Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
Al giudice d'appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte).
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Rassegna giurisprudenziale Revoca di altri provvedimenti (art. 674) Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, c. p. ha natura dichiarativa ed impegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, tuttavia, in sede esecutiva questi non è esentato dal prendere in considerazione l'assoluta impossibilità di adempiere che osti alla revoca del beneficio. la revoca, infatti, è impedita purché il soggetto condannato alleghi l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo in questo caso al giudice dell'esecuzione, in considerazione della ricordata natura dichiarativa del …
Leggi di più… - 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2017, n. 12817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12817 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
12817-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 31/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente N. 110/2017- Dott. VINCENZO SIANI - Consigliere - - Consigliere - N. 28678/2016 REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: IV LA ST N. IL 19/05/1979 avverso la sentenza n. 697/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. for freds vorpo viole che ha concluso per a llement (on into pelli tentunya Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 23 febbraio 2016 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che in data 4 novembre 2014 aveva condannato l'imputata LA ST RI alla pena di mese uno e giorni dieci di arresto, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 76 D.Lgs. n. 159/2011 per avere violato le prescrizioni del foglio di via obbligatorio, emesso nei suoi confronti dal Questore di Bergamo il 27/11/2010, notificatogli il 13/12/2010, avendo fatto ritorno in Bergamo prima del termine di tre anni.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha lamentato violazione della legge penale in riferimento al disposto degli artt. 164- 168 cod. pen. per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, accordato alla RI con le sentenze del Tribunale di Bergamo del 26/9/2013, della Corte di appello di Brescia dell'11/10/2013 e del Tribunale di Bergamo del 29/5/2014, in quanto l'imputata prima di tali pronunce di condanna aveva già usufruito dello stesso beneficio per due volte;
inoltre, l'istanza di revoca aveva ad oggetto anche la sospensione condizionale accordata con sentenza del Tribunale di Bergamo del 30/12/2010 perché l'imputata nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza aveva commesso un delitto non colposo, ossia il furto giudicato con la sentenza di patteggiamento del 14/5/2013 del Tribunale di Bergamo. Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta, che avrebbe dovuto essere proposta al giudice dell'esecuzione, ma non si avveduta che quanto rappresentato costituisce motivo di revoca obbligatoria ai sensi del primo comma dell'art. 168 cod. pen. e si è posta in contrasto con quanto affermato dalle Sez. Unite della Suprema Corte n. 37345/2015, secondo la quale la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta se la relativa causa risultava già in sede di cognizione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Va premesso che nel presente caso è ravvisabile un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione in esame in capo al Procuratore ricorrente, atteso che la mancata revoca della sospensione condizionale non è stata oggetto di censura per l'omesso esercizio da parte del giudice di appello del relativo potere ufficioso di intervento, quanto per il rigetto di esplicita richiesta rivoltagli dalla parte pubblica, giustificata sulla scorta di argomentazioni giuridiche, censurate come non corrette, rispetto alle quali l'accusa intende ottenere dal giudice di legittimità l'accertamento dell'errore commesso in punto di diritto dalla Corte di appello. Non è dunque applicabile al caso specifico il principio, espresso da Cass. sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, P.G. in proc. Lancianese, rv. 245665 e comunque ep r per nulla pacifico, perché contrastato da altre pronunce di segno contrario (Cass. Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica ed altro, rv. 239069), secondo il quale è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, poiché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione: tale affermazione è stata resa in un caso, diverso dal presente, in cui della revoca non era stato investito il giudice che aveva celebrato il primo grado di merito e la questione era stata sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione senza tener conto che non vi era alcuna ragione per investirne la Corte Suprema quando tale potestà era esercitabile in sede esecutiva.
1.1 Sulla scorta di quest'ultima osservazione i giudici di appello hanno omesso di provvedere alla revoca loro richiesta, ravvisandovi un ostacolo processuale per la carente attuazione del contraddittorio;
in realtà un impedimento siffatto è insussistente, perché nel caso specifico tale garanzia era assicurata dalla possibilità di interlocuzione per la difesa nel corso della discussione stessa ed eventualmente con richiesta della sua interruzione, onde effettuare le necessarie negazione di qualsiasi pregiudizio per le deduzioni e produzioni contrarie. Inoltre, prerogative difensive discende dalla constatazione che la revoca, quando obbligatoria, costituisce uno degli effetti del reato, che si producono per legge in conseguenza dell'accertamento con pronuncia giudiziale irrevocabile senza che sia richiesta una specifica attività di contestazione all'imputato, il quale, già a conoscenza dei suoi precedenti penali, è nelle condizioni di difendersi concretamente.
1.2 Il Collegio è consapevole che l'assunzione della decisione di revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza accordata all'imputato costituisce una facoltà per il giudice che sta procedendo, non un obbligo, a ragione della previsione dell'art. 674 cod. proc. pen.. Tale disposizione al primo comma prescrive che il giudice dell'esecuzione provveda alla revoca della sospensione condizionale della pena "qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato", con ciò indicando chiaramente che l'assunzione della relativa decisione può avvenire nella fase di cognizione in riferimento a pena concessa con sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro giudizio. Tuttavia, non può ritenersi consentito denegare il provvedimento sollecitato, adottabile anche d'ufficio, rinviando ad altra sede la relativa decisione con ulteriore dispendio di tempo, energie e costi di difesa per l'imputato, senza peraltro prendere correttamente in esame la tematica sollevata e confrontarsi con gli orientamenti interpretativi ormai consolidati sulla materia. Tanto più che la decisione adottata nel giudizio di cognizione esplica effetti di semplificazione e chiarimento anche ai fini dell'assunzione delle determinazioni future, volte a dare impulso all'esecuzione una volta formatosi il titolo esecutivo, agevolando la formazione del provvedimento di 2 unificazione di pene concorrenti senza dovere attendere i tempi più ampi dell'esaurimento dell'incidente di esecuzione.
1.3 Deve poi tenersi conto del pacifico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, rv. 210798), secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 cod.pen., comma 1, ha natura dichiarativa e presuppone il rilievo di natura constatativa della verificazione delle cause risolutive del beneficio, stabilite per legge, il cui effetto si è già prodotto prima ancora della pronuncia giudiziale ed indipendente da essa. Poiché in tale situazione al giudice è rimesso un intervento decisorio privo di contenuti valutativi e di opzioni discrezionali, non dissimile da quello del giudice dell'esecuzione che provveda dopo la formazione dei titoli esecutivi, la sua adozione è consentita anche nel grado di appello e pur a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, senza che ciò comporti la violazione del divieto di "reformatio in peius" (Cass. sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, rv. 267913; sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, rv. 262375). A tale situazione viene equiparato il caso in cui la richiesta di revoca sia formulata ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 3, per il quale la stessa va disposta se il beneficio sia stato concesso in presenza di cause impeditive indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen. e la relativa pronuncia, di carattere dichiarativo, può essere adottata in sede di cognizione, così come in esecuzione (Cass. sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, Di Ponto, rv. 225699; sez. 1, n. 20293 dell'8/5/2008, Di Rocco, rv. 239996; sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, rv. 231256). Diverso è, invece, il caso in cui la revoca sia facoltativa e disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 2, in cui il provvedimento ha natura costitutiva ed implica un giudizio di disvalore motivato dalla reiterazione della condotta criminosa, tale per cui la sua adozione, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, resta preclusa al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione, perché verrebbe a ledere il principio del "favor rei" e quello devolutivo.
1.4 In ossequio ai superiori principi, la Corte di appello avrebbe dovuto apprezzare che la richiesta di revoca, avanzata dal Procuratore Generale, era formulata ai sensi dell'art. 168 cod. pen., commi 1 o 3, e riscontrare la sussistenza dei presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale, anziché rinviare la decisione alla fase esecutiva. Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto "Al giudice di appello, che sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non appellante la sentenza di primo grado, della revoca della sospensione condizionale della pena, accordata all'imputato con precedenti sentenze di condanna, non è consentito omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti".
2. La sentenza impugnata risulta giuridicamente non corretta anche in riferimento all'ulteriore ragione giustificatrice. 3 شهر Giova premettere che la tematica devoluta con l'impugnazione investe soltanto la mancata revoca della sospensione dell'esecuzione, già concessa all'RI con le seguenti sentenze di condanna: - del Tribunale di Bergamo del 26/9/2013, irrevocabile il 24/10/2014, che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 3 e 76 del D.lgs. n. 159/2011, commesso il 4/6/2012; -della Corte di appello di Brescia dell'11/10/2013, irrevocabile il 13/5/2014, che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di furto, commesso il 29/5/2009; -del Tribunale di Bergamo del 29/5/2014, irrevocabile il 30/6/2014, che l'aveva giudicata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76 D.lgs.n. 159/2011, commessa il 12/7 ed il 17/7/2012; -del Tribunale di Bergamo del 30/12/2010, irrevocabile il 16/3/2011, in ordine al delitto di furto in abitazione, commesso il 30/12/2010. In riferimento alle tre prime decisioni il Procuratore ricorrente ha dedotto quale causa di revoca la circostanza dell'avvenuta fruizione da parte dell'imputata dello stesso beneficio per due volte prima di tali pronunce di condanna, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen., che rinvia all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., mentre quanto alla quarta sentenza ha indicato il presupposto per l'accoglimento della propria domanda, formulata ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 1 n. 1, nell'avvenuta commissione in data 25/4/2013, quindi nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, del delitto di furto, per il quale il procedimento era stato definito con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bergamo del 14/5/2013, irrevocabile il 5/7/2013. 2.1 Tanto premesso in punto di fatto, va ravvisata l'erroneità dell'opinione giuridica espressa dalla Corte distrettuale, secondo la quale, poichè la statuizione di condanna, emessa dal primo giudice e confermata, riguardava una fattispecie contravvenzionale, la revoca avrebbe potuto disporsi soltanto in riferimento alla sospensione dell'esecuzione di pena inflitta per altre contravvenzioni della stessa indole. In realtà, in ordine alla sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Bergamo del 30/12/2010, irrevocabile il 16/3/2011, poiché, secondo la prospettazione del ricorrente, nel quinquennio successivo al suo passaggio in giudicato, ossia in data 25/4/2013, l'imputata ha commesso altro delitto di furto, per il quale per il quale ha patteggiato la pena giusta sentenza del Tribunale di Bergamo del 14/5/2013, irrevocabile il 5/7/2013, paiono ricorrere le condizioni per la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1 n. 1. 2.2 Quanto alle altre sentenze concessive della sospensione dell'esecuzione, il giudici di appello, alla stregua delle risultanze del certificato del casellario in atti, avrebbero dovuto verificare se ricorresse la causa di revoca dedotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen., che rinvia all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va parzialmente annullata in ordine al solo punto dell'omessa decisione in ordine alla revoca obbligatoria della 4 ро sospensione condizionale della pena, accordata all'imputata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che nel giudizio dovrà attenersi al principio di diritto ed ai rilievi sopra esposti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa decisione in ordine alla revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Sieves Monica Boni Francesco Silvio Maria Bonito Стоитс Meni z DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2017 IL CANCELLIERE TE AI 5