Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile. (Nella fattispecie, la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
03382-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere 1919/2016 Presidente SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - N. Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - N. 34852/2016 - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AR MA N. IL 15/01/1963 avverso l'ordinanza n. 29/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Conivelli che he chiesto is наrife to del ricorre idifogsorUdit i difensor Avv.; A Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19.05.2016 la Corte di Appello di Milano rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da RI LO RC. La Corte distrettuale rilevava che il richiedente era stato condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre la multa per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti (relativamente ad hashish e marijuana); e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, in sede esecutiva la pena era stata rideterminata in un anno, mesi due e giorni tre di reclusione oltre la multa. Ciò posto, il Collegio osservava che la richiesta non poteva trovare accoglimento, poiché, nel caso di specie, non si configurava alcuna ingiusta detenzione, nei termini previsti dall'art. 314 cod. proc. pen. Al riguardo, nell'ordinanza si sottolinea che nel momento in cui era stata presentata l'istanza di revisione della pena inflitta, in conformità al nuovo quadro sanzionatorio, il prevenuto si trovava in stato di espiazione pena, in relazione ad un legittimo titolo detentivo.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione RI LO RC, a mezzo del difensore. La parte deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 314, cod. proc. pen. L'esponente osserva che la conclusone raggiunta dalla Corte di Appello non condivisibile. Rileva che l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione opera non solo in caso di assoluzione ma anche in presenza di sentenza di condanna. E considera che l'esponente, che si trovava in espiazione pena nel momento in cui la Corte Costituzionale interveniva sulla disciplina in materia di sostanze stupefacenti, ha scontato mesi sette e giorni due di reclusione in più, rispetto a quanto avrebbe dovuto. L'esponente sottolinea che in sede di incidente di esecuzione il giudice di Lecco ebbe erroneamente a decurtare unicamente sei mesi di reclusione;
e che la Suprema Corte, adita dal medesimo deducente, ebbe poi a rideterminate la pena in termini sensibilmente inferiori.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte rigetti il ricorso. La parte ha osservato che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Costituzionale sentenza n. 219 del 2008); e che nel caso la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile consegue a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. 2 4. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Giova considerare che la Suprema Corte ha precisato che risulta ragionevole e conforme ai canoni costituzionali indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 20 giugno 2008 - dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni la soluzione di non "riparare" la detenzione ricollegabile a reati dichiarati prescritti, dovendosi escludere che, in tal caso, la detenzione possa essere ritenuta "ingiusta" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15000 del 19/02/2009, dep. 07/04/2009, Rv. 243210, ove si è evidenziato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza). Deve pertanto rilevarsi che, secondo diritto vivente, l'istituto dell'ingiusta detenzione, che pure può operare in caso di condanna del richiedente, riguarda l'ipotesi in cui la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva. Tanto chiarito, deve osservarsi che, nel caso di specie, del tutto legittimamente la Corte di Appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione, posto che viene in rilievo la diversa ipotesi in cui si registra un difetto di corrispondenza tra pena inflitta e pena espiata, per cause successive alla condanna. La Corte regolatrice, soffermandosi sullo specifico tema di interesse, ha chiarito che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (Sez. 4, Sentenza n. 40949 del 23/04/2015, Rv. 264708, ove il principio ora richiamato è stato affermato in riferimento al caso in cui il condannato era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta). Rileva il Collegio che il principio di diritto 3 ora richiamato merita piena condivisione. Come posto in rilievo anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta è la stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 219 del 2008) ad escludere il diritto all'equa riparazione in casi come quello in esame. La Corte Costituzionale, nel dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. ha chiarito che lo scrutinio di illegittimità costituzionale riguardava il caso in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato risulta inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta, pertanto, escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile se diversa da quella inflitta consegua a vicende posteriori, connesse al - - reato o alla pena.
2. Ciò chiarito, rileva questa Corte che l'ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nell'alveo del citato quadro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine ai casi in cui l'imputato condannato può invocare il riconoscimento dell'indennizzo, ex art. 314, cod. proc. pen.; il giudice della riparazione ha infatti sottolineato che, nel momento in cui era stata presentata l'istanza di revisione della pena inflitta, in conformità al nuovo quadro sanzionatorio, il prevenuto si trovava in stato di espiazione pena, in relazione ad un legittimo titolo detentivo. E le considerazioni ora svolte, circa l'inoperatività dell'istituto della riparazione rispetto al caso in esame, destituiscono di ogni rilevanza le critiche osservazioni, pure svolte dal ricorrente, rispetto alle errate valutazioni effettuate dal giudice dell'esecuzione nel procedere alla rideterminazione della pena, per effetto della sopravvenuta cornice sanzionatoria.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 22 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Andrea Montagni And Parker. Depositata in Cancelleria Il Presidesidente Francesco MariaCiampi Oggi, Il Funzione Giudiziario Patrizia Ciorra