Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
REPU CA IT IAN0 33 / 04 1. ec 74840 . A I R D A . A R L T L D U A A L B . D E I B D R A IN NOME DL. POPOLO ITALIANO E I T T T S A I 1 N N E 3 E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 1 S E I E . T A N A SEZIONE QUINTA CIVILE M composta dagli ill.mi sigg. magistrati Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G. n. 4458/01 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Consigliere Cron. 2014 Dott. Nino FICO Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele BOTTA Consigliere Ud. 16 settembre 2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVE" SENTENZA N. 74840 sul ricorso proposto DAL MINISTERO delle FI, in persona del Ministro pro CA tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei 9564/1/2 Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RICORRENTE CONTRO la s.p.a. SAGE, in persona del legale rappresentante pro tempore Roberto Moscardini, elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello, in Brescia alla Via Vittorio Emanuele II n. 60 presso l' avv. Rubens CARZERI INTIMATA 1949 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 1/10 - ___ avverso la sentenza n. 887/99 depositata il 23 dicembr e 1999 dalla Corte di Appello di Brescia. - udita la relazione svolta nella pubbli ca udienza del 16 settembre 2003 dal Cons. dr. M ichele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Umberto APICE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato alla s.p.a. SAGE il 2 feb- braio 2001 (depositato il 21 febbraio 2001), il MINISTE- RO delle FI chiedeva, in base ad un unico, comples- so motivo, di cassare la sentenza n. 887/99 depositata il 23 dicembre 1999 dalla Corte di Appello di Brescia la quale, in applicazione dell' art. 13, comma 2, DPR n. 641/1972, aveva ridotto l' importo delle somme ricono- sciute dal Tribunale di quella stessa città con sentenza n. 2170/98 del 9 settembre 1998 alla contribuente, che 1' aveva adito, a titolo di restituzione della tassa sulle concessioni governative per 1' iscrizione della società e degli atti sociali nel registro delle imprese da essa corrisposta per contrasto della afferente norma- tiva nazionale con l' art. 10 della Direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 adducendo violazione dell' art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 2/10 - La società intimata non si costituiva né svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di Appello di Brescia, per quanto con- cerne la questione investita dallo specifico motivo di ricorso proposto dal Ministero, ha deciso che sull' im- porto dovuto in restituzione alla contribuente erano do- vuti «gli interessi nella misura di cui all' art. 1 del- la legge 29 gennaio 1961 n. 29» e non quelli previsti dal terzo comma dell' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in quanto quest' ultima disposizione contra- stava con il c.d. principio di equivalenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria perché introduceva «un regime deteriore rispetto alle azioni di ripetizione di tasse e imposte indebitamente pagate sulla base del ... diritto interno».
2. Con l' unico motivo di ricorso il Ministero con- 3 e 5, c.p.c., l' testa, in relazione all' art. 360, nn. incompatibilità ritenuta dalla corte territoriale del detto art. 11, terzo comma, con il diritto comunita- rio adducendo che la norma osserva sia il principio di “effettività", in quanto «le modalità delineate per la restituzione del tributo non rendono impossibile o ec- cessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferi- ti dall' ordinamento comunitario», sia quello di "equi- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 3/10 - valenza" perché, giusta i principi racchiusi nella sen- tenza NS (resa il 15 settembre 1998 nelle cause riunite C-279/96 e C-280/96), «esso non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizioni di tasse O canoni in violazione del diritto c omunitario la disci- plina interna più favorevole in materia di rimborso»> at- teso che «l' unica condizione richiesta è che per lo stesso tipo di tasse o canoni tali modalità si applichi- no indifferentemente alle azioni f ondate sul diritto in- terno e a quelle fondate sul diritto comuni tario». Per il ricorrente «l' art. 11, comma terzo, non li- mita l' applicazione degli interessi al tasso vigente ) ai soli casi di rimborso di tasse di concessioni governative sulle società riscosse in violazione del di- ritto comunitario, ma ad ogni caso di ipotizzabile ri- chiesta di ricorso [recte: rimborso] dei suddetti tribu- ti, anche fondato sul diritto inter no».
3. La censura va disattesa perché infondat a. A. Il giudice nazionale anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sen- tenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., I, 23 gennaio 1987 n. 634) ' come noto (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841; id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, I, 2542, tra le recenti), deve disapplicare le norme dell' ordinamento Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 4/10 - interno incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso, interessante la fattispecie in decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell' ordinamento comunitario, ricavate in sede di in- terpretazione dell' ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell' eserci- zio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., I, 28 marzo 1997 n. 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro ordinamento interno e determinano l' effetto della "non applicazio- ne" della legge nazionale dichiarata incompatibile con 1' ordinamento comunitario col limite, beninteso, del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamen- to costituzionale e dei diritti ineliminabili della per- sona umana considerato anche che l' art. 29, comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che, quando la Corte di Giustizia delle CE dichiara in- compatibile con le norme comunitarie un' agevolazione od una esenzione tributaria, la cessazione dell' efficacia Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 5/10 - della disposizione che la prevede è dichiarata con de- creto) riguarda le modalità di attuazione con norme in- terne delle sentenze di detta Corte, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell' ordinamento comunitario, come interpretato dalle sentenze medesime, quali, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebi- tamente riscosse (Cass., I, 29 ottobre 1991 n. 11522). B. Con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C-216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, IV, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), la Corte di Giu- stizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni (delle quali il Ministero ricorrente in- voca l' applicazione) dettate dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, oltre a ribadire che «il dirit- to comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in viola- zione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell' azione di ripetizione dell' indebito tra privati, assog- gettata a un termine più favorevole, purché detto termi- ne di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comu- nitario e a quelle basate sul diritto nazionale»>, ha, per quanto interessa la presente controversia, testual- mente statuito che: Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 6/10 - "1' art. 10 della direttiva del Consiglio 17 lu- glio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni dero- gatorie dell' art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l' iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva"; art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remu- nerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si conside- rano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati"; "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere re- munerativo autorizzati dall' art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, loro importi, che possono es- sere diversi a seconda della forma giuridica della SO- cietà, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effet- tuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto 3 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01-7/10 - di altri diritti versati parallelamente e intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito"; - "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l' insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota del- le spese generali loro imputabili"; "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere di- ritti forfettari e di stabilirne gli importi per un pe- riodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi". Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comu- nitario osta a che uno Stato membro adotti norme che su- bordinano la restituzione di un tributo dichiarato in- compatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto co- munitario derivi da una sentenza del genere, a condizio- ni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". C. Per effetto delle riprodotte statuizioni retta- mente il giudice a quo ha ritenuto la norma dettata dall' art. 11 della legge n. 448 del 1998, invocata dal Ministero, inapplicabile alla specie atteso che la fis- sazione «nella misura del tasso legale vigente alla data Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 8/10 - ... legge» (misura pari, di entrata in vigore della quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicem- bre *1998 in vigore dal primo gennaio 1999) degli inte- ressi sull' importo da rimborsare (perché corrisposto a titolo di tasse di concessioni governative sulle società con disposizioni comunitarie) è contrariacontrastanti sia con la maggiore misura degli interessi dovuti in ba- se al disposto dell' art. 1 (giusta il rinvio operato dall' art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tut- te le ripetizioni di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari ritenute non dovute sia con quel- li (anch' essi maggiori) fissati, in via generale, dall' art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata con l' art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile determinata in base al testo attualmente vigente della medesima nor- ma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertanto, non ri- spettano il principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di «modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998», riguardanti «specificamente le tasse di concessione riscosse per I' iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conservazione negli anni successivi»>, cioè il principio secondo il quale «il diritto comunita- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 9/10 - rio osta a che uno Stato membro adotti norme che subor- dinano la restituzione di un tributo dichiarato incompa- tibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunita- rio derivi da una sentenza del genere, a condizioni ri- guardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi». Discende da tanto la totale infondatezza del motivo di ricorso che, come anticipato, deve essere respinto. Nessun provvedimento in ordine alle spese pro- 4. cessuali deve essere adottato, nonostante la reiezione del ricorso, non avendo la intimata svolto nessuna atti- vità processuale innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Dr. Michele ALONZO) (dr., Ago RIGGIO) Tags hingg IL CANCELLIERE dot Luigi Butano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2004 oggi, IL CANCELLERE C1 dott. Big Fitano Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 4458/01 - 10/10 -