Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
In sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi. (Ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie, che il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disapplicare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
1 11 04/0 5 DI CONSIGLIO
DEL 25/11/2004
SENTENZA
N. 01465 /2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. POSTIGLIONE AMEDEO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.VANGELISTA VITTORIO CONSIGLIERE
2. Dott. GENTILE MARIO N. 043355/2003 11
3. Dott.SA IU
4. Dott.PETTI CIRO "
* AZ I
ON
E
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA DEPOSITATA
IN sul ricorso proposto da :
1 9 GEN. 2005 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di BARI IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Fiorella Donati
..
nei confronti di:
1) AL RO AN N. IL 28/01/1959
2) PI EL N. IL 21/11/1931
del 17/10/2003 avverso ORDINANZA
di BARI CORTE APPELLO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sanuell. Mores the he SA IU concluss con l'annullaments een zi vo dell'ordi
Машка глифидиака.
i difensor Avv. I FATTI
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cpp in relazione agli artt. 31 L. n. 47/85, 24 L. n. 136/99 e 39 L. n. 724/94, avverso l'ordinanza del 17.10.2003, con la quale la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice delle esecuzione, revocava l'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale, in data 28 dicembre 2000, nei confronti di
ES RO NA.
Secondo il ricorrente la Corte d'Appello, infatti, non aveva compiuto nessuna verifica in concreto al fine di accertare il requisito del limite volumetrico e la validità del rilascio della concessione edilizia a favore di soggetti diversi dal proprietario dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si pone anzitutto la necessità di inquadrare esattamente i termini della questione. Come si rileva anche dalla memoria difensiva prodotta, al giudice dell'esecuzione risultano essere state esibite due concessioni in sanatoria relative all'immobile di proprietà della signora ES, la n. 122/02 e la n. 123/02; la prima richiesta dalla stessa proprietaria dell'immobile e la seconda, invece, dal comodatario di alcuni locali Frappampina Michele. Si aggiunge nella memoria presentata dal difensore della signora ES mc 605 - che la prima concessione riguardava la casa per civile abitazione mentre la concessione ottenuta dal Frappampina riguardava locali del medesimo immobile destinati ad attività commerciale e, quindi, ad uso non residenziale.
Ciò posto si deve ritenere che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche di recente, che in executivis la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto.
Successivamente alla decisione penale, infatti, la Pubblica Amministrazione è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento e tale attività non può essere ignorata in sede giurisdizionale ove la esecuzione dell'ordine di demolizione deve essere coordinata con le determinazioni prese in sede amministrativa o dai Giudici amministrativi (Sez. 3, sent. n. 23992 del
2004).
Tale orientamento non può che essere ribadito in questa sede. Il ricorso sottintende, a ben vedere, da un lato la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riesaminare nel merito il rilascio della concessione in sanatoria e, dall'altro, che il giudice dell'esecuzione medesimo abbia, in relazione a tale accertamento, uno specifico potere di indagine. Ma ciò è evidentemente da escludere.
Occorre preliminarmente tenere conto della profonda diversità della fase in esame rispetto a quella di cognizione. In quest'ultima, l'accertamento può avere ad oggetto lo stesso provvedimento amministrativo di concessione e, quindi, come costantemente evidenziato da questa Corte, non si può neanche porre il problema della eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo.
Diversa è evidentemente la situazione per il giudice dell'esecuzione, richiesto di revocare la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione.
Egli non può, infatti, prescindere dalla esistenza dell'atto amministrativo concessorio e, quindi, ove ritenesse illegittima la determinazione assunta, si troverebbe necessariamente nella condizione di dover disapplicare l'atto stesso.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo puntualizzato, tuttavia, che il giudice penale non ha, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, ma rinnovano un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) o addirittura li costituiscono, a meno che tale potere non trovi fondamento e giustificazione o in una esplicita previsione legislativa, ovvero, nell'ambito dell'interpretazione della norma penale qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa. (Sez. U, Sentenza n. 3 del 17/02/1987, Rv. 176304) Ne consegue, pertanto, che il sindacato del giudice dell'esecuzione è possibile solo nell'ipotesi di inesistenza del potere, che si configura, allorché
l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali, previste dalla legge;
mentre detto sindacato non è consentito nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme, che, regolando l'esercizio del potere, determinano solo invalidità. Inoltre, poiché il giudice dell'esecuzione non può evidentemente avvalersi di quei poteri di indagine propri della cognizione, la valutazione non può che avvenire sulla base della documentazione prodotta.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 25.11.2004
Il Presidente Il Giudice estensore
Gulis Sa