Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In tema di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, quando siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, occorre regolare il concorso tra le due modalità di espiazione fra loro incompatibili nell'ambito di un unitario e immodificato rapporto esecutivo. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3722
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 019892/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC SC, N. IL 10/09/1960;
avverso ORDINANZA del 14/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto il rigettarsi del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 4.3.2007 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo presentato da FI CE - condannato in esecuzione di un cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che comprendeva pure una sentenza del Tribunale di Catania in data 21.2.2001, irrevocabile il 2 giugno 2005 - contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che aveva rigettato la istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, poiché si trattava di pene poste contemporaneamente in esecuzione per condanne l'una anteriore e l'altra posteriore al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, il concorso fra le due modalità di esecuzione fra loro incompatibili doveva essere regolato all'interno dello stesso rapporto esecutivo, non essendo invece possibile operare la scissione ideale delle pene concorrenti poiché ciò avrebbe comportato un ingiusto vantaggio, con violazione dell'art. 3 Cost. a favore di colui che, avendo più titoli in esecuzione, voleva pretendere di fare valere come già eseguita una condanna precedente alla entrata in vigore della legge introduttiva del beneficio;
per cui la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio faceva prevalere la espiazione nelle forme ordinarie dell'unica esecuzione cumulativa.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato rilevando che la condanna ritenuta ostativa era intervenuta per un fatto precedente alla entrata in vigore della L. n. 203 del 2003 ed invocando comunque lo scioglimento del cumulo al fine di attribuire la pena già scontata alla condanna ritenuta ostativa. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso è in effetti infondato. Pur dovendosi rilevare che in effetti la L. n. 207 del 2003 fa più volte rinvio alle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione ed al principio di meritevolezza, caratteristico delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario, peraltro occorre considerare che si tratta, sotto altri profili, di un istituto peculiare, del tutto temporaneo, che, in particolare, a norma della L. n. 207 del 2003, art. 7 si applica soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge più volte citata.
Sotto tale aspetto, qualora siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, come nel caso in esame, è necessario regolare il concorso tra le due modalità di esecuzione, fra di loro incompatibili, nell'ambito di un unitario ed immodificato rapporto esecutivo e non già operare una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in quale misura, opera la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ricomponendo all'esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione delle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa. Il concorso delle pene non può infatti in tal caso essere regolato facendo riferimento all'istituto dello scioglimento del cumulo, ammesso dalla giurisprudenza ad altri fini e per altri istituti penitenziari, essendo la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena un provvedimento legato ad un preciso momento temporale e ad un preciso limite di pena (della L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7), il cui superamento lo esclude in toto, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 8 che richiama gli artt. 51 bis e 51 ter ord. pen. relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 23.9.2005 n. 34279) che ha specificamente rilevato come la sospensione condizionata della pena presenti elementi specializzanti rispetto ad altri benefici, come ad esempio l'indulto che comporta la eliminazione secca di una parte della pena, mentre il regime di cui alla L. n. 207 del 2003 non incide sulla durata della pena, bensì sulle modalità dell'esecuzione, che avviene non nel luogo di detenzione, ma in stato di libertà, peraltro limitato (art. 4) da consistenti obblighi mutuati in parte da misure coercitive previste dal codice di rito ed in parte dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e cioè con modalità incompatibili con la detenzione, per cui, se sopravviene un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, questa deve cessare in quanto incompatibile con la esecuzione ordinaria. Correttamente pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha respinto nel caso in esame la istanza di applicazione della sospensione condizionata alle pene già in esecuzione al momento di entrata in vigore della L. n. 207 del 2003, essendo state tale pene ormai assorbite nell'ambito di un'unica esecuzione cumulativa, preclusiva sotto vari aspetti del beneficio invocato. Il ricorso deve essere in conseguenza respinto in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008