detto orientamento può così enunciarsi come principio di diritto:
in tema di contratto bancario (ed è tale il contratto di conto corrente) anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154 ed al successivo TU sulla disciplina bancaria, n. 853 del
1993 (che introducono norme nuove ed a carattere non retroattivo), la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 terzo comma del codice civile (che è norma imperativa, onde la sua violazione determina nullità assoluta ed insanabile) quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa convenzione oggettivamente indicati e richiamati.
Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può pertanto ritenersi valida ed univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari (nel rispetto delle regole di concorrenza), non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi (praticati su scala locale) e non consentano per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza (ora espressamente vietati dalla legge sulla trasparenza bancaria che si uniforma alle direttive europee ed al rispetto delle regole di concorrenza che contrastano la formazione di "cartelli") è necessario che il giudice di merito accerti, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo (oggi modificata per effetto della L. 154/92 e dello ulteriore ius superveniens) se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione degli interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della BA.
Questo principio di diritto, che è interpretativo della norma imperativa richiamata (art. 1284 cc in relazione al conto corrente bancario) non risulta applicato dal giudice di appello, che infatti reca la motivazione apodittica che abbiamo riprodotto in esteso. All'accoglimento del motivo segue la cassazione con rinvio, affinché il giudice ad quem possa considerare l'eventuale nullità della clausola e quindi disporre (con una consulenza contabile) ed accertare l'esatto calcolo degli interessi relativi al passivo recato dal conto corrente in ordine al quale risponde solidalmente il fideiussore.
B. Esame del ricorso incidentale condizionato.
Il motivo del ricorso è il seguente: "nella denegata ipotesi che la sentenza venisse cassata (si deduce il ricorso incidentale) sul punto in cui (la Corte di appello) omette di dichiarare che la Cassa aveva provato il proprio credito attraverso la esibizione degli estratti conto, non contestati specificamente dall'appellante." Tale motivo è assorbito per le considerazioni sin qui esposte. Infatti il giudice del rinvio, limitatamente al devolutum per il conto corrente, dovrà riesaminare la clausola, accertare e motivare rispettando il principio di diritto, sulla sua validità, ed eventualmente rifare i conti del dare imputabile alla solidarietà fideiussoria.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo dello stesso, assorbito il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001