Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 28515
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Sentenza 29 maggio 2007

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In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina è quella dettata dall'art. 31, comma secondo, L. 20 febbraio 1985, n. 47 cui rinvia l'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), sicchè era necessario che entro il termine del 31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura. (Nella specie, non erano state ancora eseguite le opere di tamponatura esterna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 28515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28515
    Data del deposito : 29 maggio 2007

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