Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
La tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione. (Nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo per "disguidi vari" dell'ufficio requirente competente all'emissione dell'ordine di scarcerazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2014, n. 18542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18542 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 14/01/2014
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 60
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 1324/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ IC n. il 23.05.1989;
avverso l'ordinanza n. 37/2012 della Corte d'appello di Bologna del 16.10.2012;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita nell'UDIENZA CAMERALE del 14 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto, con memoria depositata nei termini, l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
UZ LA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione patita per cinque giorni, in regime di esecuzione pena, dal 10.10.2011, data del nuovo fine pena, determinata detratti i periodi di liberazione anticipata, al 15 ottobre 2011, data di effettiva liberazione, nonostante il suo difensore avesse sollecitato la sua scarcerazione presso la cancelleria del Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorrente rileva la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza laddove la Corte distrettuale, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996 che ha esteso l'applicabilità della norma dell'art. 314 c.p.p., alla detenzione patita in forza di un ordine di. esecuzione erroneo o illegittimo (adottato cioè in mancanza di un valido titolo esecutivo), esclude il caso in questione poiché; ...nella presente - fattispecie la detenzione era giustificata da un legittimo ordine di carcerazione, di cui era in corso l'esecuzione, legittimo in quanto emesso sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato, - il fatto poi che il condannato abbia usufruito dei benefici penitenziari determinanti un'anticipazione del fine pena originariamente fissato e pari alla pena da scontare, e che, per disguidi vari la scarcerazione sia avvenuta qualche giorno dopo non riverbera affatto sulla legittimità dell'originario ordine di esecuzione".
Per il ricorrente appare evidente come il vizio motivazionale risulta dal testo del provvedimento impugnato: invero non è stata mai contestata la legittimità dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna: la carcerazione patita dal RU trova valida giustificazione, perché sorretta da titolo legittimo, fino al 10.10.2011 e non oltre. Le motivazioni della Corte d'Appello potrebbero avere un qualche senso logico se fosse stata contestata la carcerazione patita dal giorno dell'arresto fino al 10/10/2011.
Si rileva, infatti, che i 5 giorni patiti di privazione della libertà personale dal 11/10/2011 al 15/10/2011, non sono sorretti da alcun titolo legittimo.
Che la violazione di un valore costituzionalmente tutelato come la "libertà personale" possa trovare banale quanto irrazionale giustificazione in non meglio precisati "disguidi vari"" si ritiene contrario ad ogni basilare principio di logica giuridica. Il ricorso è fondato.
Non si concorda con la Corte del merito circa la ritenuta legittimità dell'ordine di esecuzione in riferimento ai cinque giorni di carcerazione patiti in più dal ricorrente rispetto alla prefissata data di liberazione.
Non si discute, invero, della legittimità dell'originario ordine di carcerazione emesso a seguito di sentenza passata in giudicato con l'indicazione della data di fine pena al 23.02.2012. Ciò che rileva, infatti, è il diritto del condannato in espiazione pena, riconosciuto da una specifica norma di legge (art. 54 Ordinamento Penitenziario) di poter godere dell'istituto della liberazione anticipata nei casi previsti ed autorizzati dal Magistrato di sorveglianza, come è avvenuto per il caso di specie, laddove la liberazione era stata anticipata al 10.10.2011.
Riconosciuto tale diritto l'ordine di esecuzione doveva essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo.
È sotto tale profilo che l'originario ordine di esecuzione va ritenuto illegittimo (potrebbe definirsi come una sorta di illegittimità sopravvenuta dell'atto, istituto conosciuto al diritto amministrativo), per cui trova applicazione il dictum della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996. Va, in particolare, ricordato che il Giudice delle leggi ha evidenziato che la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata. È, poi, illuminante, per comprendere la ratio della decisione di incostituzionalità, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.
Si pone, ovviamente, il problema, vertendosi nell'applicazione del diritto riconosciuto dall'art. 314 c.p.p., di verificare se la protrazione della detenzione debba farsi risalire ad un comportamento gravemente colposo dell'istante, ma, per il caso sottoposto all'esame del Collegio, come riconosce d'altronde la stessa Corte d'appello, la protrazione si è verificata "per disguidi vari" dell'Ufficio della Procura della Repubblica, escludendosi così in modo radicale qualsiasi interferenza da parte dell'istante.
L'ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014