Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
I D A , S 0 O 1 S 3 L . A L 3 T T O 5 , R T Aula A A . A I S N E D A S T S O G P 0425/01 ONE O M I S E A A G D , G O E O R E T T T T L N S I E I R SEZIONE LAVORO S G I A E E L D L R O E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO Cons. Relatore R.G.N.10295/99 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Pasquale PICONE Consigliere Consigliere Cron. 9153 Dott. GI D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Ud. 31/01/01 ha pronunciato la seguente: ORD INANZA sul ricorso proposto da: AZIENDA COMUNALE CENTRALE DEL LATTE DI ROMA in liquidazione, in persona del direttore dr. Giovanni Carmine Carbone, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 40, presso l'avv. Bruno Biscotto, che con l'avv. Lucia Scognamiglio la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro domiciliato in GI, elettivamente FILACCHIONI Roma, via Livorno n. 42, presso l'avv. Peppino Lonetti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 436 del Tribunale di Roma 1 depositata il 15 gennaio 1999 (R.G. n. 66212/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso perché sia dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. La Corte rilevato che l'azienda ricorrente, con atto depositato il 31 ottobre 2000, sottoscritto dai suoi difensori avv.ti Lucia Scognamiglio e Bruno Biscotto, muniti di procura speciale, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti di GI HI avverso la sentenza innanzi indicata;
che la medesima azienda ha pure depositato il verbale di conciliazione delle controversie pendenti con il predetto lavoratore, redatto il 21 aprile 2000 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale civile di Roma;
deve essere dichiarataritenuto } pertanto, che l'estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia al ricorso;
che con riferimento alle spese della fase ashogierimies,egittimità, dell'espressa pur in mancanza 2 10295/99 ella rinuncia da parte del resistente non si deve far luogo alla condanna della rinunciante al pagamento di esse, così come dispone in tale ipotesi il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ., ma che sussistono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti, in considerazione dell'avvenuta conciliazione di cui al verbale allegato;
visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ.;
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001. Il Presidente рев IL CANCELLIERE I D A , Depositato in Cancelleria S S O L A 23 MAR. 2001 0 T L 3 1 A , O 3 M . oggi, E A B 5 T R S I P R E . U D A P S ' 2 IL CANCELLIERE N S L A I L T 1 3 E N C S 7 G W D - O O P 8 I - S A M 1 I N 1 D E A E S , E D I O G E A R T G T O E S N I T E L T G S I E E A R R I L D L E O D 3