Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 495
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024438/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
nei confronti di:
1) RA SA, N. IL 29/11/1978;
avverso ORDINANZA del 21/05/2008 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.05.2008 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale P.M. di revoca, nei confronti di ER RE, del beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 08.02.2002 per averne usufruito già altre due volte. Rileva detto giudice come l'ER non avesse commesso un delitto nel quinquennio successivo;
non avesse riportato altra condanna per delitto anteriormente commesso;
non vi era complessivamente il superamento del tetto massimo dei due anni;
si era dunque nell'ambito della revoca facoltativa riservata al giudice della cognizione, non a quello dell'esecuzione.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territoriale che denunciava violazione di legge per non aver considerato il giudice dell'esecuzione il disposto dell'art. 168 c.p., comma 3, che impone comunque la revoca del beneficio concesso più di due volte.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
4. Il ricorso, fondato, merita accoglimento. Ed invero la revoca del beneficio ex art. 163 c.p. concesso con la sentenza 08.02.2002, chiesta dal P.M. e negata dal predetto giudice dell'esecuzione, operava di diritto. Va infatti osservato - nel concreto, il che non è controverso - che l'ER ne aveva usufruito già altre due volte, a nulla rilevando che il cumulo delle pene non superasse il tetto dei due anni di reclusione. Per il combinato disposto, invero, dell'art. 168 c.p., comma 3, ("la sospensione condizionale della pena è altresì revocata (dunque ope legis) quando è stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative") e di detto art. 164 c.p., comma 4, la terza concessione è comunque elargita in violazione di legge, e dunque deve essere revocata di diritto. Nella presente vicenda processuale, poi, opera pacificamente il dettato dell'anzidetto art. 168 c.p., comma 4 (introdotto con la L. n. 128 del 2001), posta la sua natura processuale che incide sulle situazioni, come la fattispecie qui in esame, non ancora esaurite in sede esecutiva (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 8974 in data 31.01.2008, Rv. 239043, Mannone;
ecc). Ciò posto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata per violazione di legge. Non risulta necessario il rinvio al giudice del merito, atteso che, qui verificate le condizioni di legge, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad ER RE con la sentenza 08.02.2002, irrevocabile in data 15.10.2007, può e deve essere pronunciata direttamente da questa Corte, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 620 c.p.p., lett. L). In tal senso va quindi deliberato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata ed ordina la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 08.02.2002, irrevocabile il 15.10.2007, del Tribunale di Nocera Inferiore. Si comunichi al P.M. presso il suddetto Tribunale.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009