Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23052
CASS
Sentenza 23 aprile 2013

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L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo cod. proc. pen., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23052
    Data del deposito : 23 aprile 2013

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