Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato.
Commentario • 1
- 1. Art. 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2016, n. 39359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39359 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
39 359 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - SENTENZA N.
1.416 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 14357/2016 Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nei confronti di: ADNA ABDELKADER N. IL 01/01/1977 avverso la sentenza n. 624/2015 GIP TRIBUNALE di VASTO, del 08/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. D. des. chu в ешь еее ить he conclurs fee sencuse impugnate rinvio delle Udit i difensor Avv.; 1.Il Giudice per le indagini preliminari di Vasto applicava all'imputato, di nazionalità marocchina, una pena superiore ai due anni, ma non disponeva la misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore generale de L'Aquila che deduceva:
2.1. vizio di legge: avrebbe dovuto essere applicata la misura dei sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato tenuto conto della gravità dei reati e del comportamento dell'imputato.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione instava per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il collegio non ignora la giurisprudenza secondo cui la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale (Cass. sez. 2, n. 28164 del 02/07/2009, Rv. 244882) Tale giurisprudenza si è tuttavia formata in relazione alla misura di sicurezza prevista dall'art. 86 del d.p.r. 309\90, ovvero da una norma speciale rispetto a quella, generale, prevista dall'art. 235 cod.pen. Quest'ultimo articolo prevede la possibile applicazione della misure di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ogni volta che si infligga una condanna superiore ai due anni. Tale misura si inquadra pacificamente nel genere delle misure di sicurezza personali e non presenta alcun profilo di obbligatorietà essendo rimessa, come le altre misure di sicurezza (il cui regime di applicabilità facoltativa è stabilito in via generale dall'art. 202 cod. pen.), alla discrezionalità del giudice che potrà applicarla ogni volta che avrà verificato la sussistenza della pericolosità sociale. La natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 cod. pen. trova conferma nella lettera dell'articolo, che, a differenza dell'art. 86 del d.pr. 309 del 1990 non rivela alcun profilo di obbligatorietà. L'art. 86 del D.p.r. 309\90 prescrive infatti che la misura "deve" essere disposta ogni volta che si riconosca la pericolosità sociale del condannato. 2 Tale speciale configurazione obbligatoria impone che sia comunque esplicitata la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa. Diversamente, la natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 cod. pen. non comporta alcun onere di esplicitazione della valutazione negativa in ordine alla pericolosità, che può considerarsi implicita ogni volta che la misura non venga applicata. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, non veniva disposta la misura invocata, evidentemente sulla base della implicita valutazione circa l'assenza della pericolosità sociale.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016. Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Antonio PrestipinoT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 SET 2016 Oggi IL CANCELLIERE. Daniele Colabinte ملا 3