Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 366 cod. proc. civ. deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza dover ricorrere ad altri atti del processo e può ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto soddisfatto il requisito in questione, atteso che il ricorso consentiva di individuare le censure mosse attraverso i richiami fatti alla sentenza impugnata nella parte in cui questa esaminava i fatti oggetto delle censure).
Il requisito della specialità della procura richiesta per il ricorso per cassazione presuppone che l'atto con il quale è stata rilasciata esprima la volontà di rilasciarla per impugnare una sentenza specifica. Se l'atto non manifesta in maniera chiara questa volontà, occorre interpretarlo e Il criterio ermeneutico da adottare in questo caso è quello del principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., perché il processo deve tendere ad una pronunzia sulla pretesa sostanziale.
Commentario • 1
- 1. Inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibiliAccesso limitatoDeborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LI CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difeso dall'avvocato ANGELO PIETROSANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT LI, COMUNE DI SABAUDIA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 12987/95 proposto da:
AVV AT LI in proprio, nonché AT LI, PA, IT quale società di fatto: AZIENDA VALLICOLA DEL LAGO DI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIA 6, presso lo studio dell'avvocato LI AT, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AT PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LI CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difeso dall'avvocato ANGELO PIETROSANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, difeso dall'avvocato CARLO SELVAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AT IT;
- intimata -
e sul 3 ricorso n 13456/95 proposto da:
AT IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SABAUDIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, difeso dall'avvocato CARLO SELVAGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
AT LI IN PR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 288/95 del Pretore di LATINA, emessa il 27/06/95 e depositata il 04/08/95 (R.G. 1416/95+1555/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GI AT;
udito l'Avvocato Carlo SELVAGGI;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale (AT QU) il rigetto del ricorso incidentale (AT IT) e l'inammissibilità del ricorso di AT GI. ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 ottobre 1994, condannò il Comune di Sabaudia a pagare a GI FA, a QU FA ed a IT FA la somma di lire 7 miliardi oltre interessi legali.
IT FA, sulla base di questa decisione, iniziò l'esecuzione forzata in danno del Comune con le forme del pignoramento presso il terzo Monte dei CH di Siena filiale di Latina, gestore della Tesoreria Comunale, per conseguire il pagamento della somma di oltre un miliardo ed ottocento milioni. Nel procedimento esecutivo intervennero QU FA per conseguire il pagamento della stessa somma e GI FA, in proprio e nella qualità di amministratore della società di fatto Azienda vallicola del lago di Paola composta da se stesso e dai soci IT e QU FA, chiedendo che fossero attribuite a lui le somme indicate nella sentenza della Corte di Appello. Il Monte dei CH, all'udienza del 25 gennaio 1995 tenutasi davanti al pretore circondariale di Latina, dichiarò che alla data della notificazione del pignoramento il saldo del conto della Tesoreria del Comune di Sabaudia era di oltre quattro miliardi di lire;
aggiunse che il Comune, con delibera del 30 dicembre 1994 n. 910, aveva determinato in oltre nove miliardi di lire l'importo delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata ai sensi della legge n. 68 del 1993 e che il saldo del conto di tesoreria era depositato presso la tesoreria provinciale dello Stato. Il pretore, con ordinanza del 22 marzo 1995, dichiarò "la nullità del pignoramento eseguito in danno del Comune di Sabaudia, nonché la conseguente estinzione della procedura esecutiva". Con ordinanza del successivo 25 maggio il pretore ritenne poi la legittimità dello stesso pignoramento e dispose per il prosieguo della procedura esecutiva.
ordinanza
2. IT FA e QU FA, con distinti ricorsi del 28 marzo 1995, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi e reclamo contro l'ordinanza del 22 marzo 1995 ed hanno chiesto che questa fosse revocata e che fosse disposta l'assegnazione delle somme pignorate in favore dei creditori.
Il pretore, con ordinanza dell'8 giugno 1995, ha ritenuto che occorreva decidere con sentenza sui ricorsi proposti dalle parti e le ha invitate ad iscriverli nel ruolo contenzioso.
Nel giudizio è intervenuto anche GI FA, chiedendo l'assegnazione delle somme in favore dell'Azienda vallicola del lago di Paola.
Il pretore di Latina, definita l'opposizione del 28 marzo 1995 come agli atti esecutivi, con sentenza del 4 agosto 1995, per quanto ancora interessa in questa sede, ha dichiarato "l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da FA QU... ed il difetto di legittimazione attiva di FA GI". Secondo il pretore l'improcedibilità derivava dal fatto che il ricorrente non aveva rispettato il termine perentorio del 5 aprile 1994 per la notifica alle altre parti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nella motivazione della decisione il pretore ha anche dichiarato anche "l'improcedibilità del ricorso proposto da IT FA, atteso il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la notifica del ricorso (5 maggio 1995)".
3. Per la cassazione di questa sentenza QU FA ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.
Resistono con controricorso GI FA, IT FA ed il Comune di Sabaudia;
i primi due hanno proposto anche ricorso incidentale. IT FA, QU FA ed il Comune di Sabaudia hanno depositato memorie.
GI FA ha depositato copia del dispositivo di sentenza resa dalla Corte di appello di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale proposto da QU FA (n.12482/1995) e quelli incidentali proposti rispettivamente da GI FA (n. 12987/1995) e da IT FA (n. 13456/95) debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. Il deposito di copia del dispositivo di sentenza parziale della Corte di appello di Roma, attraverso il quale GI introduce l'eccezione che in quel giudizio è stato dato atto del recesso di QU FA dalla società di fatto costituita con i fratelli GI e IT ed è stata dichiarato che quest'ultima è esclusa dalla stessa società di fatto, non è consentito.
Infatti, l'art. 372 cod. proc. civ. stabilisce un divieto generale di produzione nel giudizio di cassazione di (nuovi) atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo nel giudizio di cassazione;
divieto questo che non dipende tanto dalla particolare struttura di questo giudizio di cassazione, quanto dalla funzione di esso, la quale è incompatibile con l'istruzione del giudizio e con il suo epilogo: Cass. n. 6646 del 1986; n. 5408 del 1981. Il divieto, per disposizione espressa, non si riferisce ai documenti che "riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso".
I primi sono quelli che evidenziano la nullità della sentenza come atto e non quelli relativi ad atti o situazioni ad essa precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa: in questo senso già Cass. 4 ottobre 1988, n. 3001 e 21 giugno 1985, n. 3730, esemplificativamente.
I documenti riguardanti l'ammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso e del controricorso sono quelli che evidenziano errori d'ordine, i quali, nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati indicati in quelli che individuano le parti del giudizio di cassazione (sent. 9 febbraio 1994, n. 1345 e 7 gennaio 1975, n. 25, concernenti la prova della legittimazione a ricorrere mediante esibizione del testamento dal quale risulti la qualità di erede), la capacità della parte di stare in giudizio (sent. 5 giugno 1987, n. 4893), la procura a stare in giudizio (sent. 15 gennaio 1986, n. 178), l'avvenuta trasformazione di una società di persone in società di capitali (sent. 27 marzo 1990, n. 2471), la cessazione della materia del contendere che fa venire meno l'interesse al ricorso (sent. 4 ottobre 1988, n. 5355), la conciliazione della controversia del lavoro (sent. 10 marzo 1984, n. 1664) o di separazione dei coniugi (sent. 24 gennaio 1980, n. 601 e 5 marzo 1990, n. 1722) e molte altre. L'asserito recesso di QU FA dalla società di fatto costituita con i fratelli e l'esclusione di IT dalla stessa società non forniscono la dimostrazione della nullità della sentenza impugnata come atto e non sono, quindi, vizi d'ordine nel senso prima precisato.
3.1. A questo punto debbono essere esaminate le eccezioni con le quali il Comune di Sabaudia ha denunciato che il ricorso incidentale proposto da IT FA è inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa e reca una procura al difensore non speciale, ma generale.
Entrambe le eccezioni non sono fondate.
3.2.1. L'art. 366 cod. proc. civ. stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".
Questa deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. 28 gennaio 1995, n. 1078 e 24 febbraio 1988, n. 1974), potendo le stesse censure essere ricavate anche dai motivi dell'impugnazione (Cass. 23 ottobre 1989). Il ricorso incidentale proposto da IT FA consente di individuare le censure mosse attraverso i richiami fatti alla sentenza impugnata nella parte in cui questa esamina i fatti oggetto delle censure contenute nel ricorso.
Tanto basta avere accertato per escludere la fondatezza della censura.
3.2.2. Anche l'indicazione della procura è elemento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la procura rilasciata per il ricorso per cassazione sia "speciale".
Specialità vuole dire che la procura sia rilasciata per un determinato giudizio di cassazione, cioè per l'impugnazione davanti alla Corte di una sentenza determinata.
Il requisito della specialità deve essere inteso diversamente a seconda che la procura sia rilasciata con atto separato, oppure in calce o a margine del ricorso.
Nel primo caso, la procura deve essere solo indicata nel ricorso e questa indicazione agevola il riscontro della condizione (art. 366, n. 5 dello stesso codice) che vi sia stato previo rilascio di una procura specificamente indirizzata all'impugnazione, come è giurisprudenza pacifica di questa Corte: sent. 10 dicembre 1988, n. 6717, tra le tante. Nel secondo caso, il contenuto della procura deve mettere in evidenzia il carattere della specialità richiesto dalla norma prima citata e dal successivo art. 371, terzo comma.
In entrambi i casi deve essere rispettata l'esigenza che, attraverso la procura speciale, la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione già resa sulla causa e, perciò, dopo che la sentenza è stata pronunciata: la procura, quindi, non è speciale quando è stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata con il ricorso.
Si aggiunga che l'atto con il quale è stata rilasciata la procura deve esprimere la volontà di rilasciarla per impugnare una sentenza specifica;
se l'atto non manifesta in maniera chiara questa volontà, occorre interpretarlo.
Il criterio ermeneutico da adottare in questo caso è quello del principio di conservazione (art. 1367 cod. civ.), perché il processo deve tendere piuttosto ad una pronuncia sulla pretesa sostanziale che ad una pronuncia sul processo. Solo se la volontà sia equivoca il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile: Cass. 18 agosto 1993, n. 8747. La procura apposta a margine del controricorso proposto da IT FA e rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto è conferita per il giudizio di cassazione della sentenza del pretore circondariale di Latina e tanto basta per ritenere che le indicazioni normative circa la procura del giudizio di cassazione sono state rispettate.
4.1. Nell'ordine logico debbono essere esaminati il primo motivo del ricorso incidentale proposto da IT FA ed il primo motivo del ricorso proposto da QU FA. Gli interessati hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata che non sarebbe stata pronunciata nei confronti di IT FA nonostante la sua qualità di creditrice procedente.
Il motivo non è fondato.
4.2. È ben vero che IT FA non figura nell'intestazione della sentenza del pretore di Latina qui impugnata, ne' nel dispositivo di questa;
menzione del ricorso proposto dalla FA è contenuta nello svolgimento del processo e, nella motivazione della decisione, è specificato che la questione della nullità del pignoramento non formava oggetto del giudizio di opposizione esecutiva e che, comunque, il ricorso della FA era improcedibile "atteso il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la notifica del ricorso".
Da questa ricostruzione dei fatti, dalla quale in astratto deriva il vizio di omessa pronuncia su domanda giudiziale ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ. perché non è stata resa alcuna pronuncia sulla domanda contenuta nel ricorso proposto il 28 marzo 1995, IT FA non ha interesse a dolersi.
Infatti, ella di fatto ha proposto impugnazione contro la sentenza che astrattamente sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, come risulterà dall'esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla FA, e tanto basta avere accertato per escludere la fondatezza della censura esaminata.
Gli effetti della decisione assunta con riferimento a IT FA, naturalmente, non riguardano QU FA, il quale non è legittimato a sollevare la questione della mancata decisione del ricorso di IT FA in questa sede per carenza di interesse.
5.1. Il secondo motivo del ricorso proposto da QU FA esibisce la censura di violazione della cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.). Il ricorrente sostiene che con l'ordinanza del 25 maggio 1995 il pretore aveva esplicitamente revocato quella del 22 marzo 1995 dichiarativa della nullità del pignoramento e dell'estinzione della procedura esecutiva e, quindi, non avrebbe potuto disporre, con l'ordinanza dell'8 giugno 1995, che la questione della nullità del pignoramento fosse nuovamente decisa con sentenza ed avrebbe dovuto decidere sulle istanze di assegnazione.
La censura è inammissibile.
5.2. L'ordinanza del 25 maggio 1995 con la quale il pretore ha ritenuto la legittimità del pignoramento eseguito presso il tesoriere del Comune, disponendo per il prosieguo della procedura esecutiva, è stata resa nel procedimento di esecuzione;
lo stesso dicasi di quella resa l'8 giugno 1995.
Di entrambe le ordinanze non v'è traccia nel ricorso per opposizione agli atti esecutivi e reclamo dal quale è scaturita la sentenza impugnata.
Questo comporta che la denunciata illegittimità non appartiene al giudizio di opposizione ed alla sentenza del pretore oggetto del ricorso per cassazione che si sta esaminando e non è suscettibile di esame in questo giudizio di impugnazione;
semmai doveva formare oggetto di appropriata critica da svolgersi in sede esecutiva.
6.1. Il terzo motivo del ricorso proposto da QU le FA si riferisce al capo della sentenza impugnata con il quale il pretore ha dichiarato errata la qualificazione del ricorso del 28 marzo 1995 come reclamo ed ha ritenuto che il provvedimento di estinzione reclamabile è solo quello adottato a seguito di rinuncia, inattività delle parti e mancata comparizione delle parti. Il ricorrente sostiene che il rimedio è esperibile in ogni ipotesi di reclamo (motivo di violazione dell'art. 630 cod. proc. civ.). Il quarto motivo dello stesso ricorso contiene la censura che il decreto in calce al ricorso del 28 marzo 1995, con il quale è stata disposta la comparizione delle parti in sede contenziosa e fissato il termine per la notifica alle altre parti del ricorso, non è stato comunicato dalla cancelleria.
Il ricorrente sostiene che, in conseguenza di tale omissione, non poteva essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per inosservanza di termine perentorio.
IT FA, con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, prospetta le stesse censure. Ella sostiene: che il pretore ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi il ricorso del 28 marzo 1995; che, invece, detto ricorso conteneva il reclamo contro l'ordinanza del 25 marzo 1995; che nella procedura di reclamo non vi sono termini perentori da rispettare a pena di improcedibilità, ma il reclamante deve attendere la comunicazione dell'estinzione del procedimento quando questa è dichiarata con ordinanza (motivo di violazione dell'art. 2909 cod. civ. per erronea qualificazione del procedimento;
conseguente erronea pronuncia di estinzione ed erronea interpretazione circa la necessità della comunicazione a cura della parte anziché della cancelleria come prescritto dall'art. 630 con riferimento all'art. 178 e 136 cod. proc. civ.). I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto si riferiscono tutti alla qualificazione da dare al ricorso del 28 marzo 1995.
Essi non sono fondati.
6.2. Per intendere i motivi ora indicati è necessario richiamare il contenuto dell'ordinanza del 25 maggio 1995 dichiarativa della nullità del pignoramento e della estinzione della procedura esecutiva. Con questa il pretore rilevò che dalla dichiarazione resa dal terzo si ricavava che i fondi pignorati erano depositati presso la tesoreria provinciale dello Stato (tesoreria unica) e ritenne che il pignoramento delle somme di pertinenza del Comune, in quanto effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, era nullo ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1993, n. 68. La duplicità di contenuto di questo provvedimento è evidente. Nella prima parte esso contiene la dichiarazione della nullità del pignoramento;
nella seconda la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.
Il pretore ha ritenuto, cioè, che l'art. 11 quarto comma bis della citata legge n. 8 del 1993, secondo il quale "non sono ammessi atti... di pignoramento... presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile d'ufficio", comporta la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva. Nei ricorsi del 28 marzo 1995 IT e QU FA hanno interpretato questo provvedimento proprio in questo senso, tanto è vero che hanno sviluppato la tesi che la dichiarazione di nullità del pignoramento era errata e che il pretore avrebbe dovuto provvedere all'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo. Anche la sentenza impugnata si è posta in questa linea interpretativa, tanto è vero che ha ritenuto come secondaria e non tecnica la dichiarazione di estinzione.
Infatti, il pretore sostanzialmente ha ritenuto che l'estinzione del processo esecutivo contro il quale è ammesso il reclamo è solo quella conseguente all'inattività delle parti, alla rinuncia e alla mancata comparizione all'udienza; che queste situazioni non ricorrevano nella specie;
che la declaratoria di estinzione pronunciata con l'ordinanza del 22 marzo 1995 non era reclamabile, ma impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro la cennata ordinanza;
che le parti non avevano provveduto a notificare al Comune il ricorso in opposizione ed il decreto con il quale era stata fissata la comparizione delle parti dinanzi a sè.
Ciò posto, l'atto di "opposizione agli atti esecutivi e reclamo" del 28 marzo 1995 è rivolto contro la prima parte dell'ordinanza del 22 marzo 1995, tanto è vero che in essa si discute solo della nullità del provvedimento dichiarativo della nullità del pignoramento. In quanto tale l'atto di opposizione era soggetto alla disposizione contenuta nell'art. 618 cod. proc. civ., secondo la quale il giudice dell'esecuzione, ricevuta l'opposizione, "fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto". Le parti, invero, in questo giudizio concordemente non dubitano che la notificazione del ricorso e del decreto non sia avvenuta, ma contestano di non avere avuto conoscenza di questo provvedimento del giudice.
Non si avvedono, tuttavia, che il decreto di fissazione dell'udienza e del termine per la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi non deve essere comunicato alle parti, come accade in tutti i provvedimenti che sono adottati a seguito di ricorso della parte, la quale si deve fare carico dell'avvenuta pronuncia del decreto nel senso indicato.
6.3. Si diceva che le parti pongono il problema di diritto dell'esatta qualificazione del ricorso del 28 marzo 1995. Si diceva anche che questa è stata compiuta dal giudice del merito attraverso un procedimento logico, i capisaldi del quale sono stati già indicati.
A questo riguardo non vale l'obbiezione che l'atto di opposizione del 28 marzo 1995 doveva essere qualificato come reclamo e non come opposizione agli atti esecutivi, che trovava applicazione il disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 178 cod. proc. civ. e che non era necessario disporre la comparizione delle parti (e la notificazione del ricorso e del decreto) e che le parti, dopo la proposizione del reclamo, dovevano attendere che esso fosse comunicato alle altre parti dalla cancelleria.
L'atto processuale dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo è fuori della materia delle opposizioni agli atti esecutivi (una conferma di questo principio sta nella nota estensione del reclamo di cui all'art. 630 cod. proc. civ. alle ipotesi di estinzione pronunciata per rinuncia agli atti del processo esecutivo: Corte cost. 17 dicembre 1981, n. 195.). Ma di questo non si è discusso nella sentenza.
Pertanto, il ricorso proposto da IT e QU FA deve essere rigettato.
7. Il ricorso incidentale proposto da GI FA e rivolto
contro
IT e QU FA è inammissibile. La sentenza impugnata dallo FA è sentenza risolutiva di una questione sull'an debeatur e doveva essere impugnata mediante appello.
8. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, il ricorso principale proposto da QU FA e quello incidentale proposto da IT FA debbono essere rigettati e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da GI FA.
Le spese del giudizio possono essere equitativamente compensate tra tutte le parti di questo giudizio di cassazione.
p. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto da QU FA e quello incidentale proposto da IT FA, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da GI FA e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.