Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
Gli "ausiliari del traffico", a norma dell'art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all'atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada).
Commentario • 1
- 1. L’oltraggio all’ausiliare del traffico: è un pubblico ufficiale?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2023
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 6 agosto 2015, n. 34318 Presidente Dubolino – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 30.10.2013 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.i.p.del Tribunale di Trapani- con la quale Z.M. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 56 e 611 c.p. al capo a) di tentata violenza o minaccia, per costringere a commettere un reato (annullamento dei preavviso di contravvenzione per mancato pagamento del parcheggio della autovettura in zona blu) e per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n.10 c.p. al capo b), di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2009, n. 7496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7496 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 14/01/2009
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 69
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 19478/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De CE MI, n. a Greve il 29 agosto 1963;
nei confronti della sentenza in data 28 novembre 2007 della Corte d'appello di Firenze;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale della città del 6 luglio 2006, appellata da MI De CE, con la quale il medesimo, con la concessione delle attenuanti generiche, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, era stato condannato alla pena di mesi quattro e giorni 20 di reclusione, convertita in 5.320 Euro di multa, suddivisa in dieci rate mensili per i reati di cui all'art. 337 c.p., e art. 61 c.p., n. 2), art. 582 c.p., art. 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, (in Firenze, il 1 marzo 2001).
De CE aveva usato violenza nei confronti dell' "ausiliare del traffico" del Comune di Firenze, Croce Nicola, mentre gli contestava una contravvenzione al codice della strada (sosta in doppia fila in zona in concessione) ripartendo a forte velocità così da urtare con l'auto contro il medesimo Croce, cagionandogli lesioni personali (contusione ginocchio destro e distorsione caviglia destra, giudicate guaribili in sette giorni).
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce, con un primo motivo, violazione dell' art. 337 c.p., e delle norme disciplinanti la figura dell'"ausiliare del traffico", il quale aveva esorbitato dall'esercizio delle sue funzioni ed era quindi carente della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: veniva conseguentemente meno anche l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2). Con altro mezzo, censura la sentenza per erronea interpretazione dell'art. 337 c.p., in ordine al requisito della attualità dell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, in quanto l'episodio della ripartenza del veicolo si era verificato dopo che gli era stata elevata la contravvenzione. Con un terzo motivo, infine, lamenta la violazione degli artt. 581 e 597 c.p.p., e la mancanza di motivazione: la Corte di merito non aveva affrontato lo specifico motivo della mancanza di dolo, in quanto egli era ben consapevole che l'attività dell'ausiliare si era compiuta con la elevazione della contravvenzione, il cui modulo era stato applicato sull'autovettura. Osserva il Collegio che i reati contestati al De CE sono prescritti. Tenuto conto del fatto che alla data di entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 era ancora in corso il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza in data 6 luglio 2006, e che i reati sono stati commessi il 1 marzo 2001, la prescrizione di sette anni e mesi sei, calcolata ai sensi della nuova formulazione dell'art. 157 c.p.p., comma 1, e art. 161 c.p.p., comma 2, è maturata il 1 settembre 2008.
Non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è certamente ricorrente nella specie. Gli "ausiliari del traffico" sono quanto meno incaricati di pubblico servizio quando accertano contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree soggetta a concessione (v. L. 15 maggio 1997, n. 125, art. 17, comma 132, come quella in cui si sono verificati i fatti). Nella specie, il Sindaco di Firenze aveva attribuito a singole unità della "Firenze parcheggi" funzioni di prevenzione, accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di sosta disciplinata dagli artt. 7, 157 158 e 159 nuovo C.d.S., nelle aree oggetto di concessione di cui alla Delib. Consiglio Comunale n. 349 del 73 del 27 aprile 1998. Si trattava quindi di accertamento e contestazione di contravvenzione rientrante nelle attribuzioni dell' "ausiliare del traffico", in quanto il veicolo del De CE impediva così lo spostamento di veicoli in sosta regolare (art. 158 C.d.S., comma 2, lett. b;
v. comunque la lett. c della norma ora citata).
Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati e attinenti a questioni di merito in quanto è accertato in sentenza che le operazioni di contestazione della violazione del codice della strada erano ancora in corso al momento della ripartenza del veicolo di fronte al quale si trovava il Croce. Nessun dubbio, d'altra parte, che agli "ausiliari del traffico" competono i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento - ai sensi dell'art. 200 C.d.S. - con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., a norma della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009