Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni, poiché la revoca "di diritto" del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta del P.M. di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in un caso in cui il condannato non aveva ottemperato all'obbligo di demolizione delle opere abusive, cui il predetto beneficio era subordinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2008, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 30/01/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 125
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 5869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso l'ordinanza in data 29.12.2006, con la quale la medesima Corte di Appello, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a:
IA NA, n. a Raffadali il 12.2.1961;
PR IO, n. a Agrigento il 24.11.1959;
con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 25.3.2002, confermata sul punto dalla predetta Corte con sentenza in data 3.4.2003;
sentenze con le quali erano stati condannati alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 3.600,00 di ammenda per violazioni della normativa in materia di edilizia ed urbanistica.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e dichiararsi revocata la sospensione condizionale della pena. FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata la Corte di Appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IA NA ed a PR IO con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 25.3.2002, confermata sul punto dalla predetta Corte con sentenza in data 3.4.2003, divenuta irrevocabile;
sentenze con le quali erano stati condannati alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 3.600,00 di ammenda per violazioni della normativa in materia di edilizia ed urbanistica.
La Corte territoriale, premesso che l'istante Procura Generale della Repubblica aveva dimostrato, mediante la nota dei C.C. in data 26.6.2006, che i condannati non avevano provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, obbligo alla cui ottemperanza era subordinato il beneficio ottenuto, ha emesso il citato provvedimento di revoca della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione dell'art. 165 c.p. e art. 674 c.p.p.. Con l'unico motivo di gravame la pubblica accusa ricorrente osserva che il giudice dell'esecuzione, al quale era stata chiesta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ai condannati a seguito dell'accertato inadempimento alla condizione apposta di provvedere alla demolizione delle opere abusive, ha, invece, erroneamente revocato la predetta condizione. Il ricorso è fondato.
Invero, il giudice dell'esecuzione, avendo accertato che i condannati non avevano adempiuto alla prescrizione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena loro concesso - così come risulta in modo inequivoco dal provvedimento - avrebbe dovuto revocare, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., la sospensione condizionale della pena concessa ai condannati e non la condizione cui i medesimi non avevano ottemperato.
Deve essere, altresì, rilevato che la discordanza tra la affermazione contenuta nella parte motiva dell'ordinanza, secondo la quale è stata accolta la richiesta del P.G., ed il dispositivo del provvedimento impugnato, non può essere ritenuta conseguenza di un errore materiale, eliminabile tramite un intervento correttivo del provvedimento emesso, trattandosi di un evidente errore concettuale, riconducibile ad un vizio del processo logico e volitivo, conseguenza della evidente confusione tra sospensione condizionale della pena e condizione apposta alla operatività del beneficio. Peraltro, avendo i giudici dell'esecuzione accertato in punto di fatto che i condannati non hanno ottemperato all'obbligo di demolizione delle opere abusive loro imposto, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena si palesa quale conseguenza automatica dello accertamento sul punto, sicché la pronuncia della revoca ha natura meramente dichiarativa e può essere emessa anche da questa Corte previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a IA NA e PR IO dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in data 25.3.2002, confermata sul punto dalla Corte di Appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008