Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
La data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito facente fede fino a querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento. (Fattispecie in cui nel decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. ai sensi degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., mancava la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario e il Tribunale del riesame ha ricavato la data certa da quella apposta sulla richiesta di notifica del decreto di convalida)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2007, n. 17229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17229 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/04/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 513
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 046806/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM FR, N. IL 31/10/1970;
avverso ORDINANZA del 24/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 24 Novembre 2006 il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame del decreto con cui il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza in data 27 Ottobre 2006 di n. 56.313 capi di abbigliamento rinvenuti in possesso di TE NC, cui per l'effetto venivano contestati i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.. In particolare, dichiarava infondate l'eccezione di inefficacia sopravvenuta del provvedimento di convalida in assenza di certificazione della sua data di emissione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 355 c.p.p., comma 2, nonché l'eccezione di difetto di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, tenuto anche conto, a fini integrativi, del verbale di sequestro allegato al decreto di convalida.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1) l'inosservanza degli artt. 354 e 355 c.p.p., mancando sia nel decreto di convalida del sequestro, sia nella copia autentica notificata la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario: ciò che comportava la tardività della convalida e la conseguente inefficacia del della misura cautelare. 2) La violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame di Foggia aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di sequestro, privo degli elementi identificativi essenziali della fattispecie criminosa ipotizzata, recando solo l'indicazione delle norme penali che si assumeva violate - artt. 474 e 648 c.p., - senza alcuna ulteriore specificazione dei dati di fatto essenziali, del tempo, del luogo e della concreta azione criminosa. Nè il decreto poteva dirsi integrato, in parte qua, dalla relazione della Guardia di Finanza che faceva invece riferimento a norme incriminatrici diverse. 3) L'inosservanza o erronea applicazione della legge per omessa precisazione delle esigenze probatorie sottese al provvedimento cautelare.
4) La carenza assoluta di motivazione in relazione alla ipotesi criminosa posta base della misura, dato che il marchio "Angel IL sui capi di vestiario sequestrati non era originale, ne' confondibile con altri marchi registrati. In ogni caso faceva difetto il dolo, consistente nella coscienza e volontà della contraffazione dei capi d'abbigliamento.
All'udienza del 4 aprile 2007 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 354 e 355 c.p.p., mancando sia nel decreto di convalida del sequestro, sia nella copia autentica notificata la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario.
Il motivo è infondato.
È vero che la data certa di un provvedimento non assunto in udienza deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito, facente prova fino a querela di falso (Cass., sez. 3^, 5 Dicembre 2002, n. 40959) e che quindi è inidonea ad integrare la formalità richiesta la data vergata dallo stesso Pubblico Ministero, che resta atto interno, privo del requisito dalla certezza. Questo però non significa che il provvedimento mancante della data del deposito sia giuridicamente nullo o addirittura inesistente;
dal momento che la data è elemento estrinseco all'atto, essendo previsto dalla norma ai fini dell'efficacia, e non della validità. Essa infatti segna il momento in cui l'atto, pur già valido e perfetto, esce dalla disponibilità dell'ufficio che lo ha deliberato e si rende pubblicamente conoscibile (Cass., sez. 2^, 23 Novembre 2004, n. 42; Cass., sez. 3^, 22 Novembre 2000, n. 2939). Ne consegue che alla omissione dell'attestazione di deposito si può sopperire mediante altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento. Nella specie, il Tribunale del riesame di Foggia ha dato atto dell'appostazione della data del 28 Ottobre 2006 sulla richiesta di notifica del decreto di convalida a cura dell'ufficio giudiziario, e dunque nel rispetto dei termini per la convalida del sequestro probatorio eseguito alla Guardia di Finanza il giorno precedente, 27 Ottobre 2006. Priva di pregio è l'allegazione dell'illeggibilità della firma in calce, non essendo la leggibilità un requisito di validità dell'attestazione, in mancanza di puntuale denuncia di falsità dell'annotazione stessa.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione in ordine all'ipotesi criminosa sottesa alla misura cautelare. Il motivo è infondato. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia ha enunciato i dati essenziali attinenti ai presupposti per la convalida del sequestro operatoria Guardia di Finanza, precisando le fattispecie criminose ipotizzate (artt. 474 e 648 c.p.); richiamando altresì, per relationem il verbale di sequestro e confermando che si trattava di corpo di reato o di cosa pertinente a reato. Trattandosi di un'imputazione provvisoria, necessariamente fluida in quanto enunciata allo stato degli atti, le indicazioni complessivamente ricavabili appaiono sufficienti a rendere edotto l'indagato del fumus commissi delicti, non essendo per contro necessario in tema di misure cautelari reali anche l'accertamento di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge per omessa precisazione delle esigenze probatorie.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale del riesame ha affermato che le esigenze probatorie emergono, oltre che dal verbale di polizia giudiziaria, anche dal tenore testuale del decreto di convalida che fa riferimento alla finalità di salvaguardia dell'integrità della merce, scongiurandone il pericolo di dispersione, manomissione o modificazione di stato, così da rendere possibile anche l'eventuale espletamento di consulenza tecnica. Anche se si tratta di una formula motivazionale prestampata, è chiaro che il P.M. l'ha fatta propria e quindi ha portato a conoscenza dell'interessato le ragioni - del resto, evidenti già prima facie - del vincolo cautelare.
Con l'ultimo motivo il ricorrente censura la carenza assoluta di motivazione in relazione alla ipotesi criminosa posta base della misura, dato che il marchio "Angel IL sui capi di vestiario sequestrati non era originale, ne' confondibile con altri marchi registrati.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura di merito - volta addirittura ad una disamina della originalità, o no, dei marchi posti sui capi di abbigliamento sequestrati, sulla base di una perizia di parte - del tutto estranea ai limiti di sindacato per violazione di legge proponibile in questa sede in tema di misure cautelari reali.
Il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007