Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Sebbene violenza morale e incapacità naturale incidano entrambe sulla facoltà di autodeterminazione, tuttavia la prima ha incidenza sulla determinazione volitiva, mentre la seconda impedisce la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicché diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se nel giudizio di primo grado a fondamento di una domanda di annullamento delle dimissioni di una lavoratrice sia stato posto il vizio del consenso determinato da violenza, costituisce causa "petendi" del tutto nuova, che comporta inammissibile novità della domanda in appello, la pretesa incapacità di intendere e di volere. Nè quest'ultima, quale causa di annullamento del negozio, è configurabile come fattispecie consequenziale alla violenza, in quanto la violenza non comporta necessariamente incapacità di intendere e di volere, atteso che, di norma, non priva il soggetto della facoltà di percepire e valutare il contenuto dell'atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli, al contrario di quanto avviene nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ZAZZA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato INFRASCA ADRIA STELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE LAVORAZIONI TESSILI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ROSATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO MARINI, ANTONIO NORSCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/99 del Tribunale di TERAMO, depositata il 06/04/99 - R.G.N. 19/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 marzo 1996, la sig. IA EL ricorreva al OR di Teramo chiedendo, nei confronti della datrice di lavoro RT lavorazioni tessili s.r.l., che fosse annullato il proprio recesso dal contratto di lavoro, in data 21 febbraio 1996, per vizio del consenso, carpito con violenza;
chiedeva altresì le consequenziali pronunce di reintegra e di risarcimento dei danni. Deduceva di avere subito, nel corso del rapporto di lavoro, molestie ed offese al decoro e all'onore da parte del proprio diretto superiore, Danilo AN, e di avere edotto della situazione il direttore di fabbrica (Mario MO) dal quale si era recata il giorno 20 febbraio 1996 con la collega RI LO;
inspiegabilmente, il direttore, "ritenute colpevoli le dipendenti, muoveva loro un rimprovero" (così nella sentenza impugnata). Convocata la mattina successiva (21 febbraio 1996), quando la fabbrica era chiusa, presso il AN e il direttore, era stata dagli stessi intimorita con insulti ed accuse, tanto da essere costretta a sottoscrivere una lettera di dimissioni. Tornata con la madre nel pomeriggio, per protestare nei confronti del direttore, costui aveva reiterato accuse lesive della di lei dignità e, con lettera del 1^ marzo 1996, si sostenne da parte datoriale che la stessa EL avrebbe confessato "di essersi inventata tutto".
Costituendosi in giudizio, la s.r.l. RT deduceva che il proprio direttore, MO, informato dalla EL, in presenza della LO, di una relazione sentimentale tra la prima e il AN, aveva dichiarato che la cosa non lo riguardava, al che la EL avrebbe avanzato la richiesta di mantenimento in servizio della LO, assunta con contratto a termine, per evitare che la relazione sentimentale giungesse a conoscenza della sede centrale dell'Azienda la quale avrebbe valutato la cosa con severità. La EL venne invitata a colloquio il giorno successivo (21 febbraio 1996), per chiarire la situazione tra lei stessa e il AN:
costui negò la relazione e la EL, dopo avere ammesso di avere agito sotto pressione della LO, rassegnò le dimissioni. Nel pomeriggio, la EL, nel corso di un colloquio svoltosi alla presenza anche della di lei madre e del responsabile di produzione, IG PA, confermò la versione del mattino.
Con sentenza in data 26 giugno 1997, il OR annullava le dimissioni e condannava la società al pagamento delle retribuzioni dall'interruzione del rapporto di lavoro fino alla riammissione in servizio. Affermava in motivazione che la minaccia del direttore della fabbrica, profferita nel colloquio svoltosi con l'EL e la LO, "di estromettere dall'azienda tutte le donne dipendenti" costituiva atteggiamento intimidatorio, considerato in particolare il contesto degli episodi (colloquio svoltosi a fabbrica chiusa, alla presenza del AN, minaccia di licenziamento formulata il giorno precedente dal MO). Era anche risultato che una proposta di dimissioni, analoga a quella presumibilmente fatta alla EL, era stata in precedenza formulata nei riguardi di altra lavoratrice, RO NA.
Proponeva appello la s.r.l. RT e il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 18 marzo 1999, accoglieva l'impugnazione e rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo. Le spese dei due gradi erano poste a carico della EL.
Il Tribunale, premesso che per aversi violenza invalidante occorre che essa sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio ed abbia efficacia causale concreta nel determinare il soggetto passivo, ha ritenuto che non era stata raggiunta la prova di tali presupposti.
In particolare non costituivano prova adeguata degli insulti e delle minacce profferite dal MO e dal AN, il mattino del 21 febbraio 1996, le dichiarazioni de relato della madre e del fidanzato della donna le quali non chiarivano il contenuto delle offese verbali e della asserita minaccia.
Il OR aveva ravvisato minaccia nella frase profferita dal MO il giorno precedente, cioè nel proposito di licenziare tutte le donne in ditta, ma, secondo il Tribunale, per la sua genericità tale frase non era tale da ritenersi diretta ad ottenere le dimissioni della EL la quale si era astenuta dal riferire il contenuto delle minacce con le quali sarebbe stata indotta a dimettersi, sicché non era provato il loro effetto causale. La circostanza che la donna fosse stata convocata a fabbrica chiusa poteva essere attribuita a una esigenza di riservatezza prospettatasi dal direttore;
d'altra parte, la fabbrica non era deserta in quanto, a pochi metri dall'ufficio del direttore, si trovava la segretaria addetta al centralino telefonico e la stessa ebbe occasione, un paio di volte, di entrare nella stanza del colloquio.0
Il Tribunale ha anche escluso, in base alle prove, che i pretesi insulti e le minacce avessero determinato una minorata capacità intellettiva e volitiva della donna;
d'altra parte si trattava di una causa petendi non dedotta in primo grado.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'EL con sette motivi e memoria.
Resiste la RT Lavorazioni Tessili s.p.a. con controricorso ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità conseguente del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, anzitutto, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della RT Lavorazioni Tessili s.p.a.. La EL aveva, infatti, concluso in appello nei confronti della società per azioni (cfr. sentenza impugnata, pag.10) nei cui riguardi aveva anche depositato memoria difensiva, senza che la società per azioni opponesse la propria carenza di legittimazione passiva e cioè la propria assoluta estraneità alla omonima società a responsabilità limitata;
deve pertanto presumersi, anche in relazione a ciò, che la società per azioni sia derivata dalla trasformazione della precedente società a responsabilità limitata. A tale proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, ne' dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. 3 agosto 1988, n. 4815). Passando all'esame del ricorso, col primo motivo la lavoratrice deducendo omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2729 c. civ., si duole che il Tribunale abbia ritenuto non provate le minacce e gli insulti avvenuti nella mattina del 21 febbraio 1996, durante il colloquio della EL con il MO e il AN, mentre la sussistenza di quei fatti avrebbe dovuto essere ritenuta in via presuntiva, avendo riferito colleghi di lavoro che la EL aveva dovuto subire in precedenza continue offese all'onore e al decoro, molestie, disturbi e petulanze da parte del AN che la aveva accarezzata su capelli, mani e collo, aveva tentato di baciarla e la aveva corteggiata in modo spinto, malgrado le proteste decise e l'opposizione della donna;
il AN era giunto a minacciare che, se avesse riferito i fatti al direttore, avrebbe fatto in modo che fosse lei ad essere licenziata.
Col secondo motivo, la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 1435 c. civ. e sostiene che il Tribunale ha ingiustificatamente sottovalutato l'efficacia intimidatrice della minaccia, non generica, ma specifica, profferita dal MO nel corso del colloquio del 20 febbraio 1996 (domani vi dovete presentare tutte le donne in ditta perché vi licenzierò tutte), da ritenersi rivolta alla EL, la sola donna, assieme alla LO, presente al colloquio, nel quale si discuteva di fatti strettamente personali riguardanti la prima. L'efficacia causale della minaccia di licenziamento doveva valutarsi anche in relazione all'età, al sesso e alla condizione della dipendente (all'epoca ventiduenne), sottoposta a molestie in fabbrica e soggetta al normale metus nei riguardi del direttore.
Col terzo motivo, la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. in conseguenza di errore nel processo logico valutativo nell'interpretazione delle prove e sostiene che le dimissioni avrebbero dovute essere causalmente correlate per la stretta connessione e contiguità temporale degli episodi della minaccia del 20 febbraio e del colloquio del 21 febbraio a fabbrica chiusa;
inoltre il pomeriggio del 21 febbraio erano state convocate le dipendenti a tempo determinato LO e NA, a loro volta minacciate di licenziamento, come sarebbe risultato dalle prove testimoniali.
Col quarto motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., in conseguenza di errore nel processo logico valutativo nell'interpretazione delle prove e si duole del mancato rilievo da parte del Tribunale della volontà intimidatoria insita nella convocazione durante il tempo di chiusura della fabbrica. Tale modalità era stata incongruamente ricollegata a un'esigenza di riservatezza ravvisata dal direttore, esigenza che avrebbe potuto essere comunque assicurata, anche se la fabbrica fosse stata in attività. In ogni caso, si trattava di fatti di dominio pubblico. La presenza della segretaria nella fabbrica vuota non valeva ad escludere l'esistenza di un clima intimidatorio. Lo stato di soggezione dell'EL spiegava perché la conversazione non si fosse svolta con toni alterati, sicché la segretaria non potè udirla.
Col quinto motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. in conseguenza di errore nel processo logico valutativo nell'interpretazione delle prove, particolarmente in punto di menomazione delle facoltà intellettive a causa degli insulti e delle minacce al momento della sottoscrizione delle dimissioni, costituenti atti di violenza psichica la cui prova era ricavabile dalle deposizioni sia pure de relato della madre e del fidanzato della ricorrente le quali riferivano che l'EL diceva di essersi licenziata perché il direttore l'aveva indotta a firmare sotto minaccia andandogli sotto il collo e dicendo, con bestemmie, firma, lei se ne deve andare, firma. Era anche rilevante l'immediato ricorso della lavoratrice all'assistenza del sindacato.
Col sesto motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 345 e 437 c.p.c. e sostiene che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto nuovo il motivo della incapacità intellettiva e degli stati di disagio derivati dalle molestie. Infatti erano strettamente contigui i due concetti del vizio di consenso per violenza morale (ossia psichica) e del consenso estorto a causa della conseguente menomazione della facoltà intellettiva provocata dagli insulti e dalle minacce. Si sarebbe trattato, dunque, di una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, sicché la domanda ora considerata era proponibile in appello.
Col settimo motivo, la ricorrente deducendo errata, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione o falsa applicazione dell'art. 1434 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostiene che la non spontaneità delle dimissioni era provata anche dal fatto che l'EL era stata convocata in fabbrica e non si era presentata di sua iniziativa, come risultava da prove testimoniali. Vi era stato, comunque, un comportamento intimidatorio da parte datoriale configurante violenza morale e motivo di annullamento del negozio. I primi quattro e il settimo motivo di ricorso, che per la stretta connessione delle censure meritano di essere trattati congiuntamente, non possono essere accolti.
Essi presentano, anzitutto, profili di inammissibilità sia per la violazione sotto molteplici profili del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo riportate testualmente le risultanze delle prove testimoniali che il giudice di merito, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe omesso di valutare o non avrebbe adeguatamente valutato;
inoltre, le doglianze attengono a tipiche valutazioni di fatto, concernenti in particolare la comparazione delle risultanze istruttorie acquisite, valutazioni rimesse istituzionalmente al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici. Costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. Sez. Unite 27 dicembre 1997, n. 13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n. 10503;
14 aprile 1994, n. 3498; 18 marzo 1995, n. 3205; 3 ottobre 1994, n. 8006; 21 ottobre 1994, n. 8653 e, più recentem. Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; 16 novembre 2000, n. 14858; 24 luglio 2000, n. 9716; 15 aprile 2000, n. 4916). Con particolare riferimento al primo motivo, rileva la Corte che la EL non ha riportato il contenuto delle prove dalle quali avrebbero dovuto risultare le continue offese e molestie da lei subite ad opera del AN e cioè circostanze dalle quali in via presuntiva, ossia per mezzo di deduzione logica, avrebbero dovuto ritenersi provate anche le minacce e gli insulti asseritamente posti in essere la mattina del 21 febbraio 1996, i quali fatti soltanto (e non anche la precedente condotta del AN), peraltro, secondo le prospettazioni della domanda della lavoratrice, avrebbero rappresentato causa efficiente del recesso.
Quanto alla minaccia di licenziamento "di tutte le donne" occupate in azienda (secondo motivo), la considerazione del Tribunale che essa ne' poteva ritenersi diretta ad ottenere le dimissioni, ne' era provato che avesse costituito causa efficiente delle dimissioni, costituisce apprezzamento di fatto non illogico ne' contraddittorio e che non può essere disatteso solo in ragione della prospettata maggiore persuasività di una diversa valutazione delle risultanze (peraltro solo genericamente richiamate.
Del pari, la circostanza che il colloquio del 21 febbraio si fosse svolto "a fabbrica chiusa" (terzo, quarto e settimo motivo) non è stata ritenuta dal Tribunale ne' preordinata a porre in essere una maggiore efficacia intimidatrice del colloquio, ne' il giudice di merito ha ritenuto comunque che tale risultato si sia concretamente realizzato (anche per la presenza in azienda di altra impiegata che ebbe anche ad affacciarsi più volte nella stanza del colloquio); al riguardo, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata appare pienamente e correttamente motivata. Nè, infine, può ritenersi, sul piano della logica e del senso comune, che costituisca minaccia la circostanza che il colloquio del 21 sia stato sollecitato da parte datoriale mediante convocazione in fabbrica della EL;
infatti, da tale circostanza non può certo desumersi che la donna si sia indotta a rassegnare dimissioni in realtà non volute. Infine, il quinto e il sesto motivo di ricorso debbono essere disattesi per avere la ricorrente con essi introdotto a fondamento della domanda di annullamento delle dimissioni una causa petendi del tutto nuova e sicuramente diversa dal vizio del consenso determinato da violenza, rappresentata dalla pretesa incapacità di intendere e di volere dell'EL (art.428 c. civ.). La affermazione della lavoratrice, tendente a configurare l'incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c. civ. come una sorta di fattispecie consequenziale alla violenza, quale causa di annullamento del negozio, è giuridicamente priva di fondamento in quanto la violenza non comporta di per sè, e comunque non comporta necessariamente, incapacità di intendere e di volere. In particolare, la stessa violenza morale, se induce il soggetto a compiere un atto, che spontaneamente non avrebbe posto in essere, al fine di evitare il male minacciato, ingiusto e notevole, non lo priva di norma della facoltà di percepire e valutare il contenuto dell'atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli, al contrario di quanto avviene nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere. In ogni caso, seppure la violenza e l'incapacità naturale incidono entrambe sulla facoltà di autodeterminazione (non essendovi nella prima ipotesi determinazione libera e nella seconda ipotesi autodeterminazione consapevole), diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra domanda e gli accertamenti in fatto che ne conseguono, dal che, appunto, deriva la "novità" della domanda proposta in appello, così come giustamente ha ritenuto dal Tribunale.
Infine, per quanto attiene alle circostanze che avrebbero privato l'EL della facoltà di intendere e di volere, i motivi in esame presenterebbero, comunque, quei profili di inammissibilità, per difetto di autosufficienza del ricorso, già posti in luce trattando delle censure già in precedenza esaminate. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002