Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 921
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 366 cod. proc. civ. deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza dover ricorrere ad altri atti del processo e può ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto soddisfatto il requisito in questione, atteso che il ricorso consentiva di individuare le censure mosse attraverso i richiami fatti alla sentenza impugnata nella parte in cui questa esaminava i fatti oggetto delle censure).

Il requisito della specialità della procura richiesta per il ricorso per cassazione presuppone che l'atto con il quale è stata rilasciata esprima la volontà di rilasciarla per impugnare una sentenza specifica. Se l'atto non manifesta in maniera chiara questa volontà, occorre interpretarlo e Il criterio ermeneutico da adottare in questo caso è quello del principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., perché il processo deve tendere ad una pronunzia sulla pretesa sostanziale.

Commentario1

  • 1Inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibiliAccesso limitato
    Deborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 921
Data del deposito : 3 febbraio 1999

Testo completo