Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBB02 0 8 9 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROVA DEL PAGAMENT) SEZIONE PRIMA CIVILE VALUTAZIONE MERIT 01210 MOTIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: یکوتی که داده دنا Dott. Giovanni Presidente OLLA R.G.N. 8413/99 Cron.4385 Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Rep. 652 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 11 16 FEB 2001. IL CANCELLIERE ON GENNARO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, LIRE 3000 CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati FALCONE ALFONSO e FEDERICO UMBERTO, giusta delega a margine del ricorso;
CG064070
- ricorrente -
contro
IN Snc di IN AL & C., in SARTORIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 73, presso l'avvocato BATTISTELLI MASSIMO, 2000 e difesa dagli avvocati BONIELLO rappresentata 1757 -1- DOMENICO e DELLA CORTE GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 5033/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 15.10.1994 il Pretore della sezione distaccata di Capri rigettò la opposizione al decreto ingiuntivo 17.11.1993, che aveva intimato alla società Sartoria Spinella s.n.c. di 1.949.706 a NO NA. La societàpagare L. propose appello, che il Tribunale di Napoli con 14.5.1998 accolse, revocando il decretosentenza ingiuntivo e condannando il NO a pagare le spese del doppio grado del processo. Pur ritenendo ammissibile la procedura monitoria, sulla fattura prodotta dalla ricorrente per ingiunzione, giudicò il tribunale che fosse stato provato il pagamento, attraverso la quietanza apposta sulla fattura e considerò che era mancata la prova del contrario, mezzi avendo l'appellato omesso di dedurre 5 istruttori articolati in 1° grado. На proposto ricorso per cassazione avversO detta sentenza NO NA, con due motivi, cui ha resistito la società Spinella, che ha depositato controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso la per mancata esposizione dei fatti e per essere state censurate valutazioni di merito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunzia il ricorrente la 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. e 116 c.p.c., nonché la insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
assume che la quietanza era simulata e che tanto aveva omesso il tribunale di considerare. Con il secondo motivo NO NA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. la 2721, 2722 е 2723 C.C. e la omessa ed erronea pronunzia;
lamenta che il tribunale abbia omesso di valutare le richieste di prova formulate in I ° grado e reiterate in appello, anche nella udienza di precisazione delle conclusioni. Non ha pregio la eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della mancata esposizione dei fatti. soddisfare tale Per requisito, previsto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., non dei fatti è necessario che la esposizione उ autonoma e distinta costituisca una premessa rispetto ai motivi del ricorso, né Occorre una narrativa analitica о particolareggiata, ma è sufficiente che dal contesto del ricorso e quindi anche dalla esposizione dei motivi della impugnazione sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale idonea ad intendere il significato e la portata delle 4 critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 5492/1999; 4998/1999; 1430/1999; 921/1999; 9656/1997); e poiché nella specie tanto si ricava agevolmente dalla sia pur sommaria esposizione del fatto e dai motivi di censura, la eccezione del controricorrente deve essere disattesa. Quanto al primo motivo del ricorso, nessuno dei vizi denunziati sussiste, avendo il tribunale considerato raggiunta la prova del pagamento attraverso l'esame del documento prodotto, fornendo adeguata motivazione, sul piano logico giuridico, circa la valenza probatoria della quietanza डु esibita, della quale non era stata disconosciuta la paternità e sulla quale gli argomenti di controparte non erano in grado di prevalere, privi come erano di sostegno probatorio. La censura proposta investe, pertanto, la valutazione degli elementi di fatto, risolvendosi nella segnalazione della difformità tra il significato ed il valore attribuito ad essi dal e giudice di merito e le attese deduzioni della parte а riguardo;
ed è per tale verso inammissibile, giacchè è principio pacificamente ricevuto che il vizio di insufficiente motivazione non configurabile allorchè sussista tale difformità, ma solo quando manchino nello sviluppo logico del provvedimento elementi idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, mentre quello di contraddittorietà della motivazione ricorre in caso di insanabile contrasto tre le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno di essa, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi, semprechè risulti dalla sentenza e non dalla diversa prospettazione del ricorrente (Cass. 3615/1999; 2838/1999; 6189/1995; 6868/1994). laSicchè, escluso il vizio motivazionale, ھ چ ک valutazione delle risultanze probatorie e la scelta tra esse di quella ritenuta più idonea a sorreggere sono deducibili in sede dila decisione non legittimità. Ancora meno ravvisabile il vizio di violazione di legge, che risulta proposto in riferimento alla deduzione di merito, prima analizzata, e cioè alla supposta carenza ed errata valutazione degli elementi di prova. Quanto al secondo motivo, la censura prima ancora che infondata è inammissibile. Posto infatti che la doglianza afferisce alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nei gradi di merito, 6 avrebbe dovuto il ricorrente articolarli con il 4 ricorso, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisorietà delle circostanze da provare e quindi delle prove medesime rispetto al tema controverso. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente in L. di cui L. 800.000 per onorari. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 925 800, di cui L. 800.000 per onorari. Roma, 9.10.2000 1 PRESIDENTE Вжибли Pioran ELLERIA IL CANCELLIERE 001 C N A Maria Di Nuzzo C . 2 IN MaleneBon B E TA E F ITA R E 4 S LLI O 1 EP E C Maria Di Nuzzo D i, N g A g C Agenzia delle Entrate O IL Ufficio di Roma 2. Iscritto a ruolo il Art. n. pa 7