Sentenza 8 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
4 2 ! 3 ) E E N , C O 1 I 9 Z A Aula 9 P A 1 I R - 1 T D 1 S I - E 1 G 2 E C REPUBBLICA ITALIANA I R . L D A ANO06585 /02 9 U D I 3 E E G T 6 N E E 4 S .N . E T T T S R LA COR I ( Oggetto A (art. 375 pc. SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2671/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere - Dott. Michele LO PIANO 2. 18786 Cron. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ASSITALIA SP, quale impresa designata ex art. 20 legge Richiesta copia studio n. 990/69 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 4,55 della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato il 9 MAG 2002 dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in CANCELLERA atti;
- ricorrente
contro
LE CO, ASSID ASSICURATRICE AR IO, 2002 ITALIANA DA SP;
286 intimati avverso la sentenza n. 7143/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 07/07/99 e depositata il 07/09/99 (R.G. 2534/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che il Giudice di pace di Roma, pronun- ziando sulla domanda proposta da GI DI per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguen- za di un incidente stradale ha condannato: a) RC ZZ al pagamento dei danni nella misura di lire 800.000 oltre interessi, dichiarando tenuta al pagamen- to la società Assid in liquidazione coatta amministra- tiva ed opponibile la sentenza all'impresa designata;
b) la S.p.a. Assitalia al pagamento a titolo di sanzio- ne pecuniaria della somma di lire 800.000 da versare all'INA- Gestione autonoma fondo vittime della strada;
Rilevato, altresì, che la S.p.a Assitalia Assicu- razioni d'Italia ha proposto ricorso per cassazione av- verso il capo della sentenza del giudice di pace rela- tivo all'irrogazione nei suoi confronti della sanzione 2 pecuniaria di lire ottocentomila a norma dell'art. 3 del d.l. 23.12.1976, n. 857, conv. nella legge 27.2.1977, n. 39; che gli intimati non hanno svolto di- fese;
che con l'unico motivo di ricorso la ricorrente de- duce la violazione dell'art. 3 del d.l. 23.12.1976, n. 857, conv. nella legge 27.2.1977, n. 39, lamentando, che la disposizione non era applicabile e, in partico- lare: che la fattispecie non poteva essere ricompressa nell'ipotesi di sinistro denunciato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 39 del 1977, atteso che il modello previsto da tale norma non era stato compilato;
che non poteva considerarsi colpa grave il non aver partecipato al giudizio;
che, comunque, quale impresa designata non poteva transattivamente definire il sospeso>>; viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- 3 r ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto at- tività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. و Così deciso in IL CONSIGLIERE ме Roma il 29 gennaio 2002 IL PRESIDENTE EST. TLCANOA postata in Gun na Ona 8 .-05.02 O L 4 L 7 O .3 * CANCER LISTE B ) N E E , Cotste Mana Melio E C 1 9 N A 9 O P 1 I - I Z 1 A D 1 R - 1 E T S 2 C I . I G L E D 9 R IU 3 A G E D 6 E E T 4 N . N . T E T T S IS E R ( A