Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni dettate da circolari amministrative, trattandosi di norme interne che, in quanto espressione della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli, sottordinati, spiegano effetto soltanto nell'ambito dell'amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2017, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
0275 7-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1610 Gastone Andreazza - Presidente - - Consigliere -Giulio Sarno CC 06/12/2017 Emanuela Gai - Consigliere - R.G.N. 37260/2017 Gianni Filippo Reynaud Relatore - Ubalda Macrì - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ON UI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore ん visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 Luglio 2017, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da UI D'ON volta ad ottenere la sospensione e/o la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dalla locale Procura della Repubblica in esecuzione della sent. Trib. Nocera Inferiore 25 marzo 2005, divenuta definitiva, di condanna del D'ON per il reato di costruzione in assenza di permesso di costruire.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di UI D'ON, ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con un primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza della Circ. Ministero della Giustizia n. 8/1458/41-QUES 86 del 28 marzo 1988, in applicazione della quale si sarebbe dovuto disporre l'archiviazione della procedura esecutiva di demolizione, spettando in via esclusiva all'autorità amministrativa la competenza in ordine all'esecuzione delle demolizioni per gli abusi edilizi pendenti sino alla data del 28 novembre 1997. 4. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 73, comma 3, lett. f), legge reg. Campania 7 agosto 2014, n. 57, secondo cui sarebbero autorizzabili gli interventi edilizi conformi al c.d. Piano Casa, ancorché sprovvisti di titolo edilizio al momento delle loro realizzazione.
5. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza degli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di ordine di demolizione in cui si omette qualsiasi riferimento ai criteri osservati nelle tempistiche delle procedure esecutive, così determinando disparità di trattamento tra i condannati e violando il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. R1 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Quanto alla prima delle questioni dedotte, deve osservarsi come l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. faccia riferimento a disposizioni di legge o comunque di norme giuridiche, sicché non è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni contenute in circolari amministrative, che sono norme interne di servizio espressione della supremazia gerarchica dell'ufficio superiore nei riguardi degli uffici subordinati, e che, in quanto tali, spiegano effetto soltanto nell'ambito dell'amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica dei soggetti estranei (v. Sez. 2, n. 1590/1966 del 15/11/1965, Corsi, Rv. 100279, relativa all'identica previsione di cui all'art 524, primo comma, n 1, cod. proc. pen. abr.; per analoga affermazione riferita all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v. Sez. 6 civ., n. 16644 del 10/08/2015, Rv. 636168). Né è ipotizzabile, in materia, un effetto vincolante nei confronti del pubblico ministero, poiché l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa (si tratta di orientamento consolidato a partire da Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, Monterisi, Rv. 205336; di recente, v. Sez. 3, n. 30679/2017 del 20/12/2016, Pintacorona, Rv. 270229). I conseguenti poteri-doveri del pubblico ministero quale organo incaricato dell'esecuzione dei provvedimenti del giudice (art. 655, comma 1, cod. proc. pen.), hanno dunque natura giurisdizionale e sono sottratti alla competenza del Ministro della Giustizia, al quale l'art. 110 Cost. riserva soltanto l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. che1.2. Quanto al secondo motivo, dall'ordinanza impugnata integralmente richiama l'istanza avanzata al giudice dell'esecuzione, consentendo così alla Corte di esaminarla emerge che la questione dell'applicazione dell'art. - 73, comma 3, lett. f), legge reg. Campania n.57/2014 non era stata in alcun modo evocata nel giudizio di merito. Deve dunque richiamarsi il principio secondo cui, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti;
Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976). M 3 1.3. Quanto al terzo motivo, deve richiamarsi il principio, recentemente ribadito, secondo cui ai fini della legittimità del procedimento di esecuzione della demolizione del manufatto abusivo disposta con la sentenza di condanna, il pubblico ministero non è tenuto ad osservare criteri organizzativi predeterminati e, in particolare, non è obbligato a dare corso alle demolizioni seguendo il criterio cronologico delle iscrizioni dei provvedimenti esecutivi nel registro dell'esecuzione delle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, Pintacorona, Rv. 270230). Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra diversi condannati destinatari di ordini giudiziali di demolizione, deve altresì osservarsi come si tratti di rilievo del tutto generico, non essendo stato allegato perché, e rispetto a chi, il sig. D'ON sarebbe stato ingiustamente discriminato nell'esecuzione della sanzione. Con riferimento, da ultimo, all'ulteriore presunta violazione di norma costituzionale, va poi detto che, contrariamente a quanto opinato in ricorso, la decisione della Corte costituzionale ivi citata depone nel senso - diametralmente opposto a quello propugnato dal ricorrente che nella fattispecie, trattandosi di attività di natura giurisdizionale come argomentato supra, sub n. 1.1, non può venire in rilievo il principio di cui all'art. 97 Cost. In tale decisione, invero, si legge come la giurisprudenza costituzionale sia «costante nell'affermare che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo;
mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 174; v. anche le ordd. Corte cost. nn. 138 e 94 del 2004; n. 479 del 2002; n. 408 del 2001)».
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/12/2017. Il PresidentePresidente? Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud Gastone AndreazzaGastone Palip [CEPOSITXA IN CAICELLERIA L 2. DEN 2018 Jup RE 5