Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
In materia edilizia, al fine dell'applicazione del cd. condono edilizio, l'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. L'esecuzione del cd. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 6548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6548 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 12/4/99
2. Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere N. 1250
4. Dott. Grassi Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.49239/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DO CO, n.
7.12.54 Bagheria
avverso la sentenza 22.9.98 della corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale E. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore avv. A.M. Ferretti, in sostituzione dell'avv. S. Chiaramonte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Il 22 settembre 1998 la corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del pretore di Termini Imerese, che il 2 marzo 1998 aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni dieci d'arresto e lire ventuno milioni d'ammenda CO LA, ritenuto colpevole di costruzione senza concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica e di violazioni della legge sul conglomerato cementizio, in Altavilla Milicia il 9.11.94.
Ricorre l'imputato, deducendo due motivi.
Con il primo lamenta violazione dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994. In particolare rileva di avere presentato istanza di sanatoria, di avere corrisposto l'oblazione, dichiarata congrua dal comune di Altavilla e di avere ottenuto il nullaosta dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in data 11 aprile 1997, pur se condizionato all'attuazione di talune modalità esecutive delle opere di rifinitura.
Con il secondo si duole dell'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi. Evidenzia che il pretore e la corte territoriale hanno ritenuto inapplicabile la sanatoria, poiché alla data dell'accertamento mancava parte delle tamponature perimetrali. Ricorda che, secondo la sentenza delle sezioni unite n. 000 72 del 10/01/94 ud. 12/10/93 rv. 195621 ric. Pulerà il magistrato penale dovrebbe soltanto verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento dell'oblazione. In assenza di un provvedimento negativo dell'amministrazione, si verificherebbe l'effetto estintivo. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno constatato che il fabbricato, alla data del sequestro, avvenuto il 9 novembre 1994, si presentava privo in parte delle tamponature laterali.
È noto che in tema di ultimazione dei lavori la legge 28 febbraio 1985, n. 47 - espressamente richiamata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 - ha stabilito una nozione estremamente restrittiva rispetto a quella seguita costantemente dalla giurisprudenza, che, a tal fine, individua tale momento in quello di realizzazione delle rifiniture. L'art. 31 della legge n. 47 citata stabilisce, invece, che si considerano ultimati gli edifici, nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
L'esecuzione del c.d. "rustico" è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria. È evidente che quest'ultima definizione è strettamente legale e si discosta dalla realtà, nella quale un immobile è completo nei limiti applicati dalla giurisprudenza.
Consegue che, nell'ipotesi in cui l'immobile non corrisponde ai criteri normativamente fissati ai finì del c.d. condono, il reato non deve essere dichiarato estinto: la costruzione, anzi, va considerata ancora in corso al momento dell'accertamento, trattandosi di reato permanente.
Al giudice spetta l'accertamento della fattispecie estintiva in ogni suo elemento essenziale. L'indagine sull'epoca di commissione dell'illecito è compito del magistrato penale, al quale la legge non sottrae alcuno dei suoi basilari poteri-doveri.
L'espressione contenuta nella sentenza innanzi citata delle sezioni unite è, pertanto, un passaggio della motivazione, che non chiarisce in ogni aspetto questo profilo.
Certamente vi sono profili tecnici, che sono riservati alla pubblica amministrazione, ma la fissazione della data, in cui il reato si è perfezionato, è indubbiamente attribuita alla giurisdizione ordinaria.
In tal senso, d'altronde, è costantemente orientata la giurisprudenza di questa corte negli ultimi anni:
1) sez. 3 n. 0 8606 del 26/07/95 ud. 07/06/95 rv. 203903 ric. Braida;
2) sez. 3 n. 0 2251 del 01/03/96 ud. 02/02/96 rv. 205387 ric. Della Monica;
3) sez. 3 n. 00 863 del 03/04/96 cc. 22/02/96 rv. 205779 ric. p.m. in proc. Castaldo;
4) sez. 3 n. 0 9011 del 03/10/97 ud. 12/08/97 rv. 208861 ric. Di Fiore;
5) sez. 3 n. 10512 del 20/11/97 ud. 15/10/97 rv. 209074 ric. p.m. in proc. Mazzola;
6) sez. 3 n. 10406 del 15/11/97 ud. 13/10197 rv. 209416 ric. Daniele;
7) sez. 3 n. 0 9367 del 17/10/97 ud. 10/07/97 rv. 209627 ric. p.m. in proc. Testa;
8) sez. 3 n. 0 5376 del 07105198 ud. 23/03/98 rv. 210746 ric. P.M. in proc. Ribisi;
9) sez. 3 n. 0 6160 del 26/05/98 ud. 14104/98 rv. 210962 ric. p.m. in proc. Floris
10) sez. 3 n. 0 7140 del 15/06/98 ud. 05/05/98 rv. 211212 ric. Picchianti).
Nella specie lo stato del fabbricato era quello sopra evidenziato nel giorno del sequestro: i lavori, dunque, erano ancora in corso nel novembre 1994.
La tesi contraria della difesa, secondo cui non vi sarebbe contestazione nel merito sull'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1993, è infondata, in quanto ambedue le motivazioni delle decisioni dei giudici siciliani si occupano proprio di questo tema. La corte d'appello, anzi, così si esprime: "... il 9 novembre 1994 ...il manufatto non poteva considerarsi ultimato ai fini dell'applicabilità della sanatoria ...."
Solo per completezza va osservato che, diversamente opinando, l'accertamento del momento di ultimazione dei lavori, nei casi di inerzia della pubblica amministrazione, sarebbe affidato all'imputato, che dovrebbe ottenere la declaratoria d'estinzione dei reati in base alla sola presentazione della domanda nei termini ed al versamento di congrua oblazione. Questa tesi si mostra erronea, poiché lo stato rinunzierebbe all'esercizio della giurisdizione, affidandosi alla volontà dell'imputato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999