Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 1104
CASS
Sentenza 25 novembre 2004

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In sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi. (Ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie, che il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disapplicare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 1104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1104
    Data del deposito : 25 novembre 2004

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