Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo cod. proc. pen., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23052 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/04/2013
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1249
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 44106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.E. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 27/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni dell'Avv. Antonini, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/06/2012 la Corte d'Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione nei confronti di S.E. per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p. e art. 609 ter c.p.p., comma 1, n. 1 e comma 2. 2. Ha proposto ricorso S. che con un primo motivo lamenta violazione degli art. 546 c.p.p., lett. c), e art. 192 nonché vizio della motivazione per non avere, come già eccepito in appello, il giudice di primo grado atteso il deposito della motivazione della sentenza con cui la Corte di cassazione, due giorni prima, aveva annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza della custodia cautelare in carcere per il medesimo fatto;
evidenzia infatti che, alla luce della motivazione suddetta, ove il giudice avesse rinviato il processo, questo avrebbe avuto un esito del tutto diverso. Infatti la Corte di legittimità aveva avuto modo di rilevare, nell'ordinanza del 15/11/2011, una "inadeguata valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura cautelare", in particolare con riferimento alla attendibilità della persona offesa. Nonostante l'intervenuto deposito della motivazione, poi, la Corte d'Appello ha ricalcato pedissequamente il grave errore commesso dal giudice di prime cure all'esito, peraltro, di un giudizio, celebrato con rito abbreviato, che non ha aggiunto alcun elemento probatorio al già scarno compendio investigativo avendo anche rigettato la richiesta di incidente probatorio consistente nell'esame della minore cui era stata condizionata la richiesta dei rito e non avendo valutato in alcun modo le obiezioni difensive anche in relazione alla dichiarazioni difensive rese dall'imputato in particolare con riguardo alla mai verificatasi circostanza del contestuale pernottamento dell'imputato e della minore a casa della nonna;
rimarca che la Corte d'Appello ha ritenuto di potere fare utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla minore ex art. 512 c.p.p. benché la Corte di cassazione, con riguardo alla misura, abbia censurato a suo tempo l'omessa valutazione in qualsiasi modo della circostanza che IA fosse già seguita per disturbi psicologici dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di XXXXXXX. In definitiva, in assenza di incidente probatorio, quegli stessi elementi, già ritenuti insufficienti a motivare l'ordine custodiate, sono stati valutati come prove in grado di condurre ad una sentenza di condanna;
in più la stessa Corte territoriale ha riproposto ragionamenti in ordine alla attendibilità della minore già censurati dalla Suprema Corte.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 623 c.p.p. giacché l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione incombeva, oltre che sul giudice del riesame, anche sui giudici di primo grado e di appello, quest'ultimo, in particolare, già a conoscenza della pronuncia al momento del giudizio. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte del relativo motivo di appello deduce che la Corte territoriale si è limitata a rilevare l'intervenuta applicazione, da parte del primo giudice, di una pena base assai vicina al minimo edittale;
tale affermazione è inoltre smentita dalla stessa sentenza di primo grado, avendo il G.u.p. ritenuto di "dover irrogare una pena sensibilmente superiore al minimo edittale". CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va anzitutto escluso, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, che i giudici di merito fossero processualmente vincolati, nella valutazione del compendio probatorio, a tener conto della decisione di questa Corte intervenuta, quanto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in data 15/11/2011 (e che ebbe ad annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che tale misura aveva confermato), un tal vincolo essendo prospettabile, come chiaramente desumibile dall'art. 627 c.p.p., comma 3, unicamente in capo al giudice di rinvio e non anche in capo ai giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano deputati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. Va parimenti escluso, proprio in conseguenza dell'inesistenza del predetto vincolo, che il giudice di primo grado fosse obbligato ad attendere il deposito della motivazione del provvedimento di questa Corte prima di pronunciare sentenza. Ne consegue come le censure sollevate con il primo motivo di ricorso vadano apprezzate in tanto in quanto volte a sollevare vizi attinenti non già a violazioni di legge bensì alla motivazione del provvedimento impugnato. Ciò posto, tali censure sono fondate. Con l'atto di appello la Difesa dell'imputato, col riprendere le manchevolezze che già questa Corte aveva ritenuto di individuare quanto al contenuto dell'ordinanza di misura coercitiva, aveva evidenziato, con riferimento in particolare alla motivazione resa dal Tribunale in ordine alla valutazione dell'attendibilità della minore - persona offesa, l'omessa considerazione di elementi ritenuti invece di decisiva importanza sul punto.
In particolare, l'atto di appello aveva rimarcato l'omessa valutazione della circostanza che G. fosse stata presa in carico, ancor prima delle dichiarazioni rese, dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale di XXXXXXX per disturbi di carattere psicologico;
quanto al secondo, a fronte di quanto esposto dalla sentenza di primo grado, laddove si era ricordato che, secondo la minore, le violenze avvenivano da parte dello zio nei propri confronti in special modo mentre entrambi si trovavano, di notte, insieme, nel letto della nonna mentre quest'ultima dormiva, aveva lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze dedotte dall'imputato nel proprio interrogatorio reso innanzi alla polizia giudiziaria, ovvero il fatto che mai era accaduto che la nipote si fosse fermata a dormire dalla nonna allorquando egli era presente.
Va aggiunto che entrambi tali aspetti, lungi dall'essere secondari, coinvolgevano in modo determinante il profilo dell'attendibilità della minore, quanto al primo, in relazione alla possibile influenza, sullo stesso processo formativo del narrato, dei disturbi evidenziati, e, quanto al secondo, in ordine alla localizzazione spazio - temporale degli abusi subiti;
ne' la decisività di tale secondo aspetto potrebbe superarsi sul presupposto della possibilità di prescindere, nell'analisi delle dichiarazioni della minore, dai riscontri esterni: se è ben vero, infatti, che la veste della persona offesa, quand'anche minore, non è assimilabile a quella di imputato di reato connesso o di testimone assistito, sì che non opererebbe il necessario impiego dei canoni valutativi di cui all'art. 192 c.p.p., è anche vero che tali riscontri si presentano come necessari laddove, come nella specie (vedi anche oltre), non si sia proceduto ad una perizia nel contraddittorio delle parti (cfr. Sez. 3, n. 1235 del 02/10/2012, B. e altro, Rv., 254414); e, del resto, ancor più in generale, questa Corte ha già affermato che la vantazione circa la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, deve tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su di essa, anche, dunque, dal lato estrinseco (Sez. 3, n. 4069 del 17/10/2007, Scarpulla, Rv. 238543). Ora, su entrambi gli aspetti evidenziati, la risposta riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata appare viziata. Quanto al primo, la Corte, ha infatti, evidenziato, a pag. 10 della sentenza impugnata, che il fatto che la minore possa non essersi mai fermata a dormire insieme all'imputato presso l'abitazione della nonna, nulla toglierebbe alla prospettazione accusatoria, atteso che la minore avrebbe "riferito che la casa della nonna era il teatro degli abusi e che lo zio era solito dormire nel letto della madre, come dallo stesso confermato"; tuttavia, come emergente dalla stessa sentenza di primo grado, la minore non si era limitata a tali affermazioni, ma aveva significativamente aggiunto che atti di natura sessuale venivano effettuati proprio mentre anch'essa dormiva, insieme allo zio, nel letto della nonna, che, dormiente, non si accorgeva di nulla, da ciò derivando la necessità, non colta dalla Corte, che sul punto parrebbe avere frainteso quanto dichiarato dalla minore, di valutare anche tali ulteriori dichiarazioni. Quanto alle considerazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto di affrontare la doglianza difensiva in ordine ai problemi psicologici della minore da lei già sofferti e per i quali quest'ultima era seguita dall'apposito reparto dell'ospedale, le stesse appaiono risolversi, a ben vedere, in una omessa motivazione;
la Corte ha infatti, sul punto, trascritto, a pagg. 10 - 11, un passaggio della consulenza del P.M. che, in realtà, non appare affatto pertinente ("Sui vissuti traumagenici specifici si è già detto e così pure si è argomentato sul complessivo quadro psicologico e comportamentale, che appare compatibile con una storia di vita segnata dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali. Se ancora oggi IA, ad un anno di distanza dall'allontanamento dal contesto dei suoi patimenti, non ha recuperato una condizione di benessere psico - fisico;
se, nonostante il supporto della psicoterapia, non è ancora riuscita ad entrare in contatto con se stessa e ad esprimere la propria dimensione emotivo - affettiva, segno è che le difese psichiche attivate sono state proporzionate alla gravità dei traumi cui è stata sottoposta per anni. Ciò che emerge in modo più che evidente dai tanti resoconti della minore è che i protagonisti principali della sua vita rimangono, purtroppo, i maltrattamenti e gli abusi sessuali agiti in tutte le possibili espressioni"), non potendo ricavarsi da detto passaggio alcuna spiegazione in ordine alla non influenza di tale originario disagio psicologico sulla genuinità delle dichiarazioni rese. Ed anzi, la successiva precisazione effettuata dalla Corte secondo cui, stando alla stessa consulenza, i problemi psicologici legati alla carenza affettiva ed alla assenza di figure genitoriali si concilierebbero "con un legame morboso con una figura adulta come quella dello zio", pare di valenza addirittura favorevole alla prospettazione di una accusa dal contenuto non veridico, benché la stessa Corte poi precisi che una tale circostanza giustificherebbe il fatto che i rapporti tra la minore e l'imputato avvenivano senza alcuna resistenza da parte della prima.
Va infine aggiunto, sotto un ultimo ordine di rilievi, anch'esso incluso, peraltro, nelle censure svolte col ricorso, che la Corte palermitana ha tratto, sempre a pag. 11, un elemento di attendibilità delle dichiarazioni in forza della pari attendibilità ritenuta in altro procedimento penale per fatti analoghi commessi dal cugino, in tal modo perpetuando, però, un vizio di ragionamento che già questa Corte, con la sentenza del 15/11/2011, aveva individuato come fondato su dati congetturali.
Va, per completezza, precisato che i vizi motivazionali evidenziati non possono restare "indifferenti" per il fatto che il procedimento si sia svolto, in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato;
se è ben vero, infatti, più in particolare, che nella specie, una volta rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionata all'espletamento di incidente probatorio, l'imputato ha optato per il rito abbreviato "secco", in tal modo non potendo più lamentare, in forza di una libera scelta processuale, la sostanziale mancata verifica delle dichiarazioni della minore nel contraddittorio delle parti, è anche vero, d'altra parte, come più sopra detto, che proprio il mancato esame con le garanzie del contraddittorio non solo non esonerava i giudici di merito da un onere di attenta valutazione delle, della minore, ascolta, a quel che pare, di fatto, nel presente procedimento, unicamente dinanzi alla p.g. delegata dal P.M e alla presenza del consulente, ma imponeva, semmai, ancor più, la necessità, dinanzi alle incongruenze lamentate, di una motivazione compiuta e logica.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuova motivazione in orine ai punti sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2013