Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5675
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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Le risultanze del saldo conto sono assistite da una presunzione di veridicità, e pertanto, ove il debitore principale sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnare i relativi estratti, esse legittimano la emissione di un decreto ingiuntivo a carico del fideiussore del correntista e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria anche nei confronti dello stesso.

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - , la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5675
Data del deposito : 18 aprile 2001

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