Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2004, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
BU IA TT e BU AN LO, nella loro qualità di eredi di Mò NA;
- intimati non costituiti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sez. 20, n. 204/20/97 del 10 novembre 1997, depositata il 7 febbraio 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. De Bellis per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la sig.ra NA Mò impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di 1^ Grado di Genova il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso che la contribuente aveva presentato relativamente all'ILOR pagata per l'anno 1989 e che essa riteneva non dovuta in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 42/1980 e della successiva evoluzione giurisprudenziale sulla soggezione ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 16 marzo 1999 agli eredi della contribuente deceduta sigg.ri BU IA TT e AN LO, già intervenuti nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Gli eredi della contribuente non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973, anche con riguardo all'art. 16, D.P.R. n. 636/1972, e dell'art. 2969 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non abbia rilevato d'ufficio, come avrebbe dovuto, l'intervenuta decadenza della contribuente ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973, dal diritto a chiedere il rimborso dell'ILOR, che essa assumeva indebitamente versata.
Il motivo non è fondato. Dal ricorso e dalla sentenza emerge con chiarezza che l'Amministrazione non ha sollevato ne' in primo grado nè in appello l'eccezione di decadenza che ora solleva per la prima volta in Cassazione: dalla sentenza, inoltre, non emerge in alcun modo ne' la data in cui è stato effettuato dalla contribuente il versamento dell'imposta che si assume essere stato indebitamente eseguito, ne' la data dell'istanza con la quale la stessa contribuente ha chiesto all'Amministrazione il rimborso del (preteso) indebito d'imposta. In proposito, questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare che "la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973, dal versamento dell'imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne' la data del versamento dell'imposta ne' la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l'esame di documenti - preclusi alla Corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c., ne' essendo possibile ipotizzare un 'error in procedendo' del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in Cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione" (Cass. n. 8466/2000). Tale principio deve essere condiviso e non sono state addotte convincenti ragioni che impongano di discostarsene.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ragione della mancata costituzione dei contribuenti non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004