Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
In tema di delitto di rapina, configura la violenza alla persona, quale elemento materiale della rapina impropria, il frapporre un ostacolo all'autonomia psico-fisica della vittima, in modo tale da impedire alla stessa l'inseguimento del rapinatore, così da assicurare a quest'ultimo il possesso della cosa sottratta e/o l'impunità. (Fattispecie in cui era stata sbarrata l'uscita al derubato, posizionando una autovettura in modo tale da impedire qualsiasi tentativo di inseguimento del rapinatore).
Commentari • 5
- 1. Il bullismo configura il reato di violenza privata.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 febbraio 2022
Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che, nel resto, è infondato.1. Lo è, manifestamente, il primo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza gravata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il motivo, infatti, oltre a reiterare l'atto di appello sul punto, non si confronta con la corretta motivazione offerta dai giudici di merito nella conforme decisione di condanna, che, valutando gli atti di bullismo dell'imputato, ai danni della giovane vittima, suo coetaneo, hanno ritenuto che essi, lungi dall'esaurirsi nella violenza perpetrata ai suo danni, si siano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà …
Leggi di più… - 2. Bullismo: quando è configurabile il reato di violenza privataGennaro Russo · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2021
- 3. Reato costringere la fidanzata a scendere dall'auto (Cass. 35092/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019
- 4. Costringere il vicino a subire la telecamera non è violenza privata (Cass. 20527/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2019
- 5. Rapina, violenza privata e esercizio arbitrario delle proprie ragioniAccesso limitatoBarbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2002, n. 39941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39941 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 828
3. Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 8877/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FE IC, nato il [...] a [...] S.M., e da FE BR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 18.10.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale in data 4.7.2000 nella parte in cui aveva affermato la responsabilità in concorso di EL e UN RE per il reato di rapina impropria, ritenendo acclarato, in base alla deposizione della parte lesa, Franco Stabile, e del teste Franco Carroza, che i due imputati avevano impedito il recupero di un'autovettura, sottratta allo stabile dal altra persona rimasta ignota, sbarrandogli la strada con altra vettura e così frustrando il tentativo di inseguimento del ladro. Inoltre, veniva confermata la responsabilità di EL RE in ordine agli altri reati contestatigli, ad eccezione del porto e tenzione abusivi di arma.
Le pene erano congruamente ridotte con dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti sulle aggravanti.
Hanno proposto ricorso per cassazione EL RE ed il difensore di UN RE.
Con il primo ricorso si denuncia nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione: i giudici di merito avrebbero erroneamente ravvisato gli estremi della violenza ai fini della rapina impropria nel mero dato fattuale che era stata fermata l'autovettura sul cancello, il quale peraltro aveva due uscite, senza quindi alcun contratto fisico con il derubato per impedirgli di rientrare nel possesso della cosa sottratta al medesimo. Analogo rilievo viene formulato in ordine al delitto di estorsione: la parte offesa non sarebbe stata affatto intimorita dalla richiesta dello RE e sarebbe mancata, quindi, quella coazione psicologica necessaria ad integrare le minacce strumentali al conseguimento dell'ingiunto profitto.
Infine, la motivazione sarebbe del tutto carente nel giustificare sia il delitto di estorsione sia, in particolare, la configurabilità del reato di cui agli artt. 477, 482 e 490 c.p.. Nell'interesse di UN RE si denuncia: 1) nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per omessa o ritardata notifica del decreto di citazione, in quanto il decreto emesso il 21.1.1999 non era stato mai notificato allo imputato, ne' egli avrebbe ricevuto successivamente la notificazione del predetto atto;
2) contraddittorietà ed assenza di motivazione, nonché travisamento del fatto, perché i giudici di merito avrebbero configurato gli estremi della rapina impropria nello sbarramento della strada agli inseguitori del ladro, il che escluderebbe del tutto l'esercizio di un'attività violenza nei confronti degli stessi inseguitori ed, al limite, integrerebbe il reato di violenza privata;
sulle questioni sollevate in proposito con l'atto di appello la corte territoriale, peraltro, avrebbe omesso del tutto di motivare. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorso sono infondati.
Con il motivo comune ad entrambi i ricorrenti si deduce in sostanza che il fatto di aver sbarrato l'uscita al derubato, frapponendo così un ostacolo con il quale veniva frustrato il suo tentativo di inseguire il ladro, non integrerebbe gli estremi della violenza fisica o delle minaccia idonee a giustificare l'elemento costitutivo materiale della rapina impropria. Tale assunto non può condividersi, costituendo circostanza pacifica, acclarata dai giudici di merito, che gli RE utilizzavano, appunto, un'autovettura, fermandola all'altezza del cancello del box, attraverso cui la parte lesa intendeva uscire con altra vettura per inseguire il ladro e cercare di recuperare la refurtiva. Vero è che l'evidenziata condotta degli RE non si è estrinsecata in una violenza fisica o minaccia poste in essere direttamente nei confronti del derubato;
ma ciò contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi, non esclude gli estremi della violenza richiesta dalla norma incriminatrice ai fini della sussistenza della rapina impropria. Invero il concetto di violenza, presupposto dell'art. 628, cm. 2, C.P., ai fini della configurazione della rapina impropria, non va inteso, come affermano i ricorrenti, nel senso ristretto della esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona del derubato, la quale soltanto varrebbe a delineare l'elemento specializzante del delitto di cui all'art. 628, cpv, C.P.; il significato tenuto presente dalla norma, cioè, non va equiparato restrittivamente a quello della violenza fisica intesa come coazione materiale dinamicamente esercitata sulla persona offesa, da parte dell'agente o del concorrente, allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero di procurare a sè o ad altri l'impunità. La nozione di violenza deve invece farsi rientrare nella ampia accezione tecnico-giuridica, riconducibile piuttosto alla ipotesi criminosa dell'art. 610 C.P., e quindi in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio constringimento fisico. La rapina impropria si distingue, però, dalla violenza privata, in quanto il fine specifico della violenza consiste, appunto, nell'intento di assicurarsi il possesso della cosa ovvero l'impunità, esulando da quello generale di cui all'art. 610 C.P., volto ad incidere sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo: quest'ultimo reato ha, infatti, natura sussidiaria, nel senso che, intanto può sussistere, in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico alla stregua del quale si configuri altro reato.
Ricorre, pertanto, la violenza idonea a configurare la rapina impropria contestata ai ricorrenti, benché non vi sia stato contatto fisico con la vittima, ne' si sia verificata l'estrinsecazione di un'energia fisica diretta a coartarne la libertà personale, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della consumazione del delitto in esame, che sia stato frapposto un ostacolo, nello ambito dell'autonomia psico-fisica della stessa vittima, per indurla ad astenersi dall'inseguimento del ladro. Simile ostacolo, ove non fosse stato strumentale ad assicurare il possesso della cosa sottratta e/o l'impunità sarebbe valso in effetti ad integrare gli estremi dal delitto ex art. 610 C.P., costituendo comunque una forma di coartazione della libertà psichica del soggetto passivo alla cui tutela è essenzialmente preordinata la relativa fattispecie penale, salvo che per il dato specifico non ricorre una diversa e speciale ipotesi di reato, come è avvenuto nel caso in esame.
Quanto al primo motivo del ricorso sull'interesse di UN RE, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Correttamente la corte di merito - come emerge dagli atti processuali, la cui consultazione è consentita in sede di legittimità quando siano denunciati "errores in procedendo" - ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza relativamente alla posizione del predetto imputato, perché il decreto di citazione non gli sarebbe stato mai notificato. In realtà, risulta che il decreto venne ritualmente notificato in data 24.12.1999 a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. ricevuta a mani proprie dallo RE, per la udienza del 30.5.2000, alla quale il prevenuto fu dichiarato contumace;
quindi il processo venne definito alla successiva udienza del 4.7.2000 sulla persistente contumacia di UN RE, rappresentato in giudizio, anche agli effetti del disposto rinvio, dal proprio difensore, il quale nessuna eccezione formulò, nè avrebbe potuto rettamente formulare, in ordine alla legittima instaurazione del contraddittorio nei confronti del proprio assistito.
Generico, infine, e perciò inammissibile, è il secondo motivo dedotto da EL RE per asseriti ma non evidenziati vizi motivazionali della sentenza circa la configurazione degli altri reati, di cui è stato ritenuto responsabile.
I ricorsi vanno, dunque, rigettati con condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorso e condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2002