Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 comma primo, lett. c) cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della misura custodiale fondata sull'accertamento dell'attuale adesione del ricorrente, inquisito per reati risalenti nel tempo, ad un'associazione criminale per lo spaccio di droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 26/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1212
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 8788/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC RO, n. il 11/2/1964 difeso dall'Avv.to MANNA Marcello di fiducia;
avverso ordinanza resa da Tribunale della Libertà di Catanzaro in esito all'udienza del 22/11/2006;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gaetanino Zecca in Camera di consiglio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 22/11/2006 il Tribunale di Catanzaro chiamato a decidere sull'appello proposto dal PM contro ordinanza del GIP presso il Tribunale di OS il quale aveva rigettato (anzitutto per difetto di attualità delle esigenze cautelari per fatti che precedevano di circa sei anni la richiesta e conseguentemente per difetto di utili elementi atti a definire la attualità della pericolosità sociale degli indagati pur ribadita l'importanza e la congruenza degli elementi di colpevolezza ritualmente acquisiti al processo) la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria da adottare nei confronti dell'odierno ricorrente, accoglieva l'appello del PM appena ora detto e per l'effetto, previo annullamento della ordinanza del GIP, disponeva l'applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti dell'odierno ricorrente.
Contro così fatto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la parte ricorrente in epigrafe individuata la quale concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
All'udienza camerale del 26/6/2007 la Corte, con il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente denunzia la ordinanza impugnata rilevando:
violazione di legge a causa di illogicità, lacunosità, contraddittorietà dell'ordinanza impugnata che non avrebbe valutato analiticamente e individualmente i presunti indizi a carico del ricorrente.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis.
Parte ricorrente eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni RU raccolte in altro procedimento e oltre il termine massimo prescritto dalla legge per la durata delle indagini preliminari. Non sarebbe riscontro il riconoscimento della voce del ricorrente operato dal VI che è allo stesso tempo la fonte da riscontrare. La chiamata in correità sarebbe dunque priva di riscontri.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 274 c.p.p.. Carente e contraddittoria motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari (fatti del 2000 misura applicata nel 2006) anche in violazione del testo dell'art. 292 c.p.p., comma 2, introdotto con L. n. 332 del 1995 (... "tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato"...).
Illogicità e contraddittorietà dell'inciso per il quale "difetta la dimostrazione in positivo che ogni legame con l'organizzazione criminosa sia stato definitivamente troncato".
Una sintesi del provvedimento censurato consente di verificare l'infondatezza delle censure proposte.
L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro menzionava il costrutto accusatorio secondo il quale una organizzazione criminale avente al suo vertice UZ IO e VI FR gestiva un traffico illecito di sostanze stupefacenti mediante una rete di addetti ciascuno con prestabilite competenze territoriali tali da coprire un esteso ambito geografico.
L'ordinanza richiamava le fonti indiziarie scaturite dalle investigazioni condotte dai carabinieri del Nucleo operativo di OS , da numerose intercettazioni ambientali , dalle dichiarazioni rese dallo stesso VI FR collaboratore di giustizia e da tale RU OM, dai sequestri di sostanze stupefacenti andati a segno.
L'ordinanza in questione concludeva nel senso della verifica di esistenza di una associazione di più di tre soggetti, con ruoli ripartiti, attivi nello spaccio tra maggio e novembre 2000 nel traffico delle sostanze stupefacenti.
A proposito dell'odierno ricorrente l'ordinanza menzionava taluni specifici passaggi di conversazioni captate che dimostravano il sicuro inserimento organico del TT nella lucrosa attività criminale oggetto di indagine. Il provvedimento rafforzava il significato di quelle captazioni con le dichiarazioni di VI e RU qualificate come precise coerenti dettagliate e non provocate da motivi di rancore o di astio. Il provvedimento impugnato riteva perciò piena la prova del ruolo determinante svolto dall'odierno ricorrente nella struttura criminosa descritta. Ancora il Tribunale affermava la attualità delle esigenze cautelari distinguendo tra attualità del fatto illecito ed attualità delle esigenze cautelari e richiamando parametri che investono l'indole e la capacità a delinquere dell'indagato, ritenuto impegnato in una scelta PROFESSIONALE di vita criminale. Lo stesso Tribunale evidenziava la inadeguatezza di misure cautelari di minore rigore specialmente a fronte della gravità del delitto commesso , della sfavorevole prognosi di astensione da future condotte delittuose, dalla previsione che la pena irroganda non sarebbe stata suscettibile di sospensione condizionale.
Il tempo (sei anni) trascorso tra il verificarsi del fatto addebitato e la applicazione della misura cautelare (chiesta dal PM tra anni dopo la conclusione delle indagini) non è elemento da solo sufficiente ad escludere l'attualità e la concretezza del pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). La motivazione formulata sulla accertata rilevanza della posizione dell'imputato nell'intreccio criminoso indagato, la motivazione circa la continuità della sua dedizione a fatti di spaccio e circa la consapevolezza della adesione ad un patto criminale inteso alla commissione di un numero indeterminato e perciò permanente nel tempo di delitti in materia di stupefacenti da adeguata contezza della coerenza e della sufficienza della motivazione in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati attinenti al traffico degli stupefacenti. Il testo dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), non introduce un automatismo in forza del quale, il trascorrere del tempo senza applicazione di misura cautelare, meccanicamente determina una estinzione del potere dovere di applicazione delle misure cautelari stesse. L'art. 292 c.p.p., comma 2, ora richiamato impone solo una adeguata motivazione sulla attualità e concretezza, tanto più adeguata quanto il tempo trascorso dalla commissione del fatto rischi di far apparire paradossale l'affermazione di attualità del pericolo o evanescente la concretezza.
Il provvedimento impugnato chiaramente individua due fuochi di motivazione: uno dedicato alla esistenza e consistenza della associazione, uno dedicato alla posizione individuale e al ruolo associativo svolto dal TT. La mancanza di analisi individualizzanti addebitata al provvedimento non esiste. Gli elementi probatori posti a confronto costituiscono una orditura completa tale che ogni elemento risulta rafforzato dalla esistenza degli altri, secondo una logica sintetica che tutti li valuta senza procedere a frammentazioni di comodo o a separazioni per coppie dialettiche di fonti che hanno un significato unitario e complessivo. Alla luce di quanto appena sopra evidenziato, il provvedimento impugnato motiva con ampiezza e coerenza di argomentazioni in ordine alla individuazione del TT e della sua scelta definitiva per il versante criminale del guadagno con riguardo ad una funzione di acquirente all'ingrosso e alla consapevolezza del ruolo da lui svolto nell'ambito di una associazione della quale sono identificati gli scopi permanenti e indeterminati intesi alla commissione di un numero indefinito di reati relativi al commercio degli stupefacenti. Il riscontro delle tesi accusatorie radicato in plurime fonti tutte menzionate, esclude il vizio di illogica o inesistente motivazione in ordine al quadro indiziante e alla sua gravità. Il Tribunale di Catanzaro ha giudicato sulla base di una organica e critica ricognizione di materiale probatorio ampio, univoco e convergente. Gli esiti dei sequestri e le osservazioni di polizia giudiziaria risultano essere stati ragionevolmente utilizzati per la individuazione della associazione e del contesto, le intercettazioni richiamate sono fonte adeguata di riscontro generico, ma anche di specifica individuazione di responsabilità dell'indagato, , le dichiarazioni del VI risultano essere esiti finali non isolati e fortemente significativi entro un contesto riscontrato. La eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni RU è affidata a fatti genericamente, i menzionati che non consentono di delibarne la effettiva portata prima che la stessa fondatezza. La attenta motivazione circa la attualità del pericolo di reiterazione e circa la concretezza di un tale pericolo, proprio perché misurata con specifico riguardo al fattore tempo, al fattore personalità, all'elemento di una concreta e spiccata inclinazione a scelte di vita criminale, al fattore della continuità nel compimento di condotte particolarmente significative (quelle della pendenza nel 2002 di procedimento penale per reato omologo), è esente dai vizi denunciati. L'art. 274 c.p.p., è applicato, (sia pure su una distanza di tempo non solita) in conformità agli insegnamenti di questa Corte che hanno ritenuto ampiamente configurabile attualità e concretezza su una distanza di tempo di due anni e mezzo. Il riferimento al processo del 2002 è utilizzato al solo fine di illuminare l'ampiezza della dedizione alla scelta criminale operata, tale da proiettare la attualità e il pericolo su un arco di tempo proporzionato alla evidenziata permanenza di quella scelta. L'inciso censurato di contraddittorietà è un inciso che bene può essere espunto dalla motivazione senza che essa abbia a soffrirne conseguenti vuoti o insufficienze. Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Secondo legge devono essere compiuti a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del Riesame perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008