CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21902 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. LO FA AO nato a [...] il [...] 2. FI NO nato a [...] il [...] 3. CO LO NO nato a [...] il [...] 4. ES OS nato a [...] il [...] 5. EN GI nato a [...] il [...] 6. ER OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di NI, TR e AR e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di LO, CH e PO;
uditi i difensori, avv. Stefano Catuara per SE NI, avv. Walter Calogero Tesauro per TR NZ AN, AR VA e LO BI AO, avv. IZ IG per PO AN e CH AR, che hanno Penale Sent. Sez. 5 Num. 21902 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di LO BI AO, NI SE, PO AN, TR NZ AN, AR VA, CH AR (nonché di PU RE - non ricorrente) per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. (capo D) in relazione al fallimento della società IM Maintenance s.r.l. dichiarato il 23 aprile 2010. 1.1. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - ricorso abusivo al credito (artt. 223, comma primo in relazione all'art. 218 legge fall. - capo C); - bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) perché, in concorso tra loro e con NI RA (dominus della fallita), hanno cagionato il fallimento di IM attraverso condotte fraudolente volte ad ottenere l'apertura o la riapertura di linee di credito presso diversi istituti bancari siciliani e lombardi (TO EN filiale di LA, la Banca popolare di Lodi, filiale di LA, Banca popolare di Legnano, filiale di Cuggiono, la Banca Popolare di Milano, filiale di Magenta, Unicredit filiale di Biella, TO cooperativo di IO, filiale di LA, Banco di TO siciliano, filiale Caltanisetta) - capo D. Il titolo di responsabilità e l'apporto concorsuale dei singoli imputati è stato indicato come segue: - LO BI AO, amministratore di fatto di IM Maintenance S.r.I., ha ideato, programmato e coordinato le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento della IM Maintenance S.r.I., predisponendo e attuando contatti diretti e indiretti con funzionari bancari in Lombardia e in Sicilia, ponendo in essere espedienti finalizzati alla formazione e/o alla falsificazione di atti destinati a attestare realtà aziendali inesistenti;
- NI SE e PO AN, in qualità di extranei, hanno fornito ausilio e agevolato la concretizzazione delle operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento di IM Maintenance S.r.l., tenendo contatti diretti con i funzionari bancari sia in Lombardia sia in Sicilia e realizzando espedienti truffaldini finalizzati alla formazione di atti destinati a dimostrare una situazione aziendale non corrispondente al vero;
- AR VA e TR NZ AN, in qualità di extranei, consulenti del lavoro IM Maintenance S.r.l. e, rispettivamente, presidente del consiglio f d'amministrazione e consigliere d'amministrazione di Tecno3 Consulting S.c.a.r.I., hanno fornito un apporto personale e professionale, collaborando nelle operazioni dolose che hanno contribuito a cagionare il fallimento di IM Maintenance S.r.I., sfruttando le loro conoscenza all'interno della Banca di TO Cooperativo G. IO e della Banca di TO Cooperativo di EN per favorire l'apertura di canali preferenziali e velocizzare l'inoltro e il vaglio di pratiche d'accesso al credito;
- CH AR, in qualità di extraneus, ha materialmente creato la falsa documentazione allegata alle istanze inoltrate alle banche. 1.2. Il presente processo trae origine da una più ampia indagine che ha condotto alla incriminazione, tra gli altri, dei soci fondatori e amministratori di IM (CO NI e NI RA) in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché dei reati di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 bis e ter cod. pen.); posizioni definite ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.2.1. Come si legge nella sentenza di primo grado: «A monte dei procedimenti celebrati a Milano, sempre con riferimento ai fatti relativi al fallimento della IM, ne sono stati trattati altri innanzi al Tribunale di LA e Agrigento in cui gli odierni imputati ed altri soggetti erano stati chiamati a rispondere di associazione per delinquere, truffe, falsi ed evasione fiscale (per alcuni di questi reati è stata disposta l'archiviazione, per altri è intervenuta sentenza di primo grado e persistono le misure di prevenzione disposte a carico di BI LO). Nel corso delle più ampie indagini che avevano motivato queste ultime imputazioni, tra marzo e giugno '09 (ovvero circa un anno prima della dichiarazione di fallimento della IM) erano state disposte le intercettazioni telefoniche a carico di RA, LO e dei soggetti che si interfaccia vano con loro, che sono state versate in questo procedimento e che hanno portato ad accertare come tutti gli odierni imputati [...] fossero pienamente consapevoli della condizione di crisi ed insolvenza in cui versava la IM e si fossero attivati con vari espedienti per permetterle di accedere nuovamente al credito bancario, consentendole di restare ancora operativa, di incassare i suoi crediti, di procrastinare il pagamento dei suoi debiti, ai fini peraltro non già di risolvere le difficoltà della società, bensì di personale profitto (ricevendo la promessa di ampi compensi ed organizzando attraverso la fallita ripetute truffe ai danni di società finanziarie).» (pag. 2 sentenza primo grado). 1.2.2. In estrema sintesi il processo riguarda l'ultimo periodo di vita di IM, quando RA trasferisce, formalmente, la sede della società da AR a LA e pone le sorti dell'impresa nelle mani di LO e del gruppo dei suoi collaboratori: AR CH, incaricato di tenere la contabilità della 3 società; NZ TR e VA AR, titolari della Tecno3 consulting, che seguono gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita;
AN PO e RE Pucci°, persone di fiducia del LO, che si trasferiscono a lavorare nella sede di AR;
SE NI, stretto collaboratore di LO, che segue la gestione della contabilità di IM nell'ultimo periodo. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, costoro (odierni ricorrenti), invece di risollevare le sorti della società, ne decretano la fine, utilizzandone lo schermo nei rapporti con gli istituti bancari, per accendere o riaccendere l'accesso al credito della IM (credito concesso, ad esempio, sotto forma di anticipi di fatture a seguito dello sblocco del conto già in essere con la banca Unicredit — sblocco del conto pignorato ottenuto mediante la formazione di una "liberatoria falsa"), in modo da incassare ingente liquidità, non destinata, però, a ripianare i debiti, aggravando così ulteriormente la situazione di esposizione della società, tra cui quella verso l'Erario, che viene addirittura incrementata, procrastinandone in modo artificioso l'adempimento (con l'illecita compensazione di crediti inesistenti, attestati dalle false fatture). 1.2.3. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricorso abusivo al credito (capo C), mentre ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo D). Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che: «gli imputati erano effettivamente intervenuti a riattivare l'accesso al credito della IM con diverse operazioni fraudolente (sostenute da false attestazioni volte ad occultare lo stato di decozione della società) e dall'altro lato che la condizione di dissesto in cui versava la IM nel 2009 (che aveva comportato il blocco di uno dei suoi conti bancari in ragione del sequestro richiesto dalla Agenzia delle Entrate, nonché pressanti richieste di pagamento da parte di fornitori e operai) era certamente nota agli imputati ed era stata peggiorata in ragione non solo dell'accumulo delle spese connesse alla prosecuzione dell'operatività della società fino al momento del fallimento dichiarato ad aprile 2010, ma anche di diverse operazioni poste in essere a detrimento della fallita dagli imputati (quali pagamenti non inerenti prestazioni effettuate in favore della società o realizzati a beneficio dei prevenuti, quali gli interessi e le sanzioni conseguenti alla perdurante evasione fiscale favorita dagli imputati)» (pag. 5 sentenza primo grado). 1.3. La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale. 2. Avverso la pronuncia indicata ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4 3. LO BI AO articola tre motivi. 3.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato. Si sostiene che difetterebbe la prova della condotta del ricorrente. Le deposizioni dei testimoni AR OS e CO sono state confutate dalla difesa mentre sarebbero risultate inattendibili le dichiarazioni dei coimputati RA e CH. In sintesi: - CO avrebbe riferito di un ruolo marginale del LO;
- il AR Matrosimone avrebbe solo redatto le informative relative agli esiti delle intercettazioni telefoniche;
- le accuse dei coimputati sarebbero alimentate da contrasti insorti con LO e dall'intento di andare esenti da responsabilità. Le intercettazioni telefoniche non sarebbero state apprezzate secondo i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I relativi risultati necessiterebbero di riscontri oggettivi nella specie insussistenti. Dalla documentazione versata in atti emergerebbe che LO avrebbe collaborato con gli amministratori della IM soltanto per un mese (da aprile 2009 a maggio 2009); inoltre la dichiarazione di fallimento della IM risalirebbe all'anno successivo rispetto all'intervento del LO nell'amministrazione della società e, per tutto quell'anno, non risulterebbero agli atti mail, intercettazioni telefoniche ed ambientali tra lo stesso e gli amministratori della IM. Non sarebbero stata adeguatamente valutata la deposizione del curatore del fallimento, il quale avrebbe riferito di non aver potuto esaminare la documentazione contabile della fallita perché in possesso di CH. In definitiva i giudici di merito non avrebbero valutato nella completezza del loro contenuto le dichiarazioni testimoniali;
mentre il giudice di appello "non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si è limitato ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata». 3.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'esame dell'imputato CH AR o, comunque, dalla acquisizione (anche in copia) delle dichiarazioni inviate alla Corte di Appello di Milano, per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale di "Marassi" di Genova. 5 CH avrebbe scagionato LO al quale attribuiva "il ruolo di vittima e di soggetto su cui erano piovute accuse pilotate da alcuni coimputati". 3.3. Con il terzo si contesta la mancata riduzione della pena, nella misura massima prevista, per le circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 4. NI SE propone cinque motivi. 4.1. Con il primo eccepisce la nullità e/o inutilizzabilità contra se dei risultati delle intercettazioni, perché acquisiti in assenza dei presupposti di cui all'art. 270, cod. proc. pen.. Il ricorrente, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite CA (sentenza n. 51 del 2020), osserva che non ricorrerebbe alcuna ipotesi di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., tra il reato qui in contestazione e i reati a lui ascritti nel procedimento penale n. 368/09 r.g. n r. Procura della Repubblica presso Tribunale di LA, nel cui ambito sono stati adottati i decreti di intercettazione. In particolare il ricorrente evidenza che il procedimento n. 368/09 r.g. n r. ha riguardato: - i reati di associazione per delinquere (capo A) e relativi delitti scopo (B, C, D, E, F, G, H, I, M, N) che hanno avuto attinenza anche con la vicenda IM Manteinance, ai quali, però egli è sempre rimasto estraneo;
- i reati di associazione per delinquere (capo O) e reati-fine (P, Q, R, S, T, U, V, Z e altri) che lo hanno visto sottoposto a indagini e che hanno riguardato ipotesi di falso in materia di pratiche di riabilitazione di protesti;
nessuno di questi fatti ha coinvolto la società IM;
con riguardo a tali condotte l'azione penale non è stata esercitata perché il procedimento è stato archiviato per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., "violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Cass. Sez. Un. n. 6682 del 1992, in relazione al capo D) dell'imputazione". Secondo il ricorrente la struttura probatoria alla base della affermazione di responsabilità del ricorrente si fonderebbe soltanto su elementi di carattere indiziario, non rispondenti però ai requisiti della prova logica richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella interpretazione delle Sezioni Unite Musumeci. A carico dell'imputato deporrebbero soltanto i colloqui oggetto di captazione e le dichiarazioni del teste CO. 6 Obietta il ricorrente che: - dalla conversazione al progr. 954 del 19/05/2009 non emergerebbe la responsabilità del NI, posto che l'incontro con il dottor LL "non c'è mai stato e comunque è stato posticipato, nessuna relazione è stata mai inviata dal NI al dott. LL, né lo stesso dott. LL è stato mai sentito dall'accusa al fine di smentire o meno l'invio della relazione di incontri e/o con il NI"; - la testimonianza di CO "non può trovare alcun riscontro, in quando il NI non si è mai occupato di contabilità dell'azienda non avendone le competenze, non poteva sostituire il rag. MA CO non essendosi mai occupato di contabilità aziendale e non avendo alcun titolo per potersene occupare"; in ogni caso è lo stesso CO a scagionare NI in un altro passaggio delle sue dichiarazioni;
- a differenza di quanto ricavato da alcune affermazioni di GA, PU e PO, LO non avrebbe pagato NI proprio perché quest'ultimo non aveva prestato alcuna attività nel contesto in esame;
- nulla a carico di NI riferisce il AR OS, mentre, secondo le dichiarazioni del AR Alfinito, il conto corrente di IM acceso presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di Magenta (n.19801, delegati NI, RA e Bellavia) risultava aperto diversi anni prima del presunto intervento del NI e non sarebbe stato accertato "se il presunto intervento di NI avesse portato alla concessione di nuove linee di credito o se, semplicemente, queste non fossero state attivate nel prosieguo presso tale Istituto"; - circa la cosiddetta "liberatoria", l'estraneità del NI emerge dalla conversazione progressivo n. 531 del 31 marzo 2009. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.. Difetterebbero i presupposti applicativi del concorso dell'extraneus nel reato fallimentare. Il giudice dell'appello avrebbe desunto la responsabilità del ricorrente dal ruolo formale dallo stesso esercitato senza tener conto che, in mancanza di una sufficiente specificazione del concreto "dinamico" contributo concorsuale apportato dall'extraneus nel reato dell'amministratore di diritto, la posizione soggettiva dell'imputato non avrebbe potuto travalicare il perimetro della mera connivenza non punibile. La responsabilità del professionista nei reati di bancarotta postula una condotta fattiva consistente in consigli o suggerimenti all'intraneus sui mezzi giuridici per realizzare il fine illecito, nella consapevolezza dei propositi perseguiti dal concorrente. Rammenta il ricorrente che: 7 - vedendosi in materia di reati dolosi, dovrà trattarsi di rappresentazione effettiva;
- "la valutazione circa la conoscibilità/rappresentabilità dell'evento futuro dovrà essere fondata su elementi oggettivi esistenti nel tempo nel quale viene (deve essere) collocata la condotta doverosa che l'omittente non realizzò (e che, invece, ex art. 40 cpv c.p., avrebbe dovuto porre in essere)". 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al "capo A" (rectius capo D). Non sarebbe probante la conversazione indicata dalla Corte di appello. Inoltre il giudice di secondo grado avrebbe ignorato le doglianze difensive circa l'inconsapevolezza da parte di NI delle finalità illecite degli amministratori, dimostrata dalla mancata conoscenza di dati oggettivi, e non solo di bilancio, inerenti alle attività patrimoniali e agli affari della società. 4.5. Con il quinto motivo (illustrato alle pagg. 26 e 27 dell'atto di impugnazione e indicato con il numero romano VIII), il ricorrente deduce violazione di legge in punto di quantificazione della pena. 5. PO AN sviluppa due motivi. 5.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'ad. 223, comma secondo. n. 2, legge fall., per avere posto in essere operazioni dolose consistenti nel "continuo ricorso al credito". Il Tribunale ha escluso che la fallita avesse ottenuto nuovi finanziamenti mentre ha collegato la responsabilità dell'imputato a condotte mai contestate: realizzazione di operazioni distrattive che sarebbero state poste in essere a detrimento del patrimonio della fallita, nonché talune pratiche di finanziamento a fronte della cessione del quinto dello stipendio concluse tra la IM e alcune società finanziarie. La questione, già sollevata in sede di appello, avrebbe ottenuto una risposta contraddittoria e illogica. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli. Il ricorrente è chiamato a rispondere del compimento di attività abusive (falsa "liberatoria" presentata alla Unicredit e ottenimento dei DURC) allo scopo di conseguire l'attivazione o riattivazione dei rapporti bancari presso taluni istituti di credito. 8 La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe omesso di illustrare il nesso di causalità tra aggravamento del dissesto e le predette attività dissimulatorie. Sostiene il ricorrente che: - le condotte in rassegna sarebbero prodromiche rispetto all'attività di ricorso abusivo al credito che, però, non si sarebbe mai realizzata;
- la stessa sentenza di primo grado (pag. 16) dà atto che lo "sblocco", grazie alla liberatoria, del conto corrente accesso presso la Unicredit, ha comportato una riduzione della esposizione debitoria di IM verso la Banca;
- l'ottenimento del DURC non ha creato o aggravato il dissesto della società, rappresentando detta operazione una condotta meramente "preparatoria" rispetto al contestato ricorso al credito, da cui non è conseguito alcun concreto pregiudizio per la fallita. Del resto non sarebbe provato che il DURC fosse stato effettivamente utilizzato. 6. TR NZ AN e AR VA, con lo stesso atto a firma del comune difensore, si affidano a tre motivi. 6.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 125, 192 e 521 cod. proc. pen.. Dall'istruttoria svolta sarebbe emersa la totale estraneità dei ricorrenti ai fatti in contestazione. 6.1.1. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto già allegato e documentato in sede di gravame in ordine alla circostanza che i due imputati non hanno intrattenuto alcun rapporto con gli istituti di credito e che, a supporto di tale affermazione, sono state prodotte le dichiarazioni rilasciate dalla Banca IO, TO EN (Banca CA) e Unicredit, tutte univoche nell'escludere un rapporto di consulenza esterna del TR e del AR. 6.1.2. I ricorrenti sostengono, poi, che a fondamento della affermazione di responsabilità non potrebbero porsi i risultati delle intercettazioni telefoniche, sia perché disposte in altro procedimento, definito dinanzi al Tribunale di LA, n. 159/2015 R.G.Trib. con declaratoria di estinzione per prescrizione, sia perché irritualmente acquisiti, avendo il "PM di quel processo depositato le trascrizioni fuori udienza e senza che vi fosse alcun contradditorio". 6.1.3. All'interno del medesimo motivo, si deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 6.2. Con il secondo motivo i ricorrenti riprendono l'eccezione di inutilizzabilità, ex art. 270 cod. proc. pen., degli esiti intercettativi perché relativi a procedimento avente ad oggetto reati privi di legame oggettivo con quello qui in contestazione. 9 6.3. Con il terzo, denunciando vizio di motivazione, tornano al tema della valenza probatoria dei documenti prodotti che scagionerebbero gli imputati, perché mai entrati in contatto con gli istituti bancari. Evidenziano l'apoditticità della risposta ottenuta dalla Corte di appello che si sarebbe limitata a definire irrilevanti le attestazioni degli istituti bancari, senza esporre alcuna ragione giustificativa. 7. CH AR articola due motivi. 7.1. Con il primo denuncia carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. La Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado senza affrontare gli specifici motivi di appello che la difesa aveva posto sui seguenti profili: - le condotte distrattive addebitate ai coimputati in qualità di precedenti amministratori della fallita hanno rappresentato la causa esclusiva del dissesto finanziario della società IM;
mentre le successive attività di ricorso al credito da parte del CH non hanno aggravato la situazione patrimoniale della fallita, ma sono state improntate a risanare il patrimonio netto della stessa;
- gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di parte che aveva messo in luce la mancanza di una prova certa circa l'effettiva concessione di linee di credito da parte della banche contattate dall'odierno ricorrente e circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte contestate e la dichiarazione di insolvenza. 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 8. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR sono inammissibili I ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA sono infondati. 2. Casi e limiti del ricorso per cassazione. Prima di affrontare i motivi di ricorso proposti dai singoli ricorrenti, è opportuno ricordare i principi che governano il ricorso per cassazione. 10 2.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla sussistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 2.2. La motivazione della sentenza impugnata si struttura in modo logico e consequenziale: esposizione riassuntiva dei fatti in contestazione secondo la ricostruzione del giudice di primo grado (pagg. 4-8); enunciazione dei motivi di appello (pagg. 8-22); motivi della decisione con trattazione unitaria delle questioni comuni (pagg. 22-34); disamina degli specifici motivi di gravame proposti da ciascun imputato (pagg. 34 e ss.). A fronte di tanto, significative parti dei ricorsi soffrono di errori di impostazione e prospettiva, che finiscono per relegare nell'alveo della inammissibilità molte delle doglianze proposte. Si fa riferimento a quelle censure che riversano sulla Corte di cassazione le medesime questioni di fatto coltivate nei precedenti gradi di giudizio, senza cernita di rilevanza, efficacia e deducibilità, ignorando le risposte già ottenute, ma, soprattutto, dimenticando che il ricorso per cassazione richiede un confronto critico non con le prove raccolte ma con l'esito decisorio conclusivo e con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in un'ottica di sintesi. Va ricordato che motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati e, altresì, quando difettino della necessaria 11 correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Questioni processuali. 3.1. Alcuni ricorrenti sollevano questioni processuali in ordine a: la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.; il mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, sanzionato con la nullità ex art. 522, comma 1, cod. proc. pen.. È bene chiarire che la violazione di legge processuale è riconducibile unicamente alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non anche alla lettera b) del medesimo articolo, erroneamente citata nei ricorsi, riguardante l'inosservanza della legge sostanziale. Sotto il profilo in rassegna va ricordato non è deducibile il vizio di motivazione, che attiene alle sole questioni di fatto e non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. U, n. 155 del 29 settembre 2011, dep. 2012, Rossi, in motivazione). Pertanto, nel valutare la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice di merito per giustificarla. 3.2. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il ricorso proposto da NI SE, nonché quelli, contenuti nel medesimo atto, di TR NZ AN e AR VA eccepiscono, con diversità di accenti, l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen.. TR e AR sollevano una questione di ordine più generale (primo e secondo motivo), NI SE (primo motivo) vi aggiunge un ulteriore profilo più strettamente afferente alla propria posizione. Le eccezioni sono infondate. 3.2.1. Si impone una premessa chiarificatrice. Torna applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore alla nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; il delitto qui in rilievo non rientra nel 12 novero di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre risponde alle condizioni di cui all'art. 266 cod. pen.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite CA (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata disposta ab origine. A questa conclusione le Sezioni unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» tra il reato per cui l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest'ultimo riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, rispettoso del disposto dell'art. 15 Cost. che vieta "autorizzazioni in bianco". Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. In sostanza per "diversi procedimenti", ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. Vale a dire: solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. Ergo il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata" espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen.: - reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c). Di contro, per individuare lo "stesso procedimento", non è sufficiente un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. 13 A tale ultimo riguardo è bene anticipare, sin d'ora, che sono privi di valore, ai fini in rassegna, tutti i riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, a: la connessione delle indagini (non dei reati) sotto il profilo probatorio, oggettivo e finalistico (pag. 25); all'unico filone investigativo (pag. 27); al collegamento probatorio (pag. 29). 3.2.2. Il meccanismo valutativo che le Sezioni Unite CA impongono deve muovere dal fatto-reato oggetto dei decreti originari di intercettazione disposti nel procedimento n. 368/09 r.g. n r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA per poi verificare se tra quel fatto-reato e quello qui in contestazione vi sia una connessione qualificata riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen.. Ebbene le operazioni di intercettazioni hanno riguardato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a diversi degli odierni ricorrenti al capo A) del procedimento iscritto a LA afferente a un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di truffe e falsi (capi B, C, D, E, F, G, H, I, M, N), tra cui anche le condotte involgenti la società IM. È ravvisabile allora una connessione qualificata ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra il ridetto reato associativo e quello di bancarotta fraudolenta impropria oggetto del presente processo, poiché si tratta di fatti interessati da una programmazione unitaria, commessi, quindi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il legame sostanziale tra fatti-reato consente di affermare che si verte in una situazione di "stesso procedimento" che consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni. 3.2.3. Il ricorso di NI attinge un ulteriore e più specifico profilo. Secondo il ricorrente, sarebbero inutilizzabili, nei suoi confronti, gli esiti delle intercettazioni in quanto egli — a differenza degli odierni coimputati — è rimasto completamente estraneo ai reati oggetto di intercettazione nel procedimento di LA (capo A e relativi delitti - scopo); mentre i reati a lui contestati in quel procedimento (capi O e seguenti) sono privi di connessione sostanziale con quello qui in rassegna. La tesi, pur suggestiva, non può essere accolta. La Corte di cassazione, pronunciandosi su un caso analogo, ha stabilito che: «I risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi» (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 - 01). 14 Questo collegio ritiene di aderire al principio già espresso, condividendo le ragioni poste a sostegno del medesimo e che, per comodità, di seguito vengono trascritte. Il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori. Ciò in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno e più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo. Invero i gravi «indizi di reato» (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. peri., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr, tra le ultime Sez. 1 n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354). D'altra parte rappresentano regole indiscusse quelle per cui: le intercettazioni possono essere disposte in un procedimento a carico di ignoti e nessuno mette in dubbio che i relativi esiti siano utilizzabili nei confronti degli autori del reato successivamente individuati;
allo stesso modo possono essere autorizzate intercettazioni verso le vittime del reato, senza limiti soggettivi di utilizzabilità. Tornando al tema qui in rilievo è stato affermato che la «disciplina di utilizzabilità afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tutti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell'attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti» (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo). Quindi, anche nell'ottica della indagine sulla unicità o alterità dei procedimenti ai fini dell'art. 270 cod. proc. pen., è erroneo richiamare la posizione di uno dei concorrenti rispetto al fatto-reato, perché la "visuale" soggettiva non è pertinente all'istituto in esame. A quest'ultimo riguardo si rende opportuna una ulteriore precisazione, onde fugare possibili equivoci. In tema di competenza per connessione la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o 15 - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (cfr. Sez. 2, n.49520 del 29/11/2019, L.E., non mass.; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 6, n. 914 del 16/03/1999, Rv. 214782). Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Unite (sentenza n. 53390 del 26/10/2017) quando hanno affermato che - a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 12, lett, c) cod. proc. pen. - quella di cui all'art. 12 lettera b) (concorso formale e continuazione) richiede la coincidenza degli autori dei reati. È opinione del collegio che questo principio, data la ratio ispiratrice, rimanga circoscritto all'ambito processuale dello spostamento di competenza per connessione, ma non assurga a criterio assoluto e, in particolare, non sia idoneo a incidere sulla nozione di "connessione" intesa come "legame sostanziale" tra reati, rilevante in tema di intercettazioni. Ciò in ragione della essenza e della ratio dell'istituto in rilievo, sopra poste in risalto in termini che trovano autorevole conferma in alcuni passaggi motivazionali delle citate Sezioni Unite CA (cfr. paragrafo 11): - «la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. riguarda [...] procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri»; - questa «connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza [...] di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali»; - «in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un - autorizzazione in bianco"». Osserva questo collegio che se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul «legame sostanziale» 16 dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi. 3.2.4. In conclusione, nella specie, si vede nell'ipotesi di "stesso procedimento" che paralizza l'operatività del divieto di utilizzabilità previsto dall'ad. 270 cod. proc. pen. nei confronti di tutti i ricorrenti. 3.2.5. Con il primo motivo TR e AR si lamentano anche che i risultati delle intercettazioni sarebbero stati irritualmente acquisiti, avendo il "PM di quel processo depositato le trascrizioni fuori udienza e senza che vi fosse alcun contradditorio". L'eccezione è manifestamente infondata, dato che i risultati delle intercettazioni sono stati introdotti nel presente procedimento attraverso l'espletamento di una perizia nel contraddittorio delle parti. 3.3. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. PO AN, TR NZ AN e AR VA deducono la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. 3.3.1. Va subito rilevato che l'eccezione di TR e AR viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile perché tardiva (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). 3.3.2. Con il primo motivo di ricorso PO sostiene di essere stato condannato per un fatto-reato diverso rispetto a quello a lui contestato. L'eccezione è manifestamente infondata. In tema di correlazione accusa e sentenza, la Corte di cassazione, espressasi anche a Sezioni Unite, ha stabilito che: «Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Nella specie, basta il semplice raffronto tra capo di imputazione e sentenza per evidenziare la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. PO: - è stato chiamato a rispondere, quale concorrente extraneus, del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per aver fornito ausilio agli / 17 amministratori della fallita, e in particolare all'amministratore di fatto LO BI AO del quale era stretto collaboratore, nel concretizzare le operazioni che hanno cagionato il fallimento di IM Maintenance S.r.l., intrattenendo contatti diretti con funzionari bancari sia in Lombardia sia in Sicilia e ponendo in essere espedienti finalizzati alla formazione di atti contenenti attestazioni false sulla situazione dell'impresa (cfr. capo di imputazione); - è stato condannato perché si era organizzato con i coimputati per la presentazione di una falsa liberatoria al fine di sbloccare uno dei conti correnti già in essere di IM - e, segnatamente quello presso Unicredit, che era stato posto sotto sequestro su iniziativa di TA -, nonché per una serie di altre operazioni come l'apertura di alcuni conti correnti a LA, la ricerca di altri finanziamenti, la predisposizione di DURC irregolari, finalizzati tra l'altro alla presentazione della società presso altri istituti di credito o presso OF (pagg. 37 e 38 sentenza impugnata). La identità del fatto è di palmare evidenza. 4. LO BI AO. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è versato in fatto e propone una rilettura, selettiva e parziale del materiale probatorio, così ponendosi al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità (cfr. sopra paragrafo 2). La doglianza, inoltre, è generica poiché evita di confrontarsi adeguatamente con l'ampia disamina condotta dal giudice di merito sulle dichiarazioni raccolte e sul contenuto delle intercettazioni (pagg. 43 e ss. sentenza impugnata). 4.2. Il secondo motivo — che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione dell'esame dell'imputato CH AR o, comunque, dalla acquisizione delle sue dichiarazioni scritte — è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili. 4.2.1. CH AR è imputato in questo processo e non ha mai inteso sottoporsi a esame;
nel giudizio di appello non ha rilasciato dichiarazioni spontanee, riservandosi di far pervenire uno scritto (come poi ha fatto). Non può configurarsi alcuna omissione rispetto al mancato espletamento dell'esame di un coimputato che se ne è sottratto. Peraltro l'imputato non ha avanzato istanza di rinnovazione istruttoria alla Corte di appello;
quindi in sostanza si duole del mancato accoglimento di una richiesta di prova che non ha mai presentato. 4.2.2. In secondo luogo il motivo è generico perché non illustra, in maniera specifica, come le dichiarazioni di CH sarebbero in grado di incidere con efficacia decisiva sulla complessa architettura probatoria disegnata dalla doppia 18 conforme di condanna che fa leva sul contenuto di numerosi colloqui oggetto di intercettazione. 4.2.3. In terzo luogo il motivo è manifestamente infondato lì dove si duole della mancata acquisizione delle dichiarazioni di CH AR, inviate alla Corte di Appello di Milano, per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale di "Marassi" di Genova: i due manoscritti redatti da CH AR, trasmessi dalla casa circondariale il 6 giugno 2022 e il 16 giugno 2022, si trovano inseriti all'interno del nel fascicolo processuale e pertanto sono acquisiti in atti;
4.3. Il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nella specie (cfr. pag. 45 sentenza impugnata), di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 5. NI SE Il ricorso è infondato. 5.1. Il primo motivo, dedicato alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è infondato per le ragioni già esposte sopra al paragrafo 3.2. 5.2. Si espone a diversi rilievi di inammissibilità il secondo motivo con il quale il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., "violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Cass. Sez. Un. n. 6682 del 1992, in relazione al capo D) dell'imputazione". 5.2.1. L'art. 606, comma 1, lett. b), riguarda la violazione di legge sostanziale, non l'inosservanza della legge processuale contemplata dalla successiva lettera c (cfr. sopra paragrafo 3.1.). Peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. 19 'ft pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 5.2.2. La censura evoca parametri valutativi non pertinenti quando fa riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e alle Sezioni Unite Musumeci. L'affermazione di responsabilità dell'imputato non si basa affatto su elementi indiziari, ma fa leva su: i risultati delle intercettazioni (dialoghi ai quali l'imputato partecipa) e le deposizioni testimoniali. 5.2.3. Infine il motivo non è rispettoso dei principi che governano il giudizio di legittimità (cfr. sopra paragrafo 2), poiché si sostanzia in inammissibili doglianze in fatto. 5.3. Il terzo motivo, che contesta la sussistenza di un apporto concorsuale, è generico. Esso evoca principi astratti sulla responsabilità del professionista, senza calarli, però, in un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità del NI non per il ruolo formale ricoperto, ma perché dalle intercettazioni è emerso il suo pieno coinvolgimento nella condotta illecita sotto il profilo sia materiale sia psicologico. Il giudice di merito conduce una ampia disamina delle emergenze a carico dell'imputato (pagg. 48 e ss.) con le quali il ricorso evita di misurarsi. 5.4. Stessa corte segue il quarto motivo che attiene all'elemento soggettivo. Anche in questo caso la doglianza è declinata in fatto e non riesce a trovare un vizio logico nell'apparato argomentativo della pronuncia di condanna. 5.4.1. Va ricordato che, nel caso di fallimento per effetto di operazioni dolose il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore proprio del reato nella rappresentazione dell'evento che ne consegue (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108 - 01). Consapevolezza e volontà che i giudici di merito hanno tratto dal contenuto esplicito delle conversazioni intercettate (cfr. pagg. 49 e 50): «Emblematica della piena consapevolezza da parte di NI della situazione di grave dissesto della fallita è la conv. progr. 8303 del 16.6.09 (p. 53), ove il coimputato PO commentava appunto con NI e la PU la grave crisi della IM sottolineando che la società aveva "2,7 mln di scoperto" ed aggiungendo che altrimenti mai RA si sarebbe rivolto a loro ("se era messo bene qua veniva?!")» (pag. 50). 5.5. Il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile per le ragioni già esposte per la posizione LO (cfr. paragrafo 4.3). 20 Le ragioni sulla congruità della pena applicata al ricorrente sono esposte a pagina 50 della sentenza impugnata e si sottraggono a censure di legittimità. 6. PO AN. Il ricorso è inammissibile. 6.1. È manifestamente infondata l'eccezione, coltivata con il primo motivo, sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza, come illustrato sopra al paragrafo 3.3. 6.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo che denuncia l'assenza di motivazione sul nesso di causalità tra aggravamento del dissesto e attività dissimulatorie (meramente prodromiche a quelle di ricorso abusivo al credito mai realizzatesi). 6.2.1. La questione posta soffre di un errore di impostazione che richiede un chiarimento. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 26168401) La Corte di cassazione ha poi avuto modo di chiarire che le "operazioni dolose" possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice la circostanza che nell'immediato le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono produrre un effetto apparentemente favorevole all'impresa, quando gli effetti di medio periodo portano a una crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione). 6.2.2. Deriva che, ai fini della integrazione del reato, è irrilevante che le condotte dolose in contestazione siano definite "prodromiche" al ricorso abusivo al credito, né rileva che dalle stesse non sia derivato un immediato depauperamento (ed anzi un effetto apparentemente benefico), poiché quel che assume valenza è che si inseriscano in una operazione complessa che, alla fine, ha aggravato o concorso ad aggravare il dissesto. 6.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello affronta, senza cadute logiche, il tema del nesso di causalità (cfr. pagg. 36 e ss.): 21 «In particolare, LO e gli altri imputati erano intervenuti, attraverso la formazione di documentazione falsa o mediante l'interessamento di loro conoscenti, a sbloccare il conto presso Unicredit, riattivando anche gli altri rapporti bancari già in essere ed accendendone altri cinque nuovi a LA e Caltanissetta. La circostanza, quindi, che la fallita non avesse ottenuto nuovi finanziamenti ed avesse complessivamente aggravato i suoi debiti verso gli istituti di credito tra il 2009 e il momento del fallimento, è del tutto irrilevante ai fini di escludere il contestato nesso causale. Infatti, è stato accertato che proprio attraverso l'attivazione o riattivazione di questi rapporti bancari la società aveva potuto continuare ad operare, incassando i suoi crediti e ottenendo anticipi su fatture per operazioni inesistenti, raccogliendo così il denaro che era stato trasferito anche presso altre società facenti capo a NI e RA o era stato utilizzato per effettuare pagamenti non giustificati per la IM, il cui patrimonio era stato così in vario modo depauperato» Ancora, gli imputati si erano tutti concretamente attivati - ognuno fornendo il proprio peculiare contributo causale - affinché la società potesse continuare ad operare, nonostante non vi fossero le condizioni per svolgere ulteriormente l'attività per cui la stessa era stata costituita. Gli odierni imputati, invero, non solo si erano organizzati per la presentazione di una falsa liberatoria al fine di sbloccare uno dei conti correnti già in essere della società - e, segnatamente quello presso Unicredit, che era stato posto sotto sequestro su iniziativa di TA -, ma anche una serie di altre operazioni come l'apertura di alcuni conti correnti a LA, la ricerca di altri finanziamenti, la predisposizione di DURC irregolari, finalizzati tra l'altro alla presentazione della società presso altri istituti di credito o presso OF. Tutto questo complesso di operazioni e condotte fraudolente ha permesso alla società di dissimulare la reale condizione di grave crisi finanziaria in cui versava, simulando - diversamente - una apparente situazione in bonis della stessa, ingenerando così un affidamento incolpevole nei soggetti che con la stessa entravano in contatto, con particolare riferimento agli Istituti di credito». 6.4. La posizione di PO viene affrontata dal giudice di appello alle pagine 38 e ss.): «La penale responsabilità del PO e, pertanto, la sua piena partecipazione alle diverse operazioni poste in essere dai coimputati, è stata incontrovertibilmente dimostrata dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, come analiticamente riportate in sentenza. Le conversazioni (trascritte a pagina 39) « [...] non lasciano alcun dubbio circa il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda in esame. E che forniscono adeguato riscontro alle dichiarazioni eteroaccuatorie della coimputata PU». 22 Quando già il Tribunale aveva evidenziato come, dalle dichiarazioni della PU e dal complesso delle conversazioni intercettate, l'imputato risultava coinvolto in modo diretto in varie operazioni a detrimento della fallita e non si era limitato- come da lui asserito- a presentare la IM presso l'istituto di TO del EN. È emerso che PO: - «si era interessato a ritirare la liberatoria da presentare presso l'Unicredit; - è stato presente il 01.04.2009 quando, nel corso di una telefonata, LO aveva esposto a CH diversi problemi della IM e, in particolare quello relativo al DURC;
- l'imputato aveva più volte contestato a RA l'operato di LO, sottolineandogli che il DURC - da utilizzare anche per l'accredito della società presso le banche - era stato ottenuto dal coimputato in forza del bilancio che lo stesso aveva creato;
Secondo il Tribunale, il dolo che aveva presieduto le azioni dell'imputato è apparso chiaramente dalla conversazione del 20.05.2009 in cui il medesimo ha dichiarato che "se con le carte siamo capaci di giocare giusti ... siamo a posto pe tutta la vita"». Tutti elementi non scalfiti, sotto il profilo della tenuta logica, dal ricorso, che si dimentica anche di confrontarsi con la chiamata in correità di PU. 7. TR NZ AN e AR VA. I ricorsi sono infondati. 7.1. Sono infondati il primo e il secondo motivo quando deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni (cfr. sopra paragrafo 3.2.). 7.2. È inammissibile perché nuova la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, coltivata all'interno del primo motivo di ricorso (cfr. sopra paragrafo 3.3.). 7.3. Sono manifestamente infondate le doglianze sviluppate con il primo e il terzo motivo che rivendicano la totale estraneità degli imputati ai fatti e la mancata valutazione di prove documentali asseritamente decisive. 7.3.1. Circa la ricostruzione delle condotte dei ricorrenti la Corte di appello ha condiviso le valutazioni del Tribunale: «Il giudice di prime cure ha ritenuto che gli odierni imputati, non si sono limitati a seguire la redazione delle buste per gli operai della IM, ma hanno interagito - per tutte le operazioni descritte - con gli altri imputati. In particolare, è risultato che: - hanno prospettato a LO il loro intervento nell'accreditare la fallita presso più istituti di credito;
23 - hanno collaborato con LO e con gli altri imputati per evitare alla IM il pagamento dei debiti fiscali attraverso la compensazione di crediti fittizi e per farle ottenere lo stesso DURC. La partecipazione alle operazioni, nonché la volontà di proseguire anche dopo la rottura con LO - ad avviso del primo giudice - ha reso evidente la loro consapevolezza della condizione di insolvenza della società e la volontà di tenerla in vita, dissimulando lo stato di insolvenza della stessa, con il fine di avvantaggiarsi loro stessi direttamente ed indirettamente del fatto di averne fatto proseguire l'attività». Le tesi coltivate in sede di appello, e qui riproposte, vengono esaminate e confutate alle pagine 45 e ss. della sentenza impugnata: «La difesa evidenzia la carenza di motivazione del primo giudice in ordine alle produzioni effettuate all'udienza del 28.01.2021, aventi ad oggetto tre certificazioni rilasciate rispettivamente dalla Banca IO, dalla Banca CA e dalla Unicredit, dalle quali emergerebbe l'assoluta assenza di rapporti degli imputati con i citati Istituti di credito. Ritiene la Corte che la circostanza è assolutamente irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità concorsuale attribuita ai predetti imputati nella vicenda in esame. Il fatto che i detti istituti di credito abbiano attestato di non essersi avvalsi della consulenza degli imputati è del tutto compatibile con la tesi accusatoria, che presuppone il ruolo attivo svolto da TR e AR quali consulenti dell'imputato LO. Gli imputati, rispettivamente presidente del Cda e consigliere della Tecno3 consulting, dovevano seguire gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita e d erano in costante contatto con LO e gli altri imputati per la realizzazione delle contestate operazioni. Il complesso meccanismo oggetto del presente procedimento attiene proprio allo "sfruttamento" di rapporti intercorrenti tra i vari imputati e i funzionari degli istituti di credito, nonché l'approfittamento delle "giuste conoscenze": è evidente che tutto ciò non poteva avere un avallo formale da parte del direttore generale della banca. La documentazione prodotta dalla difesa, attestante l'assenza di formali rapporti di consulenza esterna degli imputati con gli istituti di credito citati, attiene alla qualificazione giuridico-formale dei rapporti lavorativi in capo a tali imputati, che mai sono stati considerati dall'Accusa e dal Tribunale di tipo contrattuale, venendo, invece, in considerazione la loro abituale dimestichezza a rapportarsi con i vari esponenti del mondo creditizio-bancario. Di contro, il coinvolgimento degli stessi nella complessa attività fraudolenta posta in essere dagli imputati è stato provato in maniera incontrovertibile dalle 24 intercettazioni effettuate: il contenuto di queste non ha lasciato alcun dubbio in ordine all'attività degli imputati. Le certificazioni predette, perciò, appaiono assolutamente inconferenti rispetto a quanto emerso dal compendio probatorio raccolto in sede di giudizio di primo grado». È chiaro che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta affatto di risposta apodittica e priva di ragione giustificativa. La Corte di appello spiega, con coerenza e pertinenza, perché le attestazioni rilasciate dagli istituti di credito non valgano a scagionare gli imputati: i loro rapporti con alcuni funzionari di banca (testimoniati dalle numerose intercettazioni) erano confidenziali, riservati e non trovavano ufficializzazione nel conferimento di consulenze da parte del direttore dell'istituto bancario. 8. CH AR. Il ricorso è inammissibile I due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 8.1. Come già ricordato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 26218901; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, n.m. sul punto). 8.2. La Corte di appello si è già preoccupata di affrontare i temi nuovamente sottoposti, senza elementi di novità, al giudice di legittimità. In particolare: - la sussistenza del reato e il nesso eziologico (primo motivo) sono valutati a pag. 41; - la consapevolezza e il dolo (primo motivo) sono considerati alle pagg. 41 e ss che valorizzano i risultati delle intercettazioni;
- la irrilevanza della consulenza ID viene esposta a pag. 42; - l'insussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (secondo motivo) viene esplicitata a pag. 43, in ragione del "rilevante" contributo 25 causale offerto dal CH «egli aveva la completa gestione della contabilità della IM S.r.l. e, quindi, contezza evidente della situazione in cui la stessa versava da tempo [4 La compiuta valutazione di tali emergenze riscontra indubbiamente sia l'intensità del dolo del reato presupposto -contestato dall'appello con argomentazione del tutto generica - che la solidità e rilevanza del contributo causale derivante dalla condotta posta in essere dal CH, incompatibile con l'attenuante invocata». 9. Consegue che: - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
- vanno rigettati i ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA, con condanna al pagamento delle spese processuali. Il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dodici e mesi sei) non è decorso alla data odierna (sarebbe decorso il 19 maggio 2023), tenuto conto di 208 giorni di sospensione: - 53 giorni per rinvio (per impedimento) udienza del 15 gennaio 2020 (al 26 marzo 2020), ma computati i giorni solo fino a 8 marzo 2020, poiché dal 9 marzo opera la sospensione cd. Covid;
- 64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 26 marzo 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 221, Sanna, Rv. 280432 - 02); - 87 giorni per rinvio dal 17 dicembre 2108 al 14 marzo 2019 per adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi di categoria;
- 4 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 per adesione all'astensione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di NI, TR e AR e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di LO, CH e PO;
uditi i difensori, avv. Stefano Catuara per SE NI, avv. Walter Calogero Tesauro per TR NZ AN, AR VA e LO BI AO, avv. IZ IG per PO AN e CH AR, che hanno Penale Sent. Sez. 5 Num. 21902 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di LO BI AO, NI SE, PO AN, TR NZ AN, AR VA, CH AR (nonché di PU RE - non ricorrente) per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. (capo D) in relazione al fallimento della società IM Maintenance s.r.l. dichiarato il 23 aprile 2010. 1.1. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - ricorso abusivo al credito (artt. 223, comma primo in relazione all'art. 218 legge fall. - capo C); - bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) perché, in concorso tra loro e con NI RA (dominus della fallita), hanno cagionato il fallimento di IM attraverso condotte fraudolente volte ad ottenere l'apertura o la riapertura di linee di credito presso diversi istituti bancari siciliani e lombardi (TO EN filiale di LA, la Banca popolare di Lodi, filiale di LA, Banca popolare di Legnano, filiale di Cuggiono, la Banca Popolare di Milano, filiale di Magenta, Unicredit filiale di Biella, TO cooperativo di IO, filiale di LA, Banco di TO siciliano, filiale Caltanisetta) - capo D. Il titolo di responsabilità e l'apporto concorsuale dei singoli imputati è stato indicato come segue: - LO BI AO, amministratore di fatto di IM Maintenance S.r.I., ha ideato, programmato e coordinato le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento della IM Maintenance S.r.I., predisponendo e attuando contatti diretti e indiretti con funzionari bancari in Lombardia e in Sicilia, ponendo in essere espedienti finalizzati alla formazione e/o alla falsificazione di atti destinati a attestare realtà aziendali inesistenti;
- NI SE e PO AN, in qualità di extranei, hanno fornito ausilio e agevolato la concretizzazione delle operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento di IM Maintenance S.r.l., tenendo contatti diretti con i funzionari bancari sia in Lombardia sia in Sicilia e realizzando espedienti truffaldini finalizzati alla formazione di atti destinati a dimostrare una situazione aziendale non corrispondente al vero;
- AR VA e TR NZ AN, in qualità di extranei, consulenti del lavoro IM Maintenance S.r.l. e, rispettivamente, presidente del consiglio f d'amministrazione e consigliere d'amministrazione di Tecno3 Consulting S.c.a.r.I., hanno fornito un apporto personale e professionale, collaborando nelle operazioni dolose che hanno contribuito a cagionare il fallimento di IM Maintenance S.r.I., sfruttando le loro conoscenza all'interno della Banca di TO Cooperativo G. IO e della Banca di TO Cooperativo di EN per favorire l'apertura di canali preferenziali e velocizzare l'inoltro e il vaglio di pratiche d'accesso al credito;
- CH AR, in qualità di extraneus, ha materialmente creato la falsa documentazione allegata alle istanze inoltrate alle banche. 1.2. Il presente processo trae origine da una più ampia indagine che ha condotto alla incriminazione, tra gli altri, dei soci fondatori e amministratori di IM (CO NI e NI RA) in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché dei reati di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 bis e ter cod. pen.); posizioni definite ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.2.1. Come si legge nella sentenza di primo grado: «A monte dei procedimenti celebrati a Milano, sempre con riferimento ai fatti relativi al fallimento della IM, ne sono stati trattati altri innanzi al Tribunale di LA e Agrigento in cui gli odierni imputati ed altri soggetti erano stati chiamati a rispondere di associazione per delinquere, truffe, falsi ed evasione fiscale (per alcuni di questi reati è stata disposta l'archiviazione, per altri è intervenuta sentenza di primo grado e persistono le misure di prevenzione disposte a carico di BI LO). Nel corso delle più ampie indagini che avevano motivato queste ultime imputazioni, tra marzo e giugno '09 (ovvero circa un anno prima della dichiarazione di fallimento della IM) erano state disposte le intercettazioni telefoniche a carico di RA, LO e dei soggetti che si interfaccia vano con loro, che sono state versate in questo procedimento e che hanno portato ad accertare come tutti gli odierni imputati [...] fossero pienamente consapevoli della condizione di crisi ed insolvenza in cui versava la IM e si fossero attivati con vari espedienti per permetterle di accedere nuovamente al credito bancario, consentendole di restare ancora operativa, di incassare i suoi crediti, di procrastinare il pagamento dei suoi debiti, ai fini peraltro non già di risolvere le difficoltà della società, bensì di personale profitto (ricevendo la promessa di ampi compensi ed organizzando attraverso la fallita ripetute truffe ai danni di società finanziarie).» (pag. 2 sentenza primo grado). 1.2.2. In estrema sintesi il processo riguarda l'ultimo periodo di vita di IM, quando RA trasferisce, formalmente, la sede della società da AR a LA e pone le sorti dell'impresa nelle mani di LO e del gruppo dei suoi collaboratori: AR CH, incaricato di tenere la contabilità della 3 società; NZ TR e VA AR, titolari della Tecno3 consulting, che seguono gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita;
AN PO e RE Pucci°, persone di fiducia del LO, che si trasferiscono a lavorare nella sede di AR;
SE NI, stretto collaboratore di LO, che segue la gestione della contabilità di IM nell'ultimo periodo. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, costoro (odierni ricorrenti), invece di risollevare le sorti della società, ne decretano la fine, utilizzandone lo schermo nei rapporti con gli istituti bancari, per accendere o riaccendere l'accesso al credito della IM (credito concesso, ad esempio, sotto forma di anticipi di fatture a seguito dello sblocco del conto già in essere con la banca Unicredit — sblocco del conto pignorato ottenuto mediante la formazione di una "liberatoria falsa"), in modo da incassare ingente liquidità, non destinata, però, a ripianare i debiti, aggravando così ulteriormente la situazione di esposizione della società, tra cui quella verso l'Erario, che viene addirittura incrementata, procrastinandone in modo artificioso l'adempimento (con l'illecita compensazione di crediti inesistenti, attestati dalle false fatture). 1.2.3. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricorso abusivo al credito (capo C), mentre ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo D). Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che: «gli imputati erano effettivamente intervenuti a riattivare l'accesso al credito della IM con diverse operazioni fraudolente (sostenute da false attestazioni volte ad occultare lo stato di decozione della società) e dall'altro lato che la condizione di dissesto in cui versava la IM nel 2009 (che aveva comportato il blocco di uno dei suoi conti bancari in ragione del sequestro richiesto dalla Agenzia delle Entrate, nonché pressanti richieste di pagamento da parte di fornitori e operai) era certamente nota agli imputati ed era stata peggiorata in ragione non solo dell'accumulo delle spese connesse alla prosecuzione dell'operatività della società fino al momento del fallimento dichiarato ad aprile 2010, ma anche di diverse operazioni poste in essere a detrimento della fallita dagli imputati (quali pagamenti non inerenti prestazioni effettuate in favore della società o realizzati a beneficio dei prevenuti, quali gli interessi e le sanzioni conseguenti alla perdurante evasione fiscale favorita dagli imputati)» (pag. 5 sentenza primo grado). 1.3. La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale. 2. Avverso la pronuncia indicata ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4 3. LO BI AO articola tre motivi. 3.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato. Si sostiene che difetterebbe la prova della condotta del ricorrente. Le deposizioni dei testimoni AR OS e CO sono state confutate dalla difesa mentre sarebbero risultate inattendibili le dichiarazioni dei coimputati RA e CH. In sintesi: - CO avrebbe riferito di un ruolo marginale del LO;
- il AR Matrosimone avrebbe solo redatto le informative relative agli esiti delle intercettazioni telefoniche;
- le accuse dei coimputati sarebbero alimentate da contrasti insorti con LO e dall'intento di andare esenti da responsabilità. Le intercettazioni telefoniche non sarebbero state apprezzate secondo i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I relativi risultati necessiterebbero di riscontri oggettivi nella specie insussistenti. Dalla documentazione versata in atti emergerebbe che LO avrebbe collaborato con gli amministratori della IM soltanto per un mese (da aprile 2009 a maggio 2009); inoltre la dichiarazione di fallimento della IM risalirebbe all'anno successivo rispetto all'intervento del LO nell'amministrazione della società e, per tutto quell'anno, non risulterebbero agli atti mail, intercettazioni telefoniche ed ambientali tra lo stesso e gli amministratori della IM. Non sarebbero stata adeguatamente valutata la deposizione del curatore del fallimento, il quale avrebbe riferito di non aver potuto esaminare la documentazione contabile della fallita perché in possesso di CH. In definitiva i giudici di merito non avrebbero valutato nella completezza del loro contenuto le dichiarazioni testimoniali;
mentre il giudice di appello "non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si è limitato ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata». 3.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'esame dell'imputato CH AR o, comunque, dalla acquisizione (anche in copia) delle dichiarazioni inviate alla Corte di Appello di Milano, per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale di "Marassi" di Genova. 5 CH avrebbe scagionato LO al quale attribuiva "il ruolo di vittima e di soggetto su cui erano piovute accuse pilotate da alcuni coimputati". 3.3. Con il terzo si contesta la mancata riduzione della pena, nella misura massima prevista, per le circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 4. NI SE propone cinque motivi. 4.1. Con il primo eccepisce la nullità e/o inutilizzabilità contra se dei risultati delle intercettazioni, perché acquisiti in assenza dei presupposti di cui all'art. 270, cod. proc. pen.. Il ricorrente, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite CA (sentenza n. 51 del 2020), osserva che non ricorrerebbe alcuna ipotesi di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., tra il reato qui in contestazione e i reati a lui ascritti nel procedimento penale n. 368/09 r.g. n r. Procura della Repubblica presso Tribunale di LA, nel cui ambito sono stati adottati i decreti di intercettazione. In particolare il ricorrente evidenza che il procedimento n. 368/09 r.g. n r. ha riguardato: - i reati di associazione per delinquere (capo A) e relativi delitti scopo (B, C, D, E, F, G, H, I, M, N) che hanno avuto attinenza anche con la vicenda IM Manteinance, ai quali, però egli è sempre rimasto estraneo;
- i reati di associazione per delinquere (capo O) e reati-fine (P, Q, R, S, T, U, V, Z e altri) che lo hanno visto sottoposto a indagini e che hanno riguardato ipotesi di falso in materia di pratiche di riabilitazione di protesti;
nessuno di questi fatti ha coinvolto la società IM;
con riguardo a tali condotte l'azione penale non è stata esercitata perché il procedimento è stato archiviato per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., "violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Cass. Sez. Un. n. 6682 del 1992, in relazione al capo D) dell'imputazione". Secondo il ricorrente la struttura probatoria alla base della affermazione di responsabilità del ricorrente si fonderebbe soltanto su elementi di carattere indiziario, non rispondenti però ai requisiti della prova logica richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella interpretazione delle Sezioni Unite Musumeci. A carico dell'imputato deporrebbero soltanto i colloqui oggetto di captazione e le dichiarazioni del teste CO. 6 Obietta il ricorrente che: - dalla conversazione al progr. 954 del 19/05/2009 non emergerebbe la responsabilità del NI, posto che l'incontro con il dottor LL "non c'è mai stato e comunque è stato posticipato, nessuna relazione è stata mai inviata dal NI al dott. LL, né lo stesso dott. LL è stato mai sentito dall'accusa al fine di smentire o meno l'invio della relazione di incontri e/o con il NI"; - la testimonianza di CO "non può trovare alcun riscontro, in quando il NI non si è mai occupato di contabilità dell'azienda non avendone le competenze, non poteva sostituire il rag. MA CO non essendosi mai occupato di contabilità aziendale e non avendo alcun titolo per potersene occupare"; in ogni caso è lo stesso CO a scagionare NI in un altro passaggio delle sue dichiarazioni;
- a differenza di quanto ricavato da alcune affermazioni di GA, PU e PO, LO non avrebbe pagato NI proprio perché quest'ultimo non aveva prestato alcuna attività nel contesto in esame;
- nulla a carico di NI riferisce il AR OS, mentre, secondo le dichiarazioni del AR Alfinito, il conto corrente di IM acceso presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di Magenta (n.19801, delegati NI, RA e Bellavia) risultava aperto diversi anni prima del presunto intervento del NI e non sarebbe stato accertato "se il presunto intervento di NI avesse portato alla concessione di nuove linee di credito o se, semplicemente, queste non fossero state attivate nel prosieguo presso tale Istituto"; - circa la cosiddetta "liberatoria", l'estraneità del NI emerge dalla conversazione progressivo n. 531 del 31 marzo 2009. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.. Difetterebbero i presupposti applicativi del concorso dell'extraneus nel reato fallimentare. Il giudice dell'appello avrebbe desunto la responsabilità del ricorrente dal ruolo formale dallo stesso esercitato senza tener conto che, in mancanza di una sufficiente specificazione del concreto "dinamico" contributo concorsuale apportato dall'extraneus nel reato dell'amministratore di diritto, la posizione soggettiva dell'imputato non avrebbe potuto travalicare il perimetro della mera connivenza non punibile. La responsabilità del professionista nei reati di bancarotta postula una condotta fattiva consistente in consigli o suggerimenti all'intraneus sui mezzi giuridici per realizzare il fine illecito, nella consapevolezza dei propositi perseguiti dal concorrente. Rammenta il ricorrente che: 7 - vedendosi in materia di reati dolosi, dovrà trattarsi di rappresentazione effettiva;
- "la valutazione circa la conoscibilità/rappresentabilità dell'evento futuro dovrà essere fondata su elementi oggettivi esistenti nel tempo nel quale viene (deve essere) collocata la condotta doverosa che l'omittente non realizzò (e che, invece, ex art. 40 cpv c.p., avrebbe dovuto porre in essere)". 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al "capo A" (rectius capo D). Non sarebbe probante la conversazione indicata dalla Corte di appello. Inoltre il giudice di secondo grado avrebbe ignorato le doglianze difensive circa l'inconsapevolezza da parte di NI delle finalità illecite degli amministratori, dimostrata dalla mancata conoscenza di dati oggettivi, e non solo di bilancio, inerenti alle attività patrimoniali e agli affari della società. 4.5. Con il quinto motivo (illustrato alle pagg. 26 e 27 dell'atto di impugnazione e indicato con il numero romano VIII), il ricorrente deduce violazione di legge in punto di quantificazione della pena. 5. PO AN sviluppa due motivi. 5.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'ad. 223, comma secondo. n. 2, legge fall., per avere posto in essere operazioni dolose consistenti nel "continuo ricorso al credito". Il Tribunale ha escluso che la fallita avesse ottenuto nuovi finanziamenti mentre ha collegato la responsabilità dell'imputato a condotte mai contestate: realizzazione di operazioni distrattive che sarebbero state poste in essere a detrimento del patrimonio della fallita, nonché talune pratiche di finanziamento a fronte della cessione del quinto dello stipendio concluse tra la IM e alcune società finanziarie. La questione, già sollevata in sede di appello, avrebbe ottenuto una risposta contraddittoria e illogica. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli. Il ricorrente è chiamato a rispondere del compimento di attività abusive (falsa "liberatoria" presentata alla Unicredit e ottenimento dei DURC) allo scopo di conseguire l'attivazione o riattivazione dei rapporti bancari presso taluni istituti di credito. 8 La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe omesso di illustrare il nesso di causalità tra aggravamento del dissesto e le predette attività dissimulatorie. Sostiene il ricorrente che: - le condotte in rassegna sarebbero prodromiche rispetto all'attività di ricorso abusivo al credito che, però, non si sarebbe mai realizzata;
- la stessa sentenza di primo grado (pag. 16) dà atto che lo "sblocco", grazie alla liberatoria, del conto corrente accesso presso la Unicredit, ha comportato una riduzione della esposizione debitoria di IM verso la Banca;
- l'ottenimento del DURC non ha creato o aggravato il dissesto della società, rappresentando detta operazione una condotta meramente "preparatoria" rispetto al contestato ricorso al credito, da cui non è conseguito alcun concreto pregiudizio per la fallita. Del resto non sarebbe provato che il DURC fosse stato effettivamente utilizzato. 6. TR NZ AN e AR VA, con lo stesso atto a firma del comune difensore, si affidano a tre motivi. 6.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 125, 192 e 521 cod. proc. pen.. Dall'istruttoria svolta sarebbe emersa la totale estraneità dei ricorrenti ai fatti in contestazione. 6.1.1. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto già allegato e documentato in sede di gravame in ordine alla circostanza che i due imputati non hanno intrattenuto alcun rapporto con gli istituti di credito e che, a supporto di tale affermazione, sono state prodotte le dichiarazioni rilasciate dalla Banca IO, TO EN (Banca CA) e Unicredit, tutte univoche nell'escludere un rapporto di consulenza esterna del TR e del AR. 6.1.2. I ricorrenti sostengono, poi, che a fondamento della affermazione di responsabilità non potrebbero porsi i risultati delle intercettazioni telefoniche, sia perché disposte in altro procedimento, definito dinanzi al Tribunale di LA, n. 159/2015 R.G.Trib. con declaratoria di estinzione per prescrizione, sia perché irritualmente acquisiti, avendo il "PM di quel processo depositato le trascrizioni fuori udienza e senza che vi fosse alcun contradditorio". 6.1.3. All'interno del medesimo motivo, si deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 6.2. Con il secondo motivo i ricorrenti riprendono l'eccezione di inutilizzabilità, ex art. 270 cod. proc. pen., degli esiti intercettativi perché relativi a procedimento avente ad oggetto reati privi di legame oggettivo con quello qui in contestazione. 9 6.3. Con il terzo, denunciando vizio di motivazione, tornano al tema della valenza probatoria dei documenti prodotti che scagionerebbero gli imputati, perché mai entrati in contatto con gli istituti bancari. Evidenziano l'apoditticità della risposta ottenuta dalla Corte di appello che si sarebbe limitata a definire irrilevanti le attestazioni degli istituti bancari, senza esporre alcuna ragione giustificativa. 7. CH AR articola due motivi. 7.1. Con il primo denuncia carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. La Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado senza affrontare gli specifici motivi di appello che la difesa aveva posto sui seguenti profili: - le condotte distrattive addebitate ai coimputati in qualità di precedenti amministratori della fallita hanno rappresentato la causa esclusiva del dissesto finanziario della società IM;
mentre le successive attività di ricorso al credito da parte del CH non hanno aggravato la situazione patrimoniale della fallita, ma sono state improntate a risanare il patrimonio netto della stessa;
- gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di parte che aveva messo in luce la mancanza di una prova certa circa l'effettiva concessione di linee di credito da parte della banche contattate dall'odierno ricorrente e circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte contestate e la dichiarazione di insolvenza. 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 8. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR sono inammissibili I ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA sono infondati. 2. Casi e limiti del ricorso per cassazione. Prima di affrontare i motivi di ricorso proposti dai singoli ricorrenti, è opportuno ricordare i principi che governano il ricorso per cassazione. 10 2.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla sussistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 2.2. La motivazione della sentenza impugnata si struttura in modo logico e consequenziale: esposizione riassuntiva dei fatti in contestazione secondo la ricostruzione del giudice di primo grado (pagg. 4-8); enunciazione dei motivi di appello (pagg. 8-22); motivi della decisione con trattazione unitaria delle questioni comuni (pagg. 22-34); disamina degli specifici motivi di gravame proposti da ciascun imputato (pagg. 34 e ss.). A fronte di tanto, significative parti dei ricorsi soffrono di errori di impostazione e prospettiva, che finiscono per relegare nell'alveo della inammissibilità molte delle doglianze proposte. Si fa riferimento a quelle censure che riversano sulla Corte di cassazione le medesime questioni di fatto coltivate nei precedenti gradi di giudizio, senza cernita di rilevanza, efficacia e deducibilità, ignorando le risposte già ottenute, ma, soprattutto, dimenticando che il ricorso per cassazione richiede un confronto critico non con le prove raccolte ma con l'esito decisorio conclusivo e con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in un'ottica di sintesi. Va ricordato che motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati e, altresì, quando difettino della necessaria 11 correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Questioni processuali. 3.1. Alcuni ricorrenti sollevano questioni processuali in ordine a: la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.; il mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, sanzionato con la nullità ex art. 522, comma 1, cod. proc. pen.. È bene chiarire che la violazione di legge processuale è riconducibile unicamente alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non anche alla lettera b) del medesimo articolo, erroneamente citata nei ricorsi, riguardante l'inosservanza della legge sostanziale. Sotto il profilo in rassegna va ricordato non è deducibile il vizio di motivazione, che attiene alle sole questioni di fatto e non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. U, n. 155 del 29 settembre 2011, dep. 2012, Rossi, in motivazione). Pertanto, nel valutare la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice di merito per giustificarla. 3.2. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il ricorso proposto da NI SE, nonché quelli, contenuti nel medesimo atto, di TR NZ AN e AR VA eccepiscono, con diversità di accenti, l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen.. TR e AR sollevano una questione di ordine più generale (primo e secondo motivo), NI SE (primo motivo) vi aggiunge un ulteriore profilo più strettamente afferente alla propria posizione. Le eccezioni sono infondate. 3.2.1. Si impone una premessa chiarificatrice. Torna applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore alla nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; il delitto qui in rilievo non rientra nel 12 novero di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre risponde alle condizioni di cui all'art. 266 cod. pen.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite CA (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata disposta ab origine. A questa conclusione le Sezioni unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» tra il reato per cui l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest'ultimo riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, rispettoso del disposto dell'art. 15 Cost. che vieta "autorizzazioni in bianco". Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. In sostanza per "diversi procedimenti", ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. Vale a dire: solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. Ergo il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata" espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen.: - reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c). Di contro, per individuare lo "stesso procedimento", non è sufficiente un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. 13 A tale ultimo riguardo è bene anticipare, sin d'ora, che sono privi di valore, ai fini in rassegna, tutti i riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, a: la connessione delle indagini (non dei reati) sotto il profilo probatorio, oggettivo e finalistico (pag. 25); all'unico filone investigativo (pag. 27); al collegamento probatorio (pag. 29). 3.2.2. Il meccanismo valutativo che le Sezioni Unite CA impongono deve muovere dal fatto-reato oggetto dei decreti originari di intercettazione disposti nel procedimento n. 368/09 r.g. n r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA per poi verificare se tra quel fatto-reato e quello qui in contestazione vi sia una connessione qualificata riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen.. Ebbene le operazioni di intercettazioni hanno riguardato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a diversi degli odierni ricorrenti al capo A) del procedimento iscritto a LA afferente a un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di truffe e falsi (capi B, C, D, E, F, G, H, I, M, N), tra cui anche le condotte involgenti la società IM. È ravvisabile allora una connessione qualificata ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra il ridetto reato associativo e quello di bancarotta fraudolenta impropria oggetto del presente processo, poiché si tratta di fatti interessati da una programmazione unitaria, commessi, quindi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il legame sostanziale tra fatti-reato consente di affermare che si verte in una situazione di "stesso procedimento" che consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni. 3.2.3. Il ricorso di NI attinge un ulteriore e più specifico profilo. Secondo il ricorrente, sarebbero inutilizzabili, nei suoi confronti, gli esiti delle intercettazioni in quanto egli — a differenza degli odierni coimputati — è rimasto completamente estraneo ai reati oggetto di intercettazione nel procedimento di LA (capo A e relativi delitti - scopo); mentre i reati a lui contestati in quel procedimento (capi O e seguenti) sono privi di connessione sostanziale con quello qui in rassegna. La tesi, pur suggestiva, non può essere accolta. La Corte di cassazione, pronunciandosi su un caso analogo, ha stabilito che: «I risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi» (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 - 01). 14 Questo collegio ritiene di aderire al principio già espresso, condividendo le ragioni poste a sostegno del medesimo e che, per comodità, di seguito vengono trascritte. Il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori. Ciò in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno e più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo. Invero i gravi «indizi di reato» (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. peri., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr, tra le ultime Sez. 1 n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354). D'altra parte rappresentano regole indiscusse quelle per cui: le intercettazioni possono essere disposte in un procedimento a carico di ignoti e nessuno mette in dubbio che i relativi esiti siano utilizzabili nei confronti degli autori del reato successivamente individuati;
allo stesso modo possono essere autorizzate intercettazioni verso le vittime del reato, senza limiti soggettivi di utilizzabilità. Tornando al tema qui in rilievo è stato affermato che la «disciplina di utilizzabilità afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tutti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell'attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti» (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo). Quindi, anche nell'ottica della indagine sulla unicità o alterità dei procedimenti ai fini dell'art. 270 cod. proc. pen., è erroneo richiamare la posizione di uno dei concorrenti rispetto al fatto-reato, perché la "visuale" soggettiva non è pertinente all'istituto in esame. A quest'ultimo riguardo si rende opportuna una ulteriore precisazione, onde fugare possibili equivoci. In tema di competenza per connessione la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o 15 - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (cfr. Sez. 2, n.49520 del 29/11/2019, L.E., non mass.; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 6, n. 914 del 16/03/1999, Rv. 214782). Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Unite (sentenza n. 53390 del 26/10/2017) quando hanno affermato che - a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 12, lett, c) cod. proc. pen. - quella di cui all'art. 12 lettera b) (concorso formale e continuazione) richiede la coincidenza degli autori dei reati. È opinione del collegio che questo principio, data la ratio ispiratrice, rimanga circoscritto all'ambito processuale dello spostamento di competenza per connessione, ma non assurga a criterio assoluto e, in particolare, non sia idoneo a incidere sulla nozione di "connessione" intesa come "legame sostanziale" tra reati, rilevante in tema di intercettazioni. Ciò in ragione della essenza e della ratio dell'istituto in rilievo, sopra poste in risalto in termini che trovano autorevole conferma in alcuni passaggi motivazionali delle citate Sezioni Unite CA (cfr. paragrafo 11): - «la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. riguarda [...] procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri»; - questa «connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza [...] di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali»; - «in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un - autorizzazione in bianco"». Osserva questo collegio che se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul «legame sostanziale» 16 dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi. 3.2.4. In conclusione, nella specie, si vede nell'ipotesi di "stesso procedimento" che paralizza l'operatività del divieto di utilizzabilità previsto dall'ad. 270 cod. proc. pen. nei confronti di tutti i ricorrenti. 3.2.5. Con il primo motivo TR e AR si lamentano anche che i risultati delle intercettazioni sarebbero stati irritualmente acquisiti, avendo il "PM di quel processo depositato le trascrizioni fuori udienza e senza che vi fosse alcun contradditorio". L'eccezione è manifestamente infondata, dato che i risultati delle intercettazioni sono stati introdotti nel presente procedimento attraverso l'espletamento di una perizia nel contraddittorio delle parti. 3.3. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. PO AN, TR NZ AN e AR VA deducono la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. 3.3.1. Va subito rilevato che l'eccezione di TR e AR viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile perché tardiva (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). 3.3.2. Con il primo motivo di ricorso PO sostiene di essere stato condannato per un fatto-reato diverso rispetto a quello a lui contestato. L'eccezione è manifestamente infondata. In tema di correlazione accusa e sentenza, la Corte di cassazione, espressasi anche a Sezioni Unite, ha stabilito che: «Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Nella specie, basta il semplice raffronto tra capo di imputazione e sentenza per evidenziare la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. PO: - è stato chiamato a rispondere, quale concorrente extraneus, del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per aver fornito ausilio agli / 17 amministratori della fallita, e in particolare all'amministratore di fatto LO BI AO del quale era stretto collaboratore, nel concretizzare le operazioni che hanno cagionato il fallimento di IM Maintenance S.r.l., intrattenendo contatti diretti con funzionari bancari sia in Lombardia sia in Sicilia e ponendo in essere espedienti finalizzati alla formazione di atti contenenti attestazioni false sulla situazione dell'impresa (cfr. capo di imputazione); - è stato condannato perché si era organizzato con i coimputati per la presentazione di una falsa liberatoria al fine di sbloccare uno dei conti correnti già in essere di IM - e, segnatamente quello presso Unicredit, che era stato posto sotto sequestro su iniziativa di TA -, nonché per una serie di altre operazioni come l'apertura di alcuni conti correnti a LA, la ricerca di altri finanziamenti, la predisposizione di DURC irregolari, finalizzati tra l'altro alla presentazione della società presso altri istituti di credito o presso OF (pagg. 37 e 38 sentenza impugnata). La identità del fatto è di palmare evidenza. 4. LO BI AO. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è versato in fatto e propone una rilettura, selettiva e parziale del materiale probatorio, così ponendosi al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità (cfr. sopra paragrafo 2). La doglianza, inoltre, è generica poiché evita di confrontarsi adeguatamente con l'ampia disamina condotta dal giudice di merito sulle dichiarazioni raccolte e sul contenuto delle intercettazioni (pagg. 43 e ss. sentenza impugnata). 4.2. Il secondo motivo — che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione dell'esame dell'imputato CH AR o, comunque, dalla acquisizione delle sue dichiarazioni scritte — è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili. 4.2.1. CH AR è imputato in questo processo e non ha mai inteso sottoporsi a esame;
nel giudizio di appello non ha rilasciato dichiarazioni spontanee, riservandosi di far pervenire uno scritto (come poi ha fatto). Non può configurarsi alcuna omissione rispetto al mancato espletamento dell'esame di un coimputato che se ne è sottratto. Peraltro l'imputato non ha avanzato istanza di rinnovazione istruttoria alla Corte di appello;
quindi in sostanza si duole del mancato accoglimento di una richiesta di prova che non ha mai presentato. 4.2.2. In secondo luogo il motivo è generico perché non illustra, in maniera specifica, come le dichiarazioni di CH sarebbero in grado di incidere con efficacia decisiva sulla complessa architettura probatoria disegnata dalla doppia 18 conforme di condanna che fa leva sul contenuto di numerosi colloqui oggetto di intercettazione. 4.2.3. In terzo luogo il motivo è manifestamente infondato lì dove si duole della mancata acquisizione delle dichiarazioni di CH AR, inviate alla Corte di Appello di Milano, per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale di "Marassi" di Genova: i due manoscritti redatti da CH AR, trasmessi dalla casa circondariale il 6 giugno 2022 e il 16 giugno 2022, si trovano inseriti all'interno del nel fascicolo processuale e pertanto sono acquisiti in atti;
4.3. Il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nella specie (cfr. pag. 45 sentenza impugnata), di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 5. NI SE Il ricorso è infondato. 5.1. Il primo motivo, dedicato alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è infondato per le ragioni già esposte sopra al paragrafo 3.2. 5.2. Si espone a diversi rilievi di inammissibilità il secondo motivo con il quale il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., "violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Cass. Sez. Un. n. 6682 del 1992, in relazione al capo D) dell'imputazione". 5.2.1. L'art. 606, comma 1, lett. b), riguarda la violazione di legge sostanziale, non l'inosservanza della legge processuale contemplata dalla successiva lettera c (cfr. sopra paragrafo 3.1.). Peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. 19 'ft pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 5.2.2. La censura evoca parametri valutativi non pertinenti quando fa riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e alle Sezioni Unite Musumeci. L'affermazione di responsabilità dell'imputato non si basa affatto su elementi indiziari, ma fa leva su: i risultati delle intercettazioni (dialoghi ai quali l'imputato partecipa) e le deposizioni testimoniali. 5.2.3. Infine il motivo non è rispettoso dei principi che governano il giudizio di legittimità (cfr. sopra paragrafo 2), poiché si sostanzia in inammissibili doglianze in fatto. 5.3. Il terzo motivo, che contesta la sussistenza di un apporto concorsuale, è generico. Esso evoca principi astratti sulla responsabilità del professionista, senza calarli, però, in un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità del NI non per il ruolo formale ricoperto, ma perché dalle intercettazioni è emerso il suo pieno coinvolgimento nella condotta illecita sotto il profilo sia materiale sia psicologico. Il giudice di merito conduce una ampia disamina delle emergenze a carico dell'imputato (pagg. 48 e ss.) con le quali il ricorso evita di misurarsi. 5.4. Stessa corte segue il quarto motivo che attiene all'elemento soggettivo. Anche in questo caso la doglianza è declinata in fatto e non riesce a trovare un vizio logico nell'apparato argomentativo della pronuncia di condanna. 5.4.1. Va ricordato che, nel caso di fallimento per effetto di operazioni dolose il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore proprio del reato nella rappresentazione dell'evento che ne consegue (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108 - 01). Consapevolezza e volontà che i giudici di merito hanno tratto dal contenuto esplicito delle conversazioni intercettate (cfr. pagg. 49 e 50): «Emblematica della piena consapevolezza da parte di NI della situazione di grave dissesto della fallita è la conv. progr. 8303 del 16.6.09 (p. 53), ove il coimputato PO commentava appunto con NI e la PU la grave crisi della IM sottolineando che la società aveva "2,7 mln di scoperto" ed aggiungendo che altrimenti mai RA si sarebbe rivolto a loro ("se era messo bene qua veniva?!")» (pag. 50). 5.5. Il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile per le ragioni già esposte per la posizione LO (cfr. paragrafo 4.3). 20 Le ragioni sulla congruità della pena applicata al ricorrente sono esposte a pagina 50 della sentenza impugnata e si sottraggono a censure di legittimità. 6. PO AN. Il ricorso è inammissibile. 6.1. È manifestamente infondata l'eccezione, coltivata con il primo motivo, sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza, come illustrato sopra al paragrafo 3.3. 6.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo che denuncia l'assenza di motivazione sul nesso di causalità tra aggravamento del dissesto e attività dissimulatorie (meramente prodromiche a quelle di ricorso abusivo al credito mai realizzatesi). 6.2.1. La questione posta soffre di un errore di impostazione che richiede un chiarimento. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 26168401) La Corte di cassazione ha poi avuto modo di chiarire che le "operazioni dolose" possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice la circostanza che nell'immediato le operazioni illecite, ad un primo impatto, paiono produrre un effetto apparentemente favorevole all'impresa, quando gli effetti di medio periodo portano a una crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione). 6.2.2. Deriva che, ai fini della integrazione del reato, è irrilevante che le condotte dolose in contestazione siano definite "prodromiche" al ricorso abusivo al credito, né rileva che dalle stesse non sia derivato un immediato depauperamento (ed anzi un effetto apparentemente benefico), poiché quel che assume valenza è che si inseriscano in una operazione complessa che, alla fine, ha aggravato o concorso ad aggravare il dissesto. 6.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello affronta, senza cadute logiche, il tema del nesso di causalità (cfr. pagg. 36 e ss.): 21 «In particolare, LO e gli altri imputati erano intervenuti, attraverso la formazione di documentazione falsa o mediante l'interessamento di loro conoscenti, a sbloccare il conto presso Unicredit, riattivando anche gli altri rapporti bancari già in essere ed accendendone altri cinque nuovi a LA e Caltanissetta. La circostanza, quindi, che la fallita non avesse ottenuto nuovi finanziamenti ed avesse complessivamente aggravato i suoi debiti verso gli istituti di credito tra il 2009 e il momento del fallimento, è del tutto irrilevante ai fini di escludere il contestato nesso causale. Infatti, è stato accertato che proprio attraverso l'attivazione o riattivazione di questi rapporti bancari la società aveva potuto continuare ad operare, incassando i suoi crediti e ottenendo anticipi su fatture per operazioni inesistenti, raccogliendo così il denaro che era stato trasferito anche presso altre società facenti capo a NI e RA o era stato utilizzato per effettuare pagamenti non giustificati per la IM, il cui patrimonio era stato così in vario modo depauperato» Ancora, gli imputati si erano tutti concretamente attivati - ognuno fornendo il proprio peculiare contributo causale - affinché la società potesse continuare ad operare, nonostante non vi fossero le condizioni per svolgere ulteriormente l'attività per cui la stessa era stata costituita. Gli odierni imputati, invero, non solo si erano organizzati per la presentazione di una falsa liberatoria al fine di sbloccare uno dei conti correnti già in essere della società - e, segnatamente quello presso Unicredit, che era stato posto sotto sequestro su iniziativa di TA -, ma anche una serie di altre operazioni come l'apertura di alcuni conti correnti a LA, la ricerca di altri finanziamenti, la predisposizione di DURC irregolari, finalizzati tra l'altro alla presentazione della società presso altri istituti di credito o presso OF. Tutto questo complesso di operazioni e condotte fraudolente ha permesso alla società di dissimulare la reale condizione di grave crisi finanziaria in cui versava, simulando - diversamente - una apparente situazione in bonis della stessa, ingenerando così un affidamento incolpevole nei soggetti che con la stessa entravano in contatto, con particolare riferimento agli Istituti di credito». 6.4. La posizione di PO viene affrontata dal giudice di appello alle pagine 38 e ss.): «La penale responsabilità del PO e, pertanto, la sua piena partecipazione alle diverse operazioni poste in essere dai coimputati, è stata incontrovertibilmente dimostrata dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, come analiticamente riportate in sentenza. Le conversazioni (trascritte a pagina 39) « [...] non lasciano alcun dubbio circa il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda in esame. E che forniscono adeguato riscontro alle dichiarazioni eteroaccuatorie della coimputata PU». 22 Quando già il Tribunale aveva evidenziato come, dalle dichiarazioni della PU e dal complesso delle conversazioni intercettate, l'imputato risultava coinvolto in modo diretto in varie operazioni a detrimento della fallita e non si era limitato- come da lui asserito- a presentare la IM presso l'istituto di TO del EN. È emerso che PO: - «si era interessato a ritirare la liberatoria da presentare presso l'Unicredit; - è stato presente il 01.04.2009 quando, nel corso di una telefonata, LO aveva esposto a CH diversi problemi della IM e, in particolare quello relativo al DURC;
- l'imputato aveva più volte contestato a RA l'operato di LO, sottolineandogli che il DURC - da utilizzare anche per l'accredito della società presso le banche - era stato ottenuto dal coimputato in forza del bilancio che lo stesso aveva creato;
Secondo il Tribunale, il dolo che aveva presieduto le azioni dell'imputato è apparso chiaramente dalla conversazione del 20.05.2009 in cui il medesimo ha dichiarato che "se con le carte siamo capaci di giocare giusti ... siamo a posto pe tutta la vita"». Tutti elementi non scalfiti, sotto il profilo della tenuta logica, dal ricorso, che si dimentica anche di confrontarsi con la chiamata in correità di PU. 7. TR NZ AN e AR VA. I ricorsi sono infondati. 7.1. Sono infondati il primo e il secondo motivo quando deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni (cfr. sopra paragrafo 3.2.). 7.2. È inammissibile perché nuova la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, coltivata all'interno del primo motivo di ricorso (cfr. sopra paragrafo 3.3.). 7.3. Sono manifestamente infondate le doglianze sviluppate con il primo e il terzo motivo che rivendicano la totale estraneità degli imputati ai fatti e la mancata valutazione di prove documentali asseritamente decisive. 7.3.1. Circa la ricostruzione delle condotte dei ricorrenti la Corte di appello ha condiviso le valutazioni del Tribunale: «Il giudice di prime cure ha ritenuto che gli odierni imputati, non si sono limitati a seguire la redazione delle buste per gli operai della IM, ma hanno interagito - per tutte le operazioni descritte - con gli altri imputati. In particolare, è risultato che: - hanno prospettato a LO il loro intervento nell'accreditare la fallita presso più istituti di credito;
23 - hanno collaborato con LO e con gli altri imputati per evitare alla IM il pagamento dei debiti fiscali attraverso la compensazione di crediti fittizi e per farle ottenere lo stesso DURC. La partecipazione alle operazioni, nonché la volontà di proseguire anche dopo la rottura con LO - ad avviso del primo giudice - ha reso evidente la loro consapevolezza della condizione di insolvenza della società e la volontà di tenerla in vita, dissimulando lo stato di insolvenza della stessa, con il fine di avvantaggiarsi loro stessi direttamente ed indirettamente del fatto di averne fatto proseguire l'attività». Le tesi coltivate in sede di appello, e qui riproposte, vengono esaminate e confutate alle pagine 45 e ss. della sentenza impugnata: «La difesa evidenzia la carenza di motivazione del primo giudice in ordine alle produzioni effettuate all'udienza del 28.01.2021, aventi ad oggetto tre certificazioni rilasciate rispettivamente dalla Banca IO, dalla Banca CA e dalla Unicredit, dalle quali emergerebbe l'assoluta assenza di rapporti degli imputati con i citati Istituti di credito. Ritiene la Corte che la circostanza è assolutamente irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità concorsuale attribuita ai predetti imputati nella vicenda in esame. Il fatto che i detti istituti di credito abbiano attestato di non essersi avvalsi della consulenza degli imputati è del tutto compatibile con la tesi accusatoria, che presuppone il ruolo attivo svolto da TR e AR quali consulenti dell'imputato LO. Gli imputati, rispettivamente presidente del Cda e consigliere della Tecno3 consulting, dovevano seguire gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita e d erano in costante contatto con LO e gli altri imputati per la realizzazione delle contestate operazioni. Il complesso meccanismo oggetto del presente procedimento attiene proprio allo "sfruttamento" di rapporti intercorrenti tra i vari imputati e i funzionari degli istituti di credito, nonché l'approfittamento delle "giuste conoscenze": è evidente che tutto ciò non poteva avere un avallo formale da parte del direttore generale della banca. La documentazione prodotta dalla difesa, attestante l'assenza di formali rapporti di consulenza esterna degli imputati con gli istituti di credito citati, attiene alla qualificazione giuridico-formale dei rapporti lavorativi in capo a tali imputati, che mai sono stati considerati dall'Accusa e dal Tribunale di tipo contrattuale, venendo, invece, in considerazione la loro abituale dimestichezza a rapportarsi con i vari esponenti del mondo creditizio-bancario. Di contro, il coinvolgimento degli stessi nella complessa attività fraudolenta posta in essere dagli imputati è stato provato in maniera incontrovertibile dalle 24 intercettazioni effettuate: il contenuto di queste non ha lasciato alcun dubbio in ordine all'attività degli imputati. Le certificazioni predette, perciò, appaiono assolutamente inconferenti rispetto a quanto emerso dal compendio probatorio raccolto in sede di giudizio di primo grado». È chiaro che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta affatto di risposta apodittica e priva di ragione giustificativa. La Corte di appello spiega, con coerenza e pertinenza, perché le attestazioni rilasciate dagli istituti di credito non valgano a scagionare gli imputati: i loro rapporti con alcuni funzionari di banca (testimoniati dalle numerose intercettazioni) erano confidenziali, riservati e non trovavano ufficializzazione nel conferimento di consulenze da parte del direttore dell'istituto bancario. 8. CH AR. Il ricorso è inammissibile I due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 8.1. Come già ricordato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 26218901; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, n.m. sul punto). 8.2. La Corte di appello si è già preoccupata di affrontare i temi nuovamente sottoposti, senza elementi di novità, al giudice di legittimità. In particolare: - la sussistenza del reato e il nesso eziologico (primo motivo) sono valutati a pag. 41; - la consapevolezza e il dolo (primo motivo) sono considerati alle pagg. 41 e ss che valorizzano i risultati delle intercettazioni;
- la irrilevanza della consulenza ID viene esposta a pag. 42; - l'insussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (secondo motivo) viene esplicitata a pag. 43, in ragione del "rilevante" contributo 25 causale offerto dal CH «egli aveva la completa gestione della contabilità della IM S.r.l. e, quindi, contezza evidente della situazione in cui la stessa versava da tempo [4 La compiuta valutazione di tali emergenze riscontra indubbiamente sia l'intensità del dolo del reato presupposto -contestato dall'appello con argomentazione del tutto generica - che la solidità e rilevanza del contributo causale derivante dalla condotta posta in essere dal CH, incompatibile con l'attenuante invocata». 9. Consegue che: - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
- vanno rigettati i ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA, con condanna al pagamento delle spese processuali. Il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dodici e mesi sei) non è decorso alla data odierna (sarebbe decorso il 19 maggio 2023), tenuto conto di 208 giorni di sospensione: - 53 giorni per rinvio (per impedimento) udienza del 15 gennaio 2020 (al 26 marzo 2020), ma computati i giorni solo fino a 8 marzo 2020, poiché dal 9 marzo opera la sospensione cd. Covid;
- 64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 26 marzo 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 221, Sanna, Rv. 280432 - 02); - 87 giorni per rinvio dal 17 dicembre 2108 al 14 marzo 2019 per adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi di categoria;
- 4 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 per adesione all'astensione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LO BI AO, PO AN e CH AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di NI SE, TR NZ AN e AR VA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2023