Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2009, n. 45316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45316 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/11/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Luigi - Consigliere - N. 2843
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 38373/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila;
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21.9.2006;
nei confronti di:
AN RI, n. in Pescara l'8.11.1980.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore dell'imputato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 21 settembre 2006 il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, condannava, a seguito di giudizio abbreviato, AN RI a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui agli artt. 56, 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che erroneamente il giudice aveva omesso di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato con pregresse sentenze di condanna, pur in presenza delle condizioni di legge per addivenire a tale statuizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Statuisce, difatti, l'art. 674 c.p.p., comma 1, che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, ove a tanto non abbia provveduto il giudice che ha reso la sentenza di condanna per altro reato, debba provvedere il giudice della esecuzione. Non è dato, quindi, alla Corte di Cassazione di rendere un siffatto provvedimento, sostituendosi al giudice della esecuzione;
ed il ricorrente non ha alcun interesse a dedurre tale mancata revoca per la prima volta in sede di legittimità, giacché la revoca medesima ben può essere dedotta e fatta valere nella sede normativamente indicata (così anche Cass., Sez. 4^, 1 febbraio 1996, n. 3496; s'è altra volta ritenuto che la revoca può essere disposta di ufficio dalla Corte di Cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa;
ma la fattispecie riguardava il caso che il giudice della esecuzione, già investitone, aveva rigettato la relativa richiesta del P.M.: Cass., Sez. 3^, 30 gennaio 2008, n. 10534).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009