Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17625 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLL ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 1 7625 / 02 IN NOME D OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIUDICE SEZIONE TERZA CIVILE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PACE Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 10037/00Presidente Consigliere Cron. 41476 Dott. Ernesto LUPO Dott. Fabio MAZZA -Consigliere R ep. Rel. Consigliere Ud. 15/10/02Dott. Antonio SEGRETO - Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SP UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO20, OLIVETI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GINO BLOISE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AD TT, rappresentato dalla Sig.ra LA AD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 11, presso 10 studio dell'avvocato RENATO TOBIA, che la difende, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/00 del Giudice di pace di 1933 -1- CASSANO ALLO JONIO, emessa il 21/01/00 e depositata il 22/02/00 (R.G. 234/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Francesco OLIVETI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Cassano all'Ionio, con sentenza depositata il 22.2.2000, accoglieva la domanda proposta da AD ST
contro
FO UI, per danni subiti al suo appartamento in Cassano da infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà del convenuto, e condannava quest'ultimo al risarcimento, liquidato in £. 1999.000, oltre spese processuali. Il giudice riteneva provata la domanda sulla base di una consulenza tecnica di parte, prodotta dall'attore, e sulla contumacia del convenuto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il convenuto, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'attore. Motivi del ricorso 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo il giudice attribuito valore di prova alla consulenza tecnica di parte. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di eguaglianza nel processo, avendo il giudice assegnato valore probatorio alla contumacia.
2. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato. Va, anzitutto, premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di 3 lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta ° mera apparenza della motivazione 0 di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione о falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Quanto al vizio attinente alla violazione di norme processuali nella sentenza pronunciata secondo equità, va osservato che secondo un orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice di pace con il quale si deduca la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) ovvero di efficacia probatoria delle prove, diritto sostanziale e non essendo le stesse norme di processuale e quindi la loro violazione dando luogo ad "errores in iudicando", e non "in procedendo", (Cass. 18.1.2001, n. 717; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1247). Vi è tuttavia autorevole dottrina che ritiene che detta norma, come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbia carattere processuale. Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola residuale di giudizio, in virtù 4 della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118).
4.1.Sennonchè nella fattispecie il giudice di pace non ha base all'applicazione errata di tale principiodeciso in dell'onere della prova, ponendo а carico dell'attore un onere probatorio che esso non aveva, ma ha solo ritenuto che integrassero prove della domanda, quelle che prove non erano. In altri termini, qui non si tratta neppure di una questione di efficacia probatoria delle prove, ma della qualificazione come prova processuale di elementi che prove non sono, con la conseguenza che sulle stesse non poteva fondarsi la decisione a norma dell'art. 115 c.p.c.. 4.2. Infatti nella fattispecie erroneamente il giudice ha domanda sulla base della consulenzaritenuto provata la tecnica di parte, in quanto la stessa ha il valore di mera alligazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 11190/98; Cass. 245/95).
4.3. Inoltre neppure può costituire prova la contumacia del convenuto. Infatti va osservato che anche davanti al giudice di pace , nella decisione emessa secondo equità, vige il principio 5 - --- processuale secondo cui la contumacia del convenuto, di per se' sola considerata, non puo' assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perchè, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 9.12.1994, n. 10554, Cass. n. 2410 del 1985), per cui non trattasi di comportamento processuale dal quale il giudice possa trarre elementi di prova a norma dell'art. 116 c.p.c.. Pertanto, in accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, al giudice di pace di Castrovillari. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al giudice di pace di Castrovillari. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2002 Gavan Fiducin Il Presidente Il cons. est. Antonio Segret IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenze ST Oggi 11 DIC. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST 6