Sentenza 11 ottobre 1999
Massime • 1
Anche nei confronti dei vice pretori onorari, che sono chiamati a svolgere il lavoro giudiziario loro assegnato presso le preture e le sezioni distaccate in forza di incarico triennale, rinnovabile anche più volte, deve trovare applicazione la disciplina derogatoria agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio stabilita nell'art. 11 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Se il Giudice di pace è parte si applica l'art. 30 bis c.p.c.Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/1999, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 11.10.1999
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.05532/99
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N.16742/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) MANGIAPANE SALVATORE n. il 08.09.1926
2) LO SCRUDATO LUIGI n. il 05.10.1930
3) FILIPPONE ILLUMINATO n. il 08.01.1926
4) LO GU IU n. il 25.06.1949
5) DI VITALE CARMELO n. il 10.07.1954
6) AR NZ n. il 21.02.1939
7) MARGAGLIOTTA LUIGI n. il 28.02.1931
8) LUPO LUIGI n. il 14.07.1934
9) LONGO SALVATORE n. il 14.02.1928
10) LONGO LUIGI n. il 23.01.1935
11) MANETTA SALVATORE n. il 04.11.1941
12) GIP TR CALTANISSETTA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) MANGIAPANE SALVATORE n. il 08.08.1926
2) LO SCRUDATO LUIGI n. il 05.10.1930
3) FILIPPONE ILLUMINATO n. il 08.01.1926
4) LO GU IU n. il 25.06.1949
5) DI VITALE CARMELO n. il 10.07.1954
6) AR NZ n. il 21.02.1939
7) MARGAGLIOTTA LUIGI n. il 28.02.1931
8) LUPO LUIGI n. il 14.07.1934
9) LONGO SALVATORE n. il 14.02.1928
10) LONGO LUIGI n. il 23.01.1935
11) MANETTA SALVATORE n. il 04.11.1941
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO. OSSERVA
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza dell'8 aprile 1999, ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio, deducendo nella specie la competenza del Tribunale di Agrigento. Rileva a tal proposito l'ordinanza, che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 3 aprile 1998, aveva a sua volta dichiarato la propria incompetenza, individuando contestualmente, a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., quella del Tribunale di Caltanissetta, in quanto uno degli imputati aveva svolto, nel triennio 1992-1994, le funzioni di vice pretore onorario presso la Pretura circondariale di Palermo. Tale argomento non è stato però condiviso dal giudice nisseno reputando, questi, essere la previsione dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. riferibile unicamente ai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 4 dell'ordinamento giudiziario, con esclusione, quindi, dei magistrati onorari. Osserva infatti l'atto di conflitto che la rigorosa disciplina dettata dall'art. 11 del codice di rito è chiaramente destinata "a prevenire il benché minimo rischio di parzialità" in capo al giudice chiamato a definire procedimenti che vedono coinvolto un magistrato, anche nella ipotesi in cui questi possa vantare un interesse di tipo patrimoniale alla definizione del giudizio. Un rigore questo, sottolinea il giudice confliggente, che appare essere del tutto sproporzionato nel caso in cui il procedimento riguardi un magistrato onorario, il quale, tenuto conto della temporaneità delle funzioni, "può trovarsi a stringere legami di amicizia o di frequentazione con i giudici togati non diversamente dagli altri operatori del diritto che svolgano la loro professione presso un dato ufficio giudiziaria con una certa stabilità".
Con memoria pervenuta il 9 ottobre 1999, l'avv. Salvatore MANGIAPANE, quale parte direttamente interessata all'oggetto del conflitto, ha sottolineato di aver svolto per ben 24 anni l'incarico di vice pretore onorario di Cammarata e di aver successivamente ricoperto lo stesso ufficio presso la Pretura di Palermo per tre trienni, l'ultimo dei quali conclusosi il 31 dicembre 1994.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso che la competenza deve essere attribuita alla autorità giudiziaria di Caltanissetta.
Come rammentato nella stessa ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto, questa Corte, partendo dal consolidato orientamento secondo il quale la rimessione è istituto di carattere eccezionale, in quanto esso implica la sottrazione dell'imputato al giudice naturale, ha avuto modo di affermare che "l'elemento fondamentale, perché si applichi l'art. 11 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto nei cui confronti si configura l'incompatibilità": un requisito, questo, che si ritenne mancare ai vice pretori onorari, in base alla normativa all'epoca vigente. Si osservò, infatti, che, avuto riguardo alla disciplina già dettata dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario, i vice pretori onorari non avrebbero "una propria competenza, ma si limitano ad agire, su delega del titolare, relativamente a specifici atti o a singole udienze, sicché non possono essere identificati nei magistrati che esercitano le loro funzioni nel distretto, nella precisa accezione usata dall'art. 11 c.p.p." (Cass., Sez. I, 30 giugno 1997, Bilotta). Tale orientamento è stato tuttavia parzialmente rivisto in altra più recente decisione di questa Corte, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. nei confronti dei componenti laici della sezione specializzata agraria, ha risposto affermativamente al quesito, sottolineando, in particolare, che gli esperti della sezione agraria rivestono "il titolo di giudici onorari (art. 42-bis e segg. Ord. giud.) e restano in carica per un tempo (ora tre anni: art. 42-quinquies) apprezzabile e sicuramente tale da consentire l'insorgere, nell'ambito dell'ufficio, di situazioni e rapporti interpersonali che possono, quanto meno, dare adito nell'opinione pubblica a dubbi e sospetti circa l'imparzialità e serenità dei magistrati eventualmente chiamati a giudicarli" (Cass., Sez. I, 10 giugno 1999, Confl. comp. in proc. Li Bassi). Tale linea appare coerente rispetto alle specifiche esigenze che la disciplina dettata dall'art. 11 del codice di rito è chiamata a soddisfare nel sistema, assicurando al tempo stesso una ponderata salvaguardia dei plurimi valori di rango costituzionale che quella disciplina ineluttabilmente coinvolge. Si è infatti rilevato che le ragioni della deroga alle regole ordinarie di competenza prevista dall'art. 11 cod. proc. pen., vanno ravvisate nella necessità di assicurare la serenità e obiettività dei giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice, anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e della normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello;
un rapporto, quello appena accennato, che il legislatore ha dunque ragionevolmente individuato come situazione tipica potenzialmente idonea a compromettere il principio di imparzialità del giudice, non soltanto nella sua essenza ma anche per l'immagine che di tale valore il giudice deve fornire alla intera collettività (v. Corte cost., ordinanza n. 46- 9 del 1997; sentenze n. 390 del 1991 e n. 109 del 1963). Una prospettiva che dunque privilegi, in capo al soggetto chiamato ad esercitare funzioni giudiziarie, la sussistenza - agli effetti della applicazione del foro derogatorio - di un suo inserimento organico e un suo inquadramento non estemporaneo nel plesso ordinamentale costituito dall'ufficio giudiziario operante nel distretto, finisce per rappresentare, quindi, il più sicuro indice di riconoscimento che permette di apprezzare l'esistenza, in concreto, di quelle specifiche esigenze che rendono indispensabile il ricorso al regime di garanzia dettato dall'art. 11 cod. proc. pen. È evidente, allora, che la maggiore o minore ampiezza delle attribuzioni giurisdizionali assume un risalto del tutto secondario, così come del pari inconferente si rivela la circostanza, pure evocata a fondamento della citata sentenza Bilotta, che il soggetto preso in considerazione sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni "su delega" ovvero in virtù di una "propria competenza";
ciò che conta, ai fini che qui interessano, è la non episodicità della funzione e la sua riferibilità ad uno specifico ufficio giudiziario, così da determinare quell'intreccio tra i profili funzionale, organico ed ordinamentale sul quale si radica il qualificato intessersi di rapporti che rende ontologicamente "sospetti", proprio perché agli occhi della collettività non "estranei" fra loro, i giudici del distretto all'interno del quale quell'ufficio si trova (sulla non occasionalità e temporaneità dell'incarico v. Cass., Sez. I, 5 ottobre 1998, Confl. comp. in proc. Foci).
Posto, dunque, che i vice pretori onorari (v. ora, per i giudici onorari di tribunale, gli artt. 42-ter e segg. dell'Ordinamento giudiziario) sono chiamati a svolgere "il lavoro giudiziario loro assegnato" presso le preture e le sezioni distaccate (art. 34 Ord. giud.) e che per tale incarico è prevista una durata triennale con possibilità di conferma (art. 32), sino a raggiungere, o anche a poter raggiungere, come nel caso di specie, un lunghissimo periodo di esercizio delle relative funzioni, non v'è dubbio che ricorrano tuttì i presupposti per ritenere che anche nei confronti di quei magistrati onorari debba trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 11 cod. proc. pen. (sotto la vigenza del codice abrogato v., nel medesimo senso, Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1973, Orlandi). Territorialmente competente a conoscere dei reati ascritti al MANGIAPANE è pertanto il Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Caltanissetta al quale dispone che gli atti siano trasmessi. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999