Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2017, n. 12817
CASS
Sentenza 31 gennaio 2017

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Massime1

Al giudice d'appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte).

Commentari2

  • 1Art. 674 - Revoca di altri provvedimenti
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Revoca di altri provvedimenti (art. 674) Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, c. p. ha natura dichiarativa ed impegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, tuttavia, in sede esecutiva questi non è esentato dal prendere in considerazione l'assoluta impossibilità di adempiere che osti alla revoca del beneficio. la revoca, infatti, è impedita purché il soggetto condannato alleghi l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo in questo caso al giudice dell'esecuzione, in considerazione della ricordata natura dichiarativa del …

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  • 2La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2017, n. 12817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12817
Data del deposito : 31 gennaio 2017

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