Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
La realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 13641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13641 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
•·m ovm'm on's REPUBBLICA ITALIANA' 13641-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA Presidente - Sent. n. sez. 1739/2019 CC 15/11/2019 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 29202/2019 ALDO ACETO Relatore - ALESSIO SCARCELLA FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI ND CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 29202/2019 RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/07/2019 di quella stessa Corte che, pronunciando in sede esecutiva, ha revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive ingiunto con sentenza di condanna del 24/01/1996 del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello con sentenza del 25/11/1997, irr. il 22/01/1998. 1.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 676 cod. proc. pen., e 39, comma 1, legge n. 724 del 1994. Alla data del 31/12/2013, sostiene, le opere abusive non erano state ultimate (il secondo piano abusivo aveva un solo lato tompagnato) sicché il permesso di costruire in sanatoria n. 46 dell'11/10/2017, rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, non avrebbe potuto sterilizzare la persistente validità dell'ordine di demolizione disposto con sentenza. La Corte di appello - conclude non ha tenuto in alcun conto la - documentazione prodotta dal pubblico ministero attestante la consistenza delle opere alla data del 31/12/2013 ed ha fatto leva sulle dichiarazioni rese dal responsabile dell'UTC del Comune di Sant'Antimo che ha genericamente affermato che l'opera era condonabile in base alla legge e a non meglio precisate circolari ministeriali.
1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione o comunque di motivazione apparente e di travisamento del fatto e della prova.
2.Il sig. ES OR, quale destinatario dell'ordine, ha depositato una memoria difensiva chiedendo che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è fondato.
4. L'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, ha esteso la applicazione delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dallo stesso art. 39, alle opere abusive ultimate entro il 31/12/1993 non superiori, per ordine di grandezza, alle volumetrie in essa indicate. L'art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985, specifica che «si intendono ultimati gli edifici nei quali si stato eseguito il rustico e completata la copertura».
4.1.Sin da subito la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale deve essere esclusa l'ultimazione del rustico in assenza delle tamponature perimetrali, poiché costruzione al rustico è l'insieme delle strutture portanti e di tamponamento di un edificio, tale da rendere individuabile il volume agli effetti dell'art. 31 (Sez. 3, n. 4745 del 24/02/1988, Rv. 178166; Sez. 3, n. 7573 del 26/05/1992, Rv. 190934). Con specifico riferimento al "condono" del 1994, la Corte ha ribadito che la nozione di "ultimazione" dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanatoria edilizia deve essere in ogni caso tratta dalla formulazione dell'art. 31 della I. 28 febbraio 1985 n. 47, che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura (ovvero, quanto alle opere interne o agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente) essendo la normativa del 1985 espressamente richiamata dalla I. 23 dicembre 1994 n. 724. Anche le tamponature dei muri rientrano perciò sicuramente nel concetto di "rustico" di cui si richiede l'ultimazione indipendentemente dal fatto che siano o debbano essere eseguite in muratura o con pannelli prefabbricati, ne' può trovare applicazione qualunque altra regolamentazione che modifichi, con il significato della norma, il contenuto del precetto penale (Sez. 3, n. 9011 del 12/08/1992, Rv. 208861; Sez. 3, n. 6548 del 12/04/1999, Rv. 213982; Sez. 3, n. 26119 del 13/05/2004, Rv. 228696). Tali principi sono stati ribaditi anche in relazione al "condono" del 2003 da Sez. 3, n. 28515 del 29/05/2007, Rv. 237139 («In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina è quella dettata dall'art. 31, comma secondo, L. 20 febbraio 1985, n. 47 cui rinvia l'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), sicchè era necessario che entro il termine del 31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura»); Sez. 3, n. 8064 del 02/12/2008, Rv. 242740 e, più recentemente, da Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Rv. 250658, che ha ribadito, in termini più generali, il principio secondo il quale la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
4.2.Diversamente da quanto sostiene il OR, anche la consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che il concetto di "rustico" è necessariamente comprensivo delle tompagnature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2008, n. 3286; Cons. Stato, Sez. II, 26 novembre 2019, n. 339/2020; Cons. Stato, sez. VI, 3 2 dicembre 2018, n. 6841; Cons. Stato, Sez. II, 10 settembre 2019, n. 8542, che ha ribadito che «la nozione di ultimazione delle opere coincide con la realizzazione del rustico ed il completamento della copertura (art. 31, co. 5, legge n. 47/85) e, a tal riguardo, è pacifico che per edificio al rustico s'intenda un'opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazioni, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (C.d.S., sez. II, 5 luglio 2019, n. 4666; sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3696; sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 1190)».
5.Tanto premesso, la Corte di appello ha revocato l'ordine di demolizione osservando che: a) l'11/10/2017 il Comune di Sant'Antimo ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 46 per le opere abusivamente realizzate;
b) la Procura Generale ha basato il proprio parere contrario sugli esiti del sopralluogo effettuato dalla polizia municipale il 22/07/2014, tre anni prima, cioè, dei rilievi effettuati dall'ufficio tecnico comunale;
c) il responsabile dell'UTC ha illustrato l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento concessorio legittimamente rilasciato in base alle circolari ministeriali che all'epoca evidenziavano il completamento della costruzione (l'immobile era privo solo delle tompagnature)».
5.1. Non è chiaro a quali circolari fa riferimento la Corte di appello ma non è certo necessario accedere alle prove allegate al ricorso (delle quali il Procuratore generale deduce il travisamento) per essere certi che l'immobile fosse privo delle tamponature esterne non solo alla data del 31/12/1993, ma anche a quella del rilascio del permesso. Sicché le circolari che avessero ritenuto non necessarie, ai fini del completamento del rustico, le tamponature esterne, costituiscono pur sempre atti che disciplinano l'azione della pubblica amministrazione ma non sono dirette al giudice il quale, essendo soggetto soltanto alla legge, non è vincolato all'osservanza di circolari interpretative del dato normativo emesse dalla pubblica amministrazione (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 6619 del 07/02/2012, Rv. 252541, secondo cui la circolare amministrativa è atto interno alla P.A., che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo;
in termini più generali, cfr. anche Sez. 3, n. 2757 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272029, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni dettate da circolari amministrative, trattandosi di norme interne che, in quanto espressione della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli, sottordinati, spiegano effetto soltanto nell'ambito dell'amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei). 3 5.2.La mancata tamponatura di tutte le pareti perimetrali alla data del 31/12/1993 è evidente dall'esame del fascicolo fotografico del 28/04/2014 allegato al ricorso del quale il PG ricorrente deduce il travisamento.
5.3.Il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
5.4.Il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
- giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
5.5.Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha ben compreso quale fosse lo stato di fatto rappresentato dalla fotografie scattate nel 2014 ed ha anzi chiaramente affermato che l'immobile non era completamente tamponato.
5.6.Il fatto, dunque, risulta chiaro anche dalla sola lettura dell'ordinanza impugnata.
5.7.Secondo l'insegnamento costante della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza lo deve disapplicare (Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, Rv. 230815; - più recentemente, Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668, ha ribadito che ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua 4 emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili).
5.8. Poiché l'opera non era (e non è) condonabile, il permesso di costruire in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciato;
ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori passaggi procedurali per affermare che l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione doveva essere rigettata, così come viene definitivamente rigettata con la presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rigetta l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di OR ES. Così deciso in Roma, il 15/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto проц есна Alolo Acer DEPOSITATA IN CANCELLERA AL - 6 MAG 2020 IL CANCEL ERASPERTO Luand Martani 5