Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2008, n. 10534
CASS
Sentenza 30 gennaio 2008

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In tema di impugnazioni, poiché la revoca "di diritto" del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta del P.M. di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in un caso in cui il condannato non aveva ottemperato all'obbligo di demolizione delle opere abusive, cui il predetto beneficio era subordinato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2008, n. 10534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10534
    Data del deposito : 30 gennaio 2008

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